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L’incontro - organizzato da “
Olympus”,
Osservatorio
per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla
sicurezza del lavoro - aveva l’obiettivo di stimolare una riflessione su alcuni
dei principali nodi teorici ed applicativi della disciplina della salute e
sicurezza dei lavoratori contenuta nel
Decreto
legislativo 81/2008.
In particolare la seconda sessione - dedicata al sistema
definito “federalista” della sicurezza del lavoro, secondo il ruolo assegnato
alle Regioni dalla riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione - ha
permesso di riflettere sulle funzioni e sul ruolo delle Regioni.
L’intervento “
Dopo il
testo unico: ruolo e competenze delle Regioni nella normativa nazionale e
regionale”, a cura del prof. Gaetano Natullo (Associato di Diritto del
lavoro nell’
Università del Sannio di
Benevento) svolge una rassegna delle competenze regionali, dirette ed
indirette, effettua “un confronto/valutazione dell’assetto legislativo che ne
risulta, rispetto all’assetto teorico-astratto dei rapporti Stato-Regioni” e
tenta una verifica, in ambito regionale, della qualità e quantità dei
provvedimenti legislativi emanati.
L’autore ricorda innanzitutto che ad una prima superficiale
ricognizione del Testo Unico è netta l’impressione “che il legislatore abbia tenuto in gran considerazione il ruolo delle
Regioni; più esattamente si avverte la chiara sensazione che, in ragione
del complicato quadro istituzionale e costituzionale, il legislatore abbia
voluto seguire l’antico ma sempre efficace principio per cui “melius abundare
quam deficere”: nel dubbio, dunque, inserendo le Regioni, direttamente o
indirettamente – attraverso il canale rappresentativo della Conferenza
Stato-Regioni –, in tutti i gangli vitali dell’articolato sistema (o sistemi, ad
usare il titolo del convegno) normativo”.
In realtà il legislatore “si è ben guardato dal tentare la
difficile impresa di distinguere lo specifico “titolo di competenza” statale
(ai sensi dei principi costituzionali), cui andrebbero imputate le disposizioni
legislative”, ma del resto probabilmente entrambe le istituzioni (Stato e
Regioni)
preferiscono “condividere” piuttosto che “dividere” le competenze, “evitando le
estreme difficoltà (e i rischi) di cesellare i confini tra i rispettivi ambiti
regolativi (attuando peraltro il principio di ‘leale collaborazione’, che può
considerarsi la panacea delle patologie derivanti dalla ripartizione di competenze
Stato-Regioni delineata dalla l. cost. n. 3/2001)”.
Queste le diverse funzioni
assegnate alle Regioni:
-
funzioni
istituzionali, di indirizzo e coordinamento: “il coinvolgimento nel sistema
istituzionale rende partecipi le Regioni dello svolgimento delle funzioni di
indirizzo, coordinamento, monitoraggio (oltre che, come si vedrà, talora
regolative) svolte dal sistema stesso”, come si evince da diversi esempi che
l’autore riporta e che vi invitiamo a seguire nel documento originale (ad
esempio all’art.2, comma 1, si afferma che la competenza alla formulazione
delle “linee guida”,
atti
di indirizzo e coordinamento, è assegnata anche alle Regioni, oltre che a
Ministeri, ISPESL, INAIL, salvo successiva validazione da parte della
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano);
-
funzioni
organizzativo-gestionali: le Regioni svolgono anche compiti di carattere
organizzativo e gestionale. In particolare, “ai sensi degli artt. 32 e 98
d.lgs.
n. 81/2008, alle Regioni, nell’ambito delle competenze esclusive ad esse
riconosciute in tema di formazione professionale, è attribuita la competenza ad
organizzare i corsi di
formazione
per Responsabili e Addetti ai
servizi
di prevenzione e protezione, così come quelli per i
Coordinatori
per la progettazione e per la esecuzione nei
cantieri
temporanei/mobili”;
-
funzioni
informative, di supporto consulenziale: oltre alle varie attività di
informazione ed assistenza “che le
Regioni
garantiscono sul territorio attraverso i competenti servizi delle ASL, una
importante funzione di supporto consulenziale è svolta dalle Regioni attraverso
la partecipazione alla Commissione per gli interpelli, introdotta dall’art. 12
d.lgs.
n. 81/2008”, con l’obiettivo di “fornire risposte a quesiti di ordine
generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro”;
- funzioni
promozionali: ad esempio attraverso le disposizioni dell’art. 11 (attività
promozionali) nelle quali vengono “pienamente impegnate anche le Regioni” con percorsi
promozionali, “differenziati sia in relazione ai canali di finanziamento sia
agli obiettivi di destinazione di questi ultimi”;
-
funzioni regolative:
è di primaria rilevanza “il coinvolgimento delle Regioni nell’attività di
implementazione regolativa più o meno ‘fine’ delle norme di prevenzione, anche
in sede di elaborazione delle norme sub-primarie (regolamentari e tecniche) di
completamento (ed aggiornamento-integrazione) del nuovo sistema legislativo”.
