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Manutenzione degli impianti elettrici: obblighi e indicazioni normative

Manutenzione degli impianti elettrici: obblighi e indicazioni normative

Informazioni sulla manutenzione e sulla periodicità delle verifiche per gli impianti elettrici. Le disposizioni legislative e normative sulla manutenzione, il registro dei controlli manutentivi e gli obblighi di verifica sugli impianti elettrici.

Rimini, 5 Mag – Il Decreto legislativo 81/2008 dall’articolo 80 all’articolo 87 del Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche) del Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), riporta diverse indicazioni per la manutenzione degli impianti elettrici. Ad esempio si indica che il datore di lavoro:
- prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i  rischi di natura elettrica;
- a seguito della valutazione del rischio elettrico adotta la misure tecniche ed organizzative necessarie a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1 dell’articolo 80;
- prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 dell’articolo 80 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

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Ci soffermiamo oggi sulla manutenzione degli impianti elettrici con riferimento ad un intervento che si è tenuto al seminario tecnico informativo “ Concetti e principi generali di sicurezza sui lavori elettrici: aggiornamenti previsti dalla norma CEI 11-27 quarta edizione (2014)”, seminario organizzato il 31 marzo 2015 a Rimini da Assoservizi e Unindustria Rimini, in collaborazione con Elettroprogetti.
 
Durante il convegno un intervento dello Studio Tecnico Elettroprogetti si è soffermato in particolare sul tema “Impianti elettrici. Obblighi della manutenzione. Periodicità delle verifiche” e ha riportato innanzitutto, oltre ad alcuni riferimenti del D.Lgs. 81/2008, anche altri riferimenti legislativi relativi agli obblighi della manutenzione elettrica.
Ne riportiamo alcuni generali:
- “l'obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti elettrici è sancito dal DM 37/08, art.8, comma 2:...”;
- “l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di effettuare regolare manutenzione è richiamato anche dal DPR 462/01 sulle verifiche degli impianti: ...”;
- l'obbligo della manutenzione nei luoghi di lavoro discende indirettamente anche dall'art.2087 del Codice Civile....”
 
Tuttavia l' obbligo della manutenzione è sancito anche da una serie di disposizioni legislative e regolamenti specifici concernenti attività ed edifici particolari.
Ad esempio per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco con riferimento al DPR luglio 1982 n.577 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi": Art.15 — Adempimenti di enti e privati - il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi”.
L’intervento – che vi invitiamo a leggere integralmente fa riferimento anche alle disposizioni specifiche per: attività turistico alberghiere; edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi; edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre; luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento; impianti sportivi; edifici scolastici; distributori stradali di GPL per autotrazione.
 
Si ricorda inoltre che la norma EN 61439-1 (CEI I7-113) per i quadri elettrici di bassa tensione ribadisce:
art.6.2.2 — Il costruttore del quadro deve specificare nei suoi documenti o cataloghi le eventuali condizioni per l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del quadro e degli apparecchi in esso contenuti. Se necessario, i documenti sopra menzionati devono indicare l'estensione e la frequenza della manutenzione raccomandata. — omissis —
L'utente è tenuto ad eseguire la manutenzione specifica nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore: ad esempio dei trasformatori MT/BT, dei gruppi elettrogeno, dei gruppi di continuità e in genere di apparecchiature di una certa importanza.
La corretta manutenzione, così come indicata dal costruttore, è una delle condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
In caso di danni, a persone o cose, riconducibili ad una manutenzione inadeguata o carente, in nessun caso potrà essere chiamata in causa il produttore.
 
Il relatore ricorda poi i principali luoghi per i quali la normativa (di legge) vigente richiede il registro dei controlli manutentivi e si sofferma in particolare sui luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
 
