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Approfondimento sull’aggiornamento di RSPP e ASPP

Nell’approssimarsi della scadenza del 14 febbraio per l’aggiornamento di RSPP e ASPP, un chiarimento in merito alla determinazione della data di decorrenza del quinquennio. A cura di G Porreca.

Bari, 31 Gen - Nell’approssimarsi del 14/2/2012, data indicata come ultima scadenza per l’aggiornamento degli RSPP e ASPP, ed a seguito anche di alcuni dubbi raccolti in merito alla determinazione della data di decorrenza del quinquennio fissata dalle disposizioni  di legge vigenti, si ritiene opportuno fare il punto della situazione e fornire alcuni chiarimenti sull’argomento.
È da rammentare, in premessa, che l’obbligo dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP nonché la relativa cadenza sono stati introdotti per la prima volta dal legislatore con il D. Lgs. 23/6/2003 n. 195 che ha inserito nel D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, l'art. 8 bis che con il comma 5 ha stabilito che:
 
"5. i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale".
 
È stato con l' Accordo del 26/1/2006 che la Conferenza Stato Regioni ha successivamente regolamentato l’aggiornamento degli RSPP e ASPP e che ha inoltre, al punto 3, stabilito la durata di detti corsi fissata, per quanto riguarda gli RSPP, in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 mentre, per quanto riguarda gli ASPP, in 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco. Gli indirizzi forniti dalla Conferenza Stato Regioni con tale Accordo sono stati successivamente recepiti dall'art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 che, come è noto, ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i e di conseguenza ha abrogato anche il D. Lgs. n. 195/2003. Secondo tale comma 6:
 
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2 (accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni)”.
 
L'Accordo del 26/1/2006 ha precisato, altresì, nello stesso punto 3 che i corsi di aggiornamento devono fare riferimento ai contenuti dei moduli B indicando che:
 
"in attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:
a) al settore produttivo di riferimento;
b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione".


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    Una volta acclarato quindi, a seguito di una lettura coordinata del D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo del 26/1/2006, sia l'obbligo dell’aggiornamento quinquennale per gli RSPP e gli ASPP che la loro durata non rimaneva che chiarire la data di decorrenza del quinquennio stesso e ciò è stato fatto con un altro successivo Accordo raggiunto il 5/10/2006 sempre nell'ambito della stessa Conferenza Stato Regioni.
 Al punto 2.6 di quest’ultimo Accordo del 5/10/2006 sono state fornite delle indicazioni per coloro che in base all’Accordo precedente del 26/1/2006 avevano usufruito dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi (Tabella A4 e Tabella A5 allegate all’Accordo del 26/1/2006). Secondo tale punto 2.6, infatti:
 
Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza di cui al successivo punto 3.”,
 
e nello stesso punto è stata quindi fissata anche la condizione che di tutte le ore di aggiornamento, che possono essere distribuite nell’arco del quinquennio, almeno il 20% dovevano essere state svolte entro il primo anno e quindi entro il 14/2/2008.
 Con lo stesso Accordo del 5/10/2006 sono state inoltre fornite due importantissime indicazioni utili a determinare la data di decorrenza del quinquennio di aggiornamento ed a sciogliere i dubbi sorti, una nel punto 3 secondo il quale:
 
"la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi".
 
ed una nel punto  2.4.2 che, per quanto riguarda il modulo B, ha stabilito che:
 
"Il modulo B ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del modulo B è valido per 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento".
 
Successivamente il D. Lgs. n. 81/2008, che come già detto ha abrogato anche il D. Lgs. n. 195/2003, con l’art. 32 relativo ai requisiti professionali degli RSPP e ASPP ha ribadito al comma 6 quanto già fissato nel D. Lgs. n. 195/2003 e cioè che gli RSPP e gli ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi già definiti nell’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 esplicitamente richiamato nel decreto stesso, ed ha altresì individuate al comma 5 alcune classi di laureati che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B.
Per completare comunque il panorama dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP è necessario prendere in considerazione anche i casi che riguardano i laureati in ingegneria ed architettura secondo il vecchio ordinamento. Nell’ambito, infatti, di un parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, fatto suo dalla Direzione Generale per l'Università Ufficio II del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stata individuata una "corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M. 4.8.2000, ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 32 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni" per cui anche i laureati in ingegneria ed architettura secondo il vecchio ordinamento di fatto sono stati esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, fermo restando che gli stessi, per poter svolgere l'attività di RSPP, devono comunque frequentare il modulo C e che sono ugualmente tenuti a frequentare il corso di aggiornamento secondo gli indirizzi e le modalità definite nei due Accordi Stato Regioni del 2006.
Per quanto riguarda poi la data da considerare come decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento dei laureati di cui al comma 5 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi anche dei laureati in ingegneria ed architettura vecchio ordinamento, per i quali non c’è stata una successiva precisazione da parte della Conferenza Stato Regioni, si è del parere che per questi la data di decorrenza del quinquennio, in analogia a quanto stabilito nel Punto 3 dell’Accordo Stato Regioni del 5/10/2006 per gli RSPP e ASPP forniti di laurea triennale, sia quella, seguendo lo stesso criterio già adottato dallo stesso Accordo, del conseguimento della laurea.
 
