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I quesiti sul decreto 81: la formazione per diverse fasce di rischio

 
Bari, 12 Dic - Sulla formazione dei lavoratori occupati in una azienda nella quale vengono svolte attività a fasce di rischio diverse. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Con riferimento alle aziende nelle quali vengono svolte attività a rischio diverse non è ancora chiaro, nel caso ad esempio di una azienda che è catalogata a rischio medio ma nella quale alcuni lavoratori sono esposti ad un rischio basso svolgendo semplice attività di ufficio, se il datore di lavoro sia obbligato ad impartire anche a loro la formazione per il rischio medio (8 ore) o può fare quella per il rischio basso (4 ore).
 

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Risposta
Sui casi prospettati nel quesito l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, raggiunto in seno alla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il  26/1/2012, non fornisce in realtà delle indicazioni chiare e precise o quanto meno le dà in maniera in un certo senso confusa. Le incertezze sussistono in particolare per quanto riguarda la determinazione della durata della formazione specifica da impartire ai lavoratori in quanto sulla formazione generale non vi é alcun dubbio.
 
Per la formazione specifica, infatti, l’Accordo del 21/12/2011, al punto 4 riguardante l’articolazione del percorso formativo dei lavoratori, indica che la stessa deve avere durata di 4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza delle aziende che lo stesso Accordo ha inquadrate nell’Allegato 2 in aziende a basso, medio ed alto rischio, con la precisazione comunque che il percorso formativo e i relativi argomenti possano essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda aumentando di conseguenza il numero delle ore di formazione.
 
Nello stesso punto 4 però l’Accordo prende in considerazione, inquadrandoli nei “casi particolari”, i casi nei quali, contrariamente a quanto sopra indicato, i lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza, svolgano mansioni che non comporti la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi per i quali viene concesso che possano frequentare dei corsi individuati per il rischio basso, sulla base ovviamente dalla presunzione, che non sempre comunque si avvera, che fuori dei reparti produttivi (vedi uffici) vi siano bassi rischi e che invece nell’attività svolta nei reparti produttivi i rischi siano più alti.
 
E’ chiaro quindi in definitiva che dalla lettura del punto sopra indicato dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori emerge che il datore deve individuare la durata della formazione specifica da impartire ai suoi lavoratori prioritariamente facendo riferimento alla classificazione delle aziende riportata nell’Allegato 2 dell’Accordo stesso ma che poi è obbligato ad ampliarla, se necessario, facendo  riferimento all’attività effettivamente svolta dai lavoratori ed ai rischi reali che gli stessi possano correre durante il loro lavoro, ma che d’altro canto può anche ridurla nel caso in cui alcuni lavoratori sono impegnati in attività per lo svolgimento delle quali sono sottoposti sempre a rischi inseriti in una fascia più bassa.
 
Alla luce di quanto sopra detto pertanto ed in risposta al quesito formulato, finalizzato a sapere se il datore di una azienda inserita fra quelle a rischio medio può impartire ai propri lavoratori una formazione specifica di quattro ore anziché di otto ore in considerazione del fatto che gli stessi sono esposti a rischi di fascia bassa, svolgendo attività di ufficio, si fa presente che tale scelta è allo stesso consentita.
 
Una forte perplessità si ritiene comunque di esprimere in merito all’introduzione della sopraindicata condizione particolare che l’Accordo ha voluto inserire per quanto riguarda la possibilità di ridurre la durata della formazione specifica e ciò in considerazione dell’esiguo numero di ore previsto dall’Accordo per la formazione specifica, specie se riferito al numero ed alla entità dei rischi che possono essere presenti in azienda indicati nello stesso punto 4 per fronteggiare i quali viene richiesta la formazione stessa. In realtà sarebbe stato più opportuno per tutti i lavoratori impegnati in azienda vincolare la formazione specifica alle ore indicate per i settori di appartenenza (4,8,12) anche per tenere conto che se un lavoratore in una azienda svolge la propria attività ad esempio negli uffici non è escluso ed è anzi facile che lo stesso, sia pure saltuariamente, possa frequentare quegli ambienti dell’azienda medesima che l’Accordo definisce “settori produttivi”.
 


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