Si segnala che i controlli periodici degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (escluse le miniere) sono specificati nella norma EN 60079-17 (CEI 31-34), ch ha subito una recente revisione tecnica.
Sono previsti “tre gradi di controllo:
- controllo a vista: esame che identifica ad occhio nudo il difetto, ed esempio involucro danneggiato o bullone mancante;
- controllo ravvicinato: esame che permette di identificare il difetto, ad esempio bullone allenato, solo per mezzo di attrezzi o dopo l'accesso alle apparecchiature ed esempio per mezzo di una scala;
- controllo dettagliato: esame che permette di identificare il difetto solo dopo l'apertura di custodie, ad esempio morsetto allentato all'interno di un quadro.
Secondo la norma (CEI 31-34), la periodicità dei controlli non deve superare tre anni, salvo casi particolari (su parere di un esperto)”.
Dopo aver riportato riportate anche le indicazioni per le verifiche tratte dal DPR 462/01, si ricorda che “lapersona incaricata dal datore di lavoro di controllare l'impianto in un luogo con pericolo di esplosione deve:
- avere una preparazione adeguata in merito alla classificazione dei luoghi con pericolo eli esplosione, sui modi di protezione Ex, sulle norme di installazione nei luoghi con pericolo di esplosione”;
- avere frequentato “corsi di aggiornamento sugli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;
- disporre della classificazione dei luoghi, della documentazione relativa alle costruzioni Ex installate, ecc”.
 
L’intervento, che si sofferma poi sulle regole relative ai controlli periodici dell'impianto di protezione contro i fulmini e dell’illuminazione di sicurezza, si conclude ricordando alcuni obblighi di verifica sugli impianti elettrici.
 
Secondo la norma CEI 64-8 infatti “gli impianti elettrici devono essere ispezionati prima della loro messa in servizio quando sono:
-nuovi
-dopo modifiche e/o ampliamenti”.
E devono essere ispezionati periodicamente. Lo scopo delle verifiche periodiche “è di rilevare difetti che possono manifestarsi durante l'esercizio e che possono ostacolare l'attività o dare origine a rischi”.
 
Riguardo a necessità, modalità e periodicità delle verifiche sono riportate, infine, altre indicazioni tratte dalla norma CEI 64-8 e alcune tabelle relative a:
- manutenzioni e verifiche degli impianti elettrici richieste da disposizioni legislative;
- verifiche degli impianti elettrici previsti dalle norme e guide CEI;
- obblighi del datore di lavoro in tema di manutenzione e controlli.
 
 
Impianti elettrici. Obblighi della manutenzione. Periodicità delle verifiche”, a cura dello Studio Tecnico Elettroprogetti, intervento al seminario tecnico informativo “Concetti e principi generali di sicurezza sui lavori elettrici: aggiornamenti previsti dalla norma CEI 11-27 quarta edizione (2014)” (formato PDF, 3.84 MB).
 
 
RTM
 
 

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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
05/05/2015 (08:24:49)
Una domandina ? Ma nelle scuole dove il DdL è il Dirigente Scolastico e l'Ente proprietario sia per la Legge 23/96 che per il T.U. del 1997 è il soggetto obbligato alla manutenzione...chi la fa poi ma la manutenzione degli impianti elettrici ?? E se in una scuola o nella palestra di una scuola la sera il comune organizza dei corsi di informatica, di inglese, scuola per la terza età, corsi di ginnastica aperti alla popolazione...chi è il DdL ? Esiste un DdL diurno ed uno serale ?? Si fanno le manutenzioni a turno ??
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
05/05/2015 (09:21:36)
La manutenzione è eseguita dall'Ente proprietario.
I responsabili delle attività (il Dirigente Scolastico poer le attività scolastiche, l'organizzatore per gli eventi non scolastici etc) devono accertarsi che l'Ente abbia compiuto la regolare manutenzione (in realtà che rispetti "TUTTI" gli obblighi di legge sugli impianti, anzi, su TUTTO l'edificio) chiedendone, ad esempio, conferma scritta (ma deve comunque rilevare le difformità "evidenti").
Cose semplici, che in molti settori sono già utilizzate da lungo tempo: nel pubblico, come al solito, si antepongono I cavilli.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
05/05/2015 (12:53:36)
Grazie Eugenio. Ma la risposta ha un perchè ? Legge 23/96 ? Testo Unico del 1997 ? Perchè si o perchè no ?
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 1
05/05/2015 (14:11:43)
Secondo me si applica il Dlgs 81/08 (qui poi i legulei si divertiranno a disquisire sulle prorità tra le varie tipologie di legge e sui tempi di emanazione, sul "combinato-disposto" etc etc).
Il dirigente non ha il "potere di spesa" per fare la manutenzione e quindi non spetta a lui tale compito, ma ha l'obbligo di far lavorare (81/08) i dipendenti (e gli studenti) in ambienti di lavoro adatti e senza rischi; quindi deve vigilare affinchè il "proprietario di casa" (l'Ente) compia i suoi doveri.
Il commento non è da legale, ma credo chiarisca i concetti.
Rispondi Autore: amedeo catanese - likes: 0
05/05/2015 (16:54:08)
Sarebbe interessante conoscere la risposta all'ultima domandina di Massimo Zucchiatti.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
05/05/2015 (17:17:04)
non credo basti l'81...poi è proprio l'81 (d.l.gs 81/2008....) a nominare qua e là il DdL.
Esiste un semplice comma 3 art. 18 che propone ai dirigenti di enti con sede in edifici di proprietà di altri enti di comunicare ciò che "non va" per "trasferire" le colpe...ma (ma...) l'81 dice anche che il Dirigente "senza portafoglio" deve "arrangiarsi"...chiudere la scuola, segregare dei locali, interrompere alcune attività..non far utilizzare delle attrezzature o impianti di proprietà dell'ente proprietario fino a quando non siano "a norma" (lo disse, lo dice e lo ha sempre detto anche Guariniello - vedi sentenza Darwin ecc.ecc...).
Quindi se un impianto (elettrico o altro) non viene tenuto in manutenzione ai sensi delle norme (CEI-UNI ecc...) tecniche o di legge...il Dirigente scolastico (DdL) cosa deve fare ? Interrompe l'utilizzo degli impianti ? Interrompe le attività o...applica l'art.3 co.[4] della Legge 23/96 (Art. 3.
Competenze degli enti locali ...OMISSIS...Comma [4]. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole
istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla
manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A
tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie
necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.)