In conclusione, quindi, ed alla luce di quanto sopra detto i casi che in sintesi si possono verificare per quanto riguarda l’aggiornamento degli RSPP e ASPP sono in definitiva tre e precisamente:
- quello degli RSPP e ASPP che hanno provveduto a frequentare effettivamente il modulo B per i quali la data di decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento è quella della conclusione della frequenza del modulo B medesimo;
- quello degli RSPP e ASPP che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del modulo B sulla base dei crediti professionali e formativi pregressi di cui alle Tabelle A4 e A5 allegate all’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 per i quali la data di decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento è quella del 14/2/2007 con scadenza quindi del 14/2/2012;
- quello degli RSPP e ASPP laureati di cui al comma 5 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e laureati in ingegneria ed architettura vecchio ordinamento che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del modulo B per i quali la decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento è quello del conseguimento della laurea. In tutti i casi tali date, secondo quanto indicato dagli Accordi, costituiscono riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
 
Qualche dubbio si è raccolto per quanto riguarda in particolare la data di decorrenza del quinquennio per coloro che hanno frequentato il modulo B in quanto da una lettura sia del punto 2.4.2 dell’Accordo del 26/1/2006 che del punto 2.4.2 dell’Accordo del 5/10/2006, allorquando in merito ai crediti formativi è stato affermato che il modulo B ha validità di 5 anni e che “alla scadenza dei 5 anni scatta l’obbligo di aggiornamento”, sembrerebbe che, per una espressione nel testo che si ritiene poco felice, scattando l’obbligo dell’aggiornamento dopo i primi cinque anni dal termine del modulo B così come indicato nel testo, da tale data decorra pertanto il quinquennio per cui l’aggiornamento stesso possa in sostanza essere terminato dopo dieci anni dal termine della frequenza del modulo B, il che sarebbe assurdo.
Non si ritiene pertanto che la lettura degli accordi debba essere fatta nel senso sopra indicato ma nel senso che entro la data di scadenza dei cinque anni l’aggiornamento, il cui obbligo del resto, alla luce dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, è già scattato con l’entrata in vigore del decreto legislativo stesso, debba essere invece stato completato e ciò anche per dare una continuità alla validità del modulo B che alla fine dei cinque anni è scaduto.
Per fugare infine qualsiasi dubbio ed a conferma di quanto sopra detto basta del resto notare che lo stesso Accordo del 5/10/2006 in un altro punto, e precisamente nel punto 3 relativo ai corsi di aggiornamento, ha specificatamente indicato che “la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell’’esonero” il che significa ovviamente che alla scadenza dei cinque anni dal termine della frequenza del modulo B l’aggiornamento stesso deve essere stato già ultimato.
 
 