Vi sono poi alcune funzioni che si situano a metà strada tra le funzioni
“regolative” e quelle invece di indirizzo delle Regioni (ad esempio la
partecipazione ad alcune funzioni della
Commissione
consultiva ex art. 6, tra cui in particolare l’elaborazione di procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi e per la redazione del relativo
documento);
- funzioni di
vigilanza: va menzionata la fondamentale competenza che le Regioni da tempo
hanno, esercitata attraverso le ASL, “sull’attività di controllo della corretta
osservanza ed applicazione delle norme e misure di prevenzione, ribadita ora
dall’art. 13”.
L’autore opera poi alcune valutazioni di sintesi, riguardo al rapporto tra Stato e Regioni.
Sono “inevitabili i rischi di una sovraesposizione delle
Regioni
stesse, e di una complicata gestibilità degli organi istituzionali, e delle
funzioni, cui partecipano”.
Vi sono “argomenti diversi e significativi atti a dimostrare
che gli spazi di autonoma regolazione normativa delle Regioni circa la
definizione degli standard (misure) di prevenzione sono comunque ridotti ed
angusti, tuttavia tali spazi difficilmente a priori possono essere
assolutamente esclusi. Il che, evidentemente, solleva un problema di notevole
portata, considerato che” – a parere dell’autore - “quella della regolazione delle misure di
prevenzione, anche in considerazione dei margini di indeterminatezza dei
‘confini’ del generale obbligo di sicurezza del datore di lavoro (in ragione
della prevalenza del principio generale della ‘
massima
sicurezza tecnologicamente possibile’), non è area del nostro ordinamento
sulla quale augurarsi il rischio di una ‘concorrenza al rialzo’ tra centro e
periferie”.
E dunque “ben venga allora un sistema normativo, come quello
che pare delineato dal
d.lgs.
n. 81/2008, in cui il
coinvolgimento delle Regioni è tale da ridurre al minimo il rischio di tanti ‘diritti
regionali della sicurezza del lavoro’”.
Infine l’autore, affrontando quantità e qualità dei provvedimenti regionali, ricorda che un
serio contributo delle Regioni è iniziato ovviamente dopo il 2001 e la ricognizione
della legislazione regionale, “almeno quella più rilevante e facilmente
reperibile, sembra rivelare una progressiva crescita quantitativa e, soprattutto, qualitativa, della stessa”.
In particolare oltre ad un “
primo livello” di interventi sulla sicurezza del lavoro in ambito
territoriale - da cui “può giungere un contributo importante ai fini del
miglioramento dei livelli effettivi di tutela sul lavoro, soprattutto se si concentrano
verso settori e/o tipologie lavorative
più a rischio (edilizia,
agricoltura,
lavori flessibili/atipici, extracomunitari, ecc.)” – si è passati spesso ad un
“
secondo livello” di
disposizioni/azioni.
Il riferimento è alla
“progressiva diffusione, a livello regionale, degli interventi normativi che,
in una logica promozionale, anche nell’ambito di più generali interventi di
stimolo alla ‘
Responsabilità
sociale delle imprese’, puntano alla
diffusione
sul territorio di comportamenti ‘virtuosi’, incentivando concretamente la
‘qualità’ e la sicurezza del lavoro anche attraverso sanzioni positive e norme
premiali, con la previsione di incentivi economici” (disposizioni di questo
tipo si trovano, ad esempio, in leggi regionali della Campania, della Liguria e
dell’Emilia).
Concludendo l’autore afferma che le disposizioni legislative
di questo tipo “si prestano ad una
valutazione
certamente positiva, essenzialmente in ragione del fatto che sembrano porsi
in una logica di continuità/non sovrapposizione rispetto al quadro normativo
nazionale, predisponendo regole e strumenti atti a favorire l’incremento dei
margini di effettiva applicazione di quest’ultimo – come noto annoso problema
del nostro ordinamento – e, dall’altro lato, offrono anche spazi per un
virtuoso innalzamento degli standard di prevenzione, nella logica della
responsabilità
sociale delle imprese, ma in quadro di coerenza con il sistema normativo
nazionale”.
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