inviando una A/R all'ente proprietario chiedendo di intervenire e nel caso interviene Lui (Dir.Scol.) pagando con i soldi della scuola e richiedendo poi il risarcimento all'ente proprietario stesso ? E se questo non gli ritorna i soldi ?
Come disse Guariniello...caos più totale !
E come la mettiamo con il dpr 462/01 sulle verifiche periodiche degli impianti di terra nelle scuole ?? Cercate sul web la risposta che un Ente superiore ha dato...
Rispondi Autore: Gianfranco Agnusdei Pensi - likes: 0
09/05/2015 (08:42:47)
Non mi è chiaro dov'è che il D.Lgs. 81 dice che il Dirigente senza portafoglio "deve arrangiarsi". Una volta che abbia comunicato le esigenze manutentive a chi ha potere di spesa, non ha adempiuto al proprio obbligo giuridico? In ambito militare mi pare che il D.M. 01.02.1997 (però ormai abrogato) fosse chiaro in tal senso.
Rispondi Autore: silvana lipari - likes: 0
15/05/2015 (01:29:33)
vorrei conoscere in maniera dettagliata e precisa le norme per la messa in sicurezza dell'impianti elettrico di un appartamento che requisiti deve avere e per essere a norma . non credo che basti un salva vita per farsi che un impianto sia a norma, gentilmente le chiedo se mi puo inviare tramite e mail la normativa per la messa in sicurezza di un di un impianto elettrico a norma per gli appartamenti grazie
Rispondi Autore: silvana lipari - likes: 0
15/05/2015 (01:36:27)
quali sono le norme e i decreti legislativi per un impianto di appartamento per essere a norma silvana
Rispondi Autore: maurizio avaldi - likes: 0
08/03/2016 (09:41:04)
Per cortesia una info, ho letto un po di tutto, ma sulla periodicità fissa delle verifiche ( es imp. terra 5 anni /oppure su due anni in presenza di CPI . )ma non ho trovato nulla sulla periodicità delle verifiche da effettuare su gli altri impianti elettrici ,a meno di rischi particolari. Ma esiste una periodicità fissa oppure no ? E se esiste quale è
Rispondi Autore: Daniele Nuvoli - likes: 0
06/07/2016 (09:02:46)
@ Avaldi, come descritto nell'allegato al presente le CEi 64-8/3 ,impongono una periodicità di manutenzione che non dovrebbe superare i 5 anni momento in cui sussistono gli obblighi di verifica della messa a terra.
In merito al discorso dei dirigenti scolastici, mi pare che ci sia l'annoso problema che una raccomandata non salva la vita. E' inutile lo stato Italiano sguazza nel guazzabuglio normativo a ognuno esporre le sue terga al "guariniello" di turno.
Rispondi Autore: Massimiliano Blandini - likes: 1
25/08/2018 (19:02:08)
Il compito si assolve con la richiesta scritta in base all'art 18 comma 3 del D.lgs 81/08 che recita "Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente
decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto
di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli
uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l’obbligo giuridico"

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