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Rispondi Autore: domenico aglioni - likes: 0
31/01/2012 (09:05:16)
Buongiorno Egr. avvocato, essendo un laureato in ing. meccanica vecchio ordinamento, mi rimane un forte dubbio: cosa significa che non essendoci stata una successiva precisazione da parte della conferenza stato regioni, in merito alla decorrenza del quinquennio per l'aggiornamento dei laureati, SI E' DEL PARERE...? Lei mi insegna che o la legge c'è ed è chiara o non c'è e quindi ritengo che non è stata indicata da nessuno questa data. Dal mio punto di vista potrei pensare questa scadenza a partire dalla data di conseguimento del modulo C o proprio non esistente (validità permanente dell'esonero modulo B)...
Rispondi Autore: Cesare Palermo - likes: 0
31/01/2012 (09:36:46)
Buongiorno,
ho appena finito di leggere l' articolo e mi è rimasto un dubbio.
Io mi sono laureato in Tecnico della Prevenzione nel novembre del 2006, poi ho frequentato, anche se esonerato, il Modulo B a Luglio 2007.
Devo fare l' aggiornamento del Mod. B entro luglio 2012?
La ringrazio anticipatamente.
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
31/01/2012 (11:09:08)
La logica, quella aritmetica, nemmeno algebrica direbbe che l'obbligo scatta da quando "Uno" è in possesso dei requisiti di RSPP, tutti (uno degli ultimi è il modulo C...per logica!)...una logica ancor più allargata, direi kantiana, afferma che "divento RSPP quando sono nominato da un Datore di Lavoro per la prima volta"...ma si sa la logica, di nessun tipo, non appartiene al legislatore...ringrazio per l'attenta disanima ed il rivoltar lana caprina...
Rispondi Autore: Shardana - likes: 0
31/01/2012 (12:34:29)
Salve,
ottimo articolo.
Avrei una domanda da porre per quanto riguarda l'aggiornamento.
prendiamo questo esempio:
Tizio consegue una delle tipologie di lauree come prescritto dall'art 32 comma 5 del Dlgs 9/04/08 n 81 nel 2003.
Consegue l'attestato modulo C nel 2008.
Fino ad oggi (2012) non ha mai svolto la funzione di RSPP.
A marzo dovrà svolgere, perché designato, la funzione di RSPP.
La domanda è: Tizio dovrà effettuare il suo primo aggiornamento entro il 2013(a 10 anni dalla laurea)? o avrebbe dovuto svolgere il primo aggiornamento entro il 2008 e il secondo entro il 2013?
La ringrazio anticipatamente
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
31/01/2012 (12:47:28)
Bella domanda Shardana. La mia opinione si intuisce da quanto sottoscritto. Mo' attendo le risposte non opinabili come la mia. Buona giornata Shardana.
Rispondi Autore: Riccardo Roma - likes: 0
31/01/2012 (13:32:50)
Buongiorno,
avrei una domanda da porre
Ho conseguito la laurea in ingegneria nel 1995.
Adesso sarei interessato a svolgere la funzione di RSPP.
Che devo fare?
Mi pare di capire che sia esonerato dal frequentare il mod. A e B
ma non il C.
E l'aggiornamento a partire da quale data decorre?
Rispondi Autore: Francesco Spadaro - likes: 0
01/02/2012 (09:36:07)
Avrei una domanda da porre relativa ad un caso concreto:

Per un soggetto laureato che ha usufruito dell'esenzione per quel che concerne la partecipazione al modulo B ma ha regolarmente svolto un corso per il modulo C, l'obbligo quinquennale di aggiornamento decorre dalla data di laurea (quindi per il modulo B) oppure decorre dalla data di conseguimento del modulo C?

Grazie per i chiarimenti che vorrete darmi
Rispondi Autore: Ros - likes: 0
01/02/2012 (10:49:07)
Buongiorno, se possibile vorrei dei chiarimenti in merito alla mia situazione.
Premessa:
-laurea triennale nel 2005(con conseguente esonero da A e B)
-laurea quinquennale nel 2009
-modulo C nel 2009
-38 ore di aggiornamento tra il 2008 e il 2010
Domanda: se volessi assumere ora un incarico di RSPP o di ASPP, cosa dovrei fare?Il conseguimento della laurea quinquennale come viene considerato?
Grazie
Rispondi Autore: Barbara Paoloni - likes: 0
02/02/2012 (16:11:50)
Per tutti i colleghi ingegneri è presente nel web un parere ufficiale del Ministero del Lavoro e dele Politiche Sociali, in risposta ad un quesito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, che definisce come data di decorrenza del calcolo del quinquennio:
A) la data della laurea, per i laureati dopo il 15.05.2008, data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08.
B) il 15.05.2008, per tutti i laureati prima di tale data.

La nota è del 25.01.2012 e fa riferimento ad una circolare ministeriale in merito in fase di emanzione, nelle more della quale rimane valido il parere riassunto sopra.
Chiederi chiarimenti ufficiali anche in Punto Sicuro, vista la confusione di pareri autorevoli e meno che si sono sovrapposti negli ultimi giorni.
Rispondi Autore: Giuseppe Napolitano - likes: 0
03/02/2012 (13:07:47)
Salve,
ho qualche dubbio sulle date di validita' dei miei attestati:

- corso rspp dicembre 2002 rif.626/94(28 ore);

- corso rspp febbraio 2004 rif.195/03 (90 ore);

- corso rspp giugno 2006 rif. accordo stato/regioni modulo B (72 ore) e C (24 ore);

- corso rspp dicembre 2011 modulo B (72 ore) e C (24 ore);

Sono in regola avendo partecipato al modulo B nel dicembre 2011 ?

