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Le responsabilità del committente nell’uso delle attrezzature di lavoro

Le responsabilità del committente nell’uso delle attrezzature di lavoro

Due interventi affrontano il tema delle responsabilità del committente nell’esecuzione dei lavori in riferimento all’utilizzo delle attrezzature. Gli obblighi dei datori di lavoro, l’integrità delle attrezzature. Focus su ascensori e montacarichi.

 
Bergamo, 11 Sett – Il committente, inteso come “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”, ha precise responsabilità relative all’utilizzo delle attrezzature durante l’esecuzione dei lavori.
 
Per affrontare il tema delle  attrezzature di lavoro (qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro) e delle responsabilità dei committenti, riprendiamo la presentazione degli atti del convegno “ Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio” che, organizzato dall’ ASL della Provincia di Bergamo, si è tenuto a Bergamo il 12 settembre 2014.

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In “Le responsabilità del committente nell’esecuzione dei lavori in riferimento all’utilizzo delle attrezzature”, a cura dell’Ing. Angelo Romanelli (INAIL - Settore Ricerca Certificazione e Verifica) si ricorda che l’art. 70 del D.Lgs. 81/2008 “prescrive che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, siano rispondenti alle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”.
In particolare per le attrezzature in pressione “il decreto di recepimento della direttiva europea di prodotto (Pressure equipment directive o PED 97/23/CE) è il D.Lgs. 93/2000”. Ad esso è collegato il regolamento di attuazione, cioè il D.M. 329/04.
Per le attrezzature di sollevamento il riferimento è il D.Lgs. 17/2010, recepimento della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. Mentre per gli ascensori “è la direttiva ascensori 95/16/CE recepita con DPR 162/99”. Questa direttiva non riguarda gli ascensori da cantiere.
 
L’intervento ricorda anche che leattrezzature di lavoro “sono oggetto di degrado, quindi di riduzione delle condizioni di sicurezza rispetto alla prima messa in servizio. Il degrado è un effetto di invecchiamento e/o eccessivo uso dei componenti. L’invecchiamento e l’eccessivo utilizzo dell’attrezzatura, incidono sensibilmente sull’uso sicuro dei dispositivi per la regolazione, il controllo e la sicurezza”. E dunque l’attenzione è rivolta “a quegli elementi sensibili per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, quindi l’attività di manutenzione è fondamentale per prevenire rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tale scopo le norme di sicurezza (81/08) elencano le  periodicità  delle attività di controllo da parte degli enti preposti, INAIL e ASL (o ARPA) con la valutazione delle condizioni di sicurezza delle attrezzature, di conseguenza sono giudicate le operazioni di manutenzione adottate dal datore di lavoro”. Il documento ricorda anche che le attrezzature da lavoro sono “commercializzate nel rispetto della direttiva che ne regola la loro realizzazione sotto la responsabilità dei fabbricanti” che le hanno prodotte. E la costruzione delle attrezzature da lavoro “è eseguita dopo precisa e puntuale analisi dei rischi, effettuata dal fabbricante e successiva applicazione dei requisiti sicurezza (RES)”. In particolare con le indicazioni riportati nel manuale d’uso e manutenzione “le attrezzature vengono utilizzate e mantenute nelle condizioni di non pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone.  L’utilizzo deve essere conforme alle previsioni di destinazione della fase realizzativa e quindi ai rischi ragionevolmente prevedibili”.
 
Veniamo agli obblighi del datore di lavoro, come riportati nell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008.
 
Il datore di lavoro, “al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI” del decreto..
Prende le “misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.
Inoltre il datore di lavoro provvede affinché:
- “le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte” a “ controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi” E il datore di lavoro sottopone le attrezzature riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall‘INAIL e le successive dalle ASL (D.M. 11 aprile 2011). Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”.
 
Presentiamo poi brevemente un secondo intervento sullo stesso tema “Le responsabilità del committente nell’esecuzione dei lavori in riferimento all’utilizzo delle attrezzature”, a cura del p.i. Antonino Sicignano (INAIL - Settore Ricerca Certificazione e Verifica); un intervento che fa particolare riferimento a montacarichi da cantiere, ascensori da cantiere e piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne.
 
L’intervento ricorda che, con la legge 122/2010 (che ha soppresso Ispesl e Ipsema), l’INAIL (il settore Ricerca, Certificazione e Verifica) “svolge tutta una serie di funzioni che erano proprie di ISPESL. E si occupa, ad esempio anche di certificazione (di macchine e impianti secondo quanto previsto dalle varie normative vigenti sul tema) e verifica (di macchine, attrezzature e impianti nei settori di competenza: apparecchi di sollevamento, impianti di terra, impianti di riscaldamento, apparecchi a pressione, ...).
 
L’intervento ricorda cosa si intende per verifica periodica.
È l’accertamento:
- “della conformità dell’attrezzatura in esame alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso,
- dello stato di manutenzione e conservazione,
- del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante,
- dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo”.
 
Concludiamo con un breve riferimento ad attrezzature specifiche e alle norme corrispondenti:
- ascensori da cantiere (UNI EN 12159:2009, sostituita da UNI EN 12159:2013): “ ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente. Non esiste una norma armonizzata per ascensori da cantiere con supporto del carico quale piattaforma”;
- montacarichi da cantiere (UNI EN 12158:2010): “montacarichi da cantiere per materiali. Parte 1 - Montacarichi con piattaforma accessibile. Parte 2 -Montacarichi inclinati con dispositivi di trasporto non accessibili.
L’intervento, che riporta alcune tabelle con la periodicità delle verifiche, ricorda inoltre che riguardo all’ascensore da cantiere con piattaforma di carico:
- “i comandi per il movimento normale della piattaforma devono essere installati solo a bordo della piattaforma;
- la manovra della piattaforma deve essere ad azione mantenuta e può essere eseguita solo da personale addestrato;
- la velocità di movimento della piattaforma” deve essere minore o uguale a 0,2 m/s.
 
 
Atti del Convegno ‘Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio’”, convegno che si è tenuto il 12 settembre 2014 a Bergamo (formato ZIP, 17.1 MB).
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 

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