Grazie anticipatamente.
Rispondi Autore: Giuseppe Napolitano - likes: 0
03/02/2012 (15:42:53)
Salve,
ho qualche dubbio sulle date di validita' dei miei attestati:

- corso rspp dicembre 2002 rif.626/94(28 ore);

- corso rspp febbraio 2004 rif.195/03 (90 ore);

- corso rspp giugno 2006 rif. accordo stato/regioni modulo B (72 ore) e C (24 ore);

- corso rspp dicembre 2011 modulo B (72 ore) e C (24 ore);

Sono in regola avendo partecipato al modulo B nel dicembre 2011 ?

Grazie anticipatamente.
Rispondi Autore: domenico aglioni - likes: 0
04/02/2012 (13:50:40)
Grande Barbara!
con la tua risposta mi "son tirato su una costola"...
anche puntosicuro ha pubblicato la notizia il 3/2/12.
Grazie!
Rispondi Autore: Bruno Sartore - likes: 0
04/02/2012 (15:06:56)
Tempo fa Ambiente Europa dichiarava in una comunicazione che era logico far decorrere per i laureati vecchio ordinamento l'inizio della decorrenza dei 5 anni per l'aggiornamento a partire dalla data di assunzione del primo incarico come RSPP??? Sinceramente non mi sembra corretto chiarire un anno prima della scadenza l'obbligo dell'aggiornamento di 100 ore, che uno avrebbe potuto far tranquillamente in 5 anni.
Rispondi Autore: Arianna - likes: 0
04/02/2012 (18:48:46)
Mi sono laureata in ingegneria vecchio ordinamento nel 2007.
Nel 2009 ho fatto il modulo C.
Nel 2011 ho assunto incarico di RSPP.
Ho contattato lo SPISAL: per l'organo di vigilanza il quinquennio parte dal conseguimento dle modulo C.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
04/02/2012 (21:06:08)
La solerte DPL di Cagliari si è dimenticata di chiedere al MinLavoro cosa succede a:

- un laureato in ingegneria, ad esempio, nell'anno 2000, che il 16 maggio 2013 decide (prima non si era mai interessato di sicurezza sul lavoro) di seguire il modulo C (per i moduli A e B è esonerato) per venire nominato per la prima volta, una settimana dopo, RSPP;

- un futuro ingegnere o architetto che consegue la laurea dopo il 15 maggio 2013.

Ricordo che l'art. 32, comma 5 esonera dai moduli A e B coloro che hanno le lauree indicate nello stesso comma e che il successivo comma 6 impone l'aggiornamento, secondo gli indirizzi dell'Accordo, ai responsabili ed agli addetti dei servizi prevenzione e non agli ingegneri, architetti, ecc. e cioè a coloro che tali funzioni non rivestono.

Ragionando con un minimo di logica e fermo restando che personalmente - per quel che conta - giudico l'esonero tout court, per i laureati delle classi indicate al citato comma 5 dell'art. 32, una stupidaggine, perchè non c'è garanzia che tutti abbiano almeno una base competenziale specifica maturata negli atenei per rivestire tale ruolo, direi che la cosa più sensata, visti i contenuti dei citati commi, sia quella di far partire l'obbligo di aggiornamento da quando si assume il primo incarico, perchè appalesa con chiarezza la volontà di un soggetto ad assumere determinate funzioni.

Speriamo tutti che l'attesa di un evento chiarificatore, sia realmente breve con l'auspicio che i Maya non c'abbiano azzeccato con la data del 21 dicembre 2012.

Rispondi Autore: Bruno Sartore - likes: 0
05/02/2012 (18:16:08)
Anch'io ho contattato lo spisal della mia zona allegando comunicazione di ambiente europa con aggiornamento da assunzioen incarico RSPP, .... non mi hanno risposto
Rispondi Autore: valter de faveri - likes: 0
09/02/2012 (09:34:07)
La mia situazione:
Laurea vecchio ordinamento ingegneria civile 1988;
Corso RSPP 1995 (29 hrs).
Esercito funzioni RSPP 2000 - 2004 (RSA anziani - Paraospedaliero);
Corso Mod "C" dic. 2011.
Entro quando debbo compiere l'iter di aggiornamento?

Rispondi Autore: Giovanni Smorto - likes: 0
27/02/2012 (17:59:09)
Cosa si può commentare in una giungla di commenti così variegata ed articolata! Tutto ciò dovrebbe fare riflettere l'estensore della norma e prendere dei provvedimenti seri - sicuramente non le circolari interpretative che poi necessitano di altre circolari - Basterebbe che tutti questi "esperti" allegassero,ad interpretazione certa di quanto scritto in un forbito testo in lingua italiana con richiami su richiami, una flow-chart finale "funzionante" che tenesse conto di tutti i possibili casi (non sono infiniti)in maniera tale che con una serie di click yes/no si possa pervenire in pochissimi passaggi ed istanti e senza mal di testa alla risposta certa su come comportarsi. Grazie

Ing. Giovanni Smorto
Rispondi Autore: Sara C - likes: 0
06/06/2012 (17:07:52)
Buongiorno, se possibile avrei una domanda da porre in merito alla mia situazione:
-laurea triennale nel 2004
-laurea quinquennale N.O. in architettura nel 2007 e abilitazione CSE
-modulo C nel 2012
-32 ore di aggiornamento CSE finora seguite (ne mancano 8)
Domanda: per assumere un incarico di RSPP, entro quando devo seguire l'aggiornamento? e di che tipo (aggiornamento rspp mod.B)?
Grazie mille
Rispondi Autore: Daniela De Carli - likes: 0
30/12/2012 (12:34:24)
Per tutti coloro che avevano dubbi come me dopo aver letto l'articolo...leggetevi l'Allegato A (ultima pagina però) dell'Accordo del 25 luglio 2012 della Conferenza permanente Stato Regioni Provincie:
"..per gli esonerati dalla frequenza del modulo B ai sensi dell'art 32 comma 5 del D.Lgs 81/08, l'obbligo dell'aggiornamento deve essere fato entro il 15 maggio 2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Rispondi Autore: Grazia Alessandria - likes: 0
01/02/2013 (12:34:44)
Buongiorno
ho visto tutti i commenti ma per maggior chiarezza preferirei che mi segnalaste direttamente i corsi e gli aggiornamenti che dovrei frequentare per poter essere incaricata RSPP.

Sono laureata in architettura vecchio ordinamento (5anni)e pertanto esonerata dal frequentare i corsi con modulo A e B; per avere il mio primo incarico dovrei quindi frequentare il modulo C ma per 'accordo stato regioni devo già anche seguire corsi di aggiornamento prelativamente al modulo B? (mi sono laureata a febbraio 2006) entro quando? e quante ore?
cordialmente
grazia

Rispondi Autore: Andrea Centrella - likes: 0
11/02/2013 (02:43:57)
Mi sono laureato in ingegneria civile edile nel 1981 ho
- Corso Base di formazione 626/94 per "servizio prevenzione e protez." anno 1997
-Attestato di frequenza 494/96 di 120 ore del 1997
- Attestato addetto antincendio anno 2001
-attestato addetto antincendio " Alto" anno 2003
-corso di formazione per "responsabile addetto prevenzione e protezione" Modulo B Ateco 8 di 26 ore
-corso di formazione per " responsabile servizio prevenzione protezione" Modulo C di 24 ore anno 2008
- seminario di aggiornamento 81/2008 di 6 ore nel 2009
- Corso C per addetto al servizio rischio incendio 16 ore anno 2012.
- Aggiornamento corso di formazione 81/2008 di 40 ore Ordine Ingegneri in data 08/02/2013.

La mia domanda è : posso con gli attestati che ho fare sicurezza sui cantieri come ho sempre fatto e posso essere RSPP interno nel liceo in cui insegno?
Grazie, mi scuso per la confusione con cui ho esposto la mia situazione.
Rispondi Autore: Luca Serrago - likes: 0
30/07/2013 (21:03:28)
Buon giorno,
ho un caso un po' particolare da esporre.
Sono un RSPP di una società ove sono stati nominati due ASPP che hanno ricevuto formazione da responsabili del Servizio (modulo A, B e C), i quali, non avendo mai ricoperto il ruolo di responsabili del Servizio, frequenteranno 28 ore di aggiornamento quinquennale (in luogo delle 60 previste per il macrosettore B4).
Nel momento in cui uno dei due possa essere nominato RSPP, quale attività formativa dovranno recuperare?
Grazie
Rispondi Autore: valeria grandonico - likes: 0
23/04/2014 (12:04:50)
Buongiorno.
Mi chiedevo: una laureata in ingegneria civile LS (che viene equiparara ad una laurea magistrale LM23) e che ha conseguito la laurea specialistica dopo 5 anni dalla triennale, se decide di frequentare il modulo C, ha a disposizione i 5 anni per l'aggiornamento a partire dal conseguimento del modulo C?
La laurea specialistica nello stesso indirizzo della triennale dovrebbe essere superiore o sbaglio?
Rispondi Autore: Mauro Sgarra - likes: 0
26/10/2014 (04:31:16)
Salve ho un quesito non chiarito dal legislatore :
Modulo B scade agosto 2014 bisognava fare 100 h ma ne sono state fatte 120 h frequentando tutti i convegni, la domanda è questa,
I crediti in eccesso acquisiti prima del rinnovo vanno persi oppure possono essere contegiati per il successivo rinnovo?

Grazie
Mauro
Rispondi Autore: Rita Turchi - likes: 0
27/01/2015 (17:29:00)
Buona sera, pongo il seguente quesito:
l'attuale ASPP ha completato la formazione del modulo B a febbraio 2007 (settore ATECO 5). Da allora ha fatto i previsti aggiornamenti di 28 ore in cinque anni. In prospettiva della sua nomina a RSPP, è sufficiente che frequenti il modulo C o deve anche fare aggiornamento del modulo B (60-28= 32 h)?
Grazie
Rispondi Autore: Rocco - likes: 0
17/06/2015 (07:08:50)
Bongiorno, io ho frequentato il corso per aspp nel 2007 con la 626, da allora non ho mai frequentato corsi di aggiornamento, essendo obbligatori ogni 5 anni possono ancora nominarmi? Se no gentilmente mi potreste indicare come comportarmi visto che ancora oggi mi nominano. Grazie e buon lavoro.
Rispondi Autore: Franco Berrardi - likes: 0
10/10/2016 (09:33:56)
Buongiorno,ho conseguito il modulo B nel novembre 2007, ho conseguito aggiornamenti: 8 ore nel 2009; 16 0re nel 2010;8 ore nel 2011; 40 ore nel 2012. Vorrei sapere se la mia posizione attuale è in regola? Grazie
Rispondi Autore: Carlo lipari - likes: 0
18/11/2016 (19:42:36)
Sono un Ingegnere laureato vecchio ordinamento che ha usufruito dell'esonero dei moduli A e B ed ho acquisito il titolo di RSPP nel 2008 (anno della mia laurea). Non mi sono aggiornato entro i cinque anni, cioé entro il 2013 e adesso dopo tre anni vorrei intraprendere la professione..Dovrei fare un corso di sggiornamento di 40/60 ore con validità entro l anno 2018 oppure devo farmi il modulo B x intero? Grazie, saluti.
Rispondi Autore: Maurizio Catteneo - likes: 0
12/03/2018 (16:20:19)
Buongiorno, sono in ritardo di una anno sul corso di aggiornamento come RSPP, che sto frequentando tutt'ora. Ci sono problemi ?
Rispondi Autore: codifava eleonoraing. codifava - likes: 0
22/01/2020 (11:25:27)
Buongiorno,
ho un questito io mi sono laureata in ingegneria civile nel 2012, assolvendo i moduli A e B di rspp, poi ho svolto e superato il modulo C, nel 2019 ho svolto il corso di aggiornamento da 40 ore, mi han chiesto di fare RSPP per una ditta che effettua montaggi di prefabbricati, devo frequentare un ulteriore corso B specifico per l'attivita'?
Rispondi Autore: codifava eleonora - likes: 0
22/01/2020 (11:28:39)
Buongiorno,
io ho conseguito la laurea nel 2012 in ingegneria civile, sempre nel 2012 ho effettuato il modulo C per RSPP, nel 2019 ho fatto il corso da 40 ore di aggiornamento.
Ora una ditta che si occupa di montaggi di prefabbricati mi ha chiesto di diventare il loro RSPP devo frequentare un ulteriore corso per il modulo B specifico? o è già assolto visto il mio titolo di studio?

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