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| Autore: STEFANIA POLCE | 17/01/2013 (16:03:37) |
| buonasera, io ho un quesito,essendo anche disabile e nn avendo fatto da tre anni la vista aziendale come mi devo comportare.....premettto che lavoro nel settore del pulimento... grazie distinti saluti... | |
| Autore: | 06/04/2012 (17:47:31) |
| scusate l'intrusione, ho necex di capire come comportarmi nei confronti di un asocietà di servizi che dopo aver usufruito della mia collaboraz. come medico competente, con tanto di nomine e altro... da un giorno all'altro senza alcuna comunicaz scritta ne orale mi ha sostituito con un altro collega che si fa pagare meno!!! e in barba alle nomine verso diverse aziende, orA FA EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANiTARIAanche per le aziende per le quali ho la nomina, al corretto collega!!! come devo comportarmi???devo adire le vie legali...o... grazie
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| Autore: LUCA CARLA' | 13/03/2011 (21:26:49) |
| VOLEVO SAPERE QUANTO COSTA AVERE IL MEDICO DEL LAVORO , SI PAGA A NUMERO DI DIPENDENTI | |
| Autore: Anna Pastore | 01/07/2009 (11:29) |
| Buongiorno, a quanto già illustrato, mi permetto di aggiungere, parere personale, dettato da mia esperienza pratica in campo, e cioè: quando si parla di salute, "deve essere presente” la figura e la competenza di un Medico. Quindi nel Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere presente, appunto, il “Medico Competente", per esigenze pratiche e gestionali, indipendentemente: - dai dettami/contraddizioni legislativi, - dal numero dei lavoratori addetti, - dalla tipologia di attività svolta, - dalle presenza/assenza di fattori di rischio accertati, poiché lo stato di salute non è una "condizione fissa" ma "variabile". Approfitto dello spazio disponibile, per illustrare due esempi di situazioni pratiche e ricorrenti, a supporto di quanto sopra espresso: 1)Il MC è la figura al quale un lavoratore può rivolgersi per ricevere indicazioni riguardo al proprio stato di salute e alla mansione svolta, non solo in generale ma in un determinato e preciso momento o condizione. Per esempio: le lavoratrici gestanti possono continuare a lavorare, modificando i propri compiti/tempi/ritmi seguendo il parere del MC. Parere che non può essere espresso da altri Medici in quanto non a conoscenza degli ambienti di lavoro e della tipologia di attività svolta in quella precisa realtà aziendale, quindi “non competenti”. Diversamente si richiede la maternità anticipata. 2)Colgo l'occasione per sollevare anche la questione della nomina del MC nelle scuole, pubbliche e private, a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti. Il MC è la figura che deve: - esprimere il giudizio di idoneità alla mansione (anche attraverso accertamenti su alcool ecc.), - effettuare la visita periodica degli ambienti di lavoro, - intervenire, con misure idonee (per esempio in caso di contagio malattie infettive), - partecipare alle riunioni ed a momenti di formazione, per gli addetti ai lavori (e perché no anche per i genitori), ecc. Lascio a Voi la continuazione con altri esempi pratici e riflettiamo. Una richiesta: mi piacerebbe leggere il “parere” dei Medici Competenti, in merito a tale questione. Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti. Buon lavoro. | |
| Autore: Riccardo Coletti | 30/06/2009 (12:32) |
| A mio modo di vedere, il Decreto 81 ha sicuramente voluto dare maggiore importanza alla figura del medico competente, in particolar modo anche come consulente del datore di lavoro nell'individuazione dei rischi, delle mansioni da sottoporre a sorveglianza sanitaria e dei singoli addetti con problematiche specifiche. E' anche vero che l'art. 18 comma 1) lett. c) del D.Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro debba tenere conto anche delle condizioni di salute dei lavoratori nell'affidare loro i compiti lavorativi: ciò non significa che per far ciò ci sia l'obbligo giuridico di consultare un medico del lavoro. Secondo me è il datore di lavoro che, sotto la sua responsabilità, deve valutare se di volta in volta sia o meno necessaria una consulenza specialistica, se no si arriverebbe al caso estremo in cui un proprietario di un piccolo negozio di abbigliamento (solo per fare un esempio) deve contattare un medico del lavoro ogni volta che assume una commessa (magari part-time...)! | |
| Autore: Mauro Tripiciano | 30/06/2009 (09:23) |
| L'articolo ed i commenti configurano due ruoli consultivi del medico (valutazione rischi e assegnazione alla mansione), eventualmente svincolati dalla sorveglianza sanitaria se questa non serve. Per questi servizi é possibile rivolgersi ad un medico "competente" perché qualificato, ma senza fare la nomina? Chiedo perché con la nomina tipicamente scattano visite mediche ed ispezioni, le cartelle sanitarie ecc. | |
| Autore: ing. Gerardo Porreca | 29/06/2009 (11:14) |
| Ho letto il commento fatto dal lettore Andrea Ascani sulla mia risposta ad un quesito inerente l’obbligo della nomina del medico competente pubblicata sul numero 2195 del 24/6/2009 di PuntoSicuro e che merita una replica. Si ritiene giustissima l'osservazione fatta dal lettore a favore di quanto è stato sostenuto nella risposta al quesito. In merito si fa comunque presente che la problematica posta in evidenza dal lettore è stata già affrontata nella risposta ad un altro quesito (http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8482) sulla verifica della idoneità dei lavoratori pubblicata sul numero 2064 del 3 dicembre 2008 di PuntoSicuro nella quale è stata già posta in evidenza la opportunità che la visita prevista dall'art. 18 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, obbligatoria da parte del datore di lavoro prima di affidare i compiti in azienda per tenere conto delle capacità dei lavoratori e delle loro condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza, fosse effettuata dal medico competente, al di fuori quindi dell'obbligo della sorveglianza sanitaria e nell'ambito pertanto dei suoi compiti di collaborazione con il datore di lavoro. Nella risposta stessa è stata altresì citata una sentenza della Sez. III penale della Corte di Cassazione, la n. 26539 del 2/7/2008 (http://bancadatisicurezza.puntosicuro.it/italian/view_banca_dati.php?sViewMAGA=articolo&iId=54113) , nella quale la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi in tal senso e cioè nel senso che il datore di lavoro per ottemperare all’obbligo di tenere conto, nell’affidare i compiti in azienda, dello stato di salute dei lavoratori deve fare riferimento alla figura del medico competente, figura ritenuta “in surrogabile”. ing. Gerardo Porreca | |
| Autore: Andrea Ascani | 24/06/2009 (13:55) |
| A favore di quanto descritto dall'Ing. Porreca mi permetto inoltre di segnalare che l'art. 18 comma 1) lett. c) del D.Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro debba tenere conto anche delle condizioni di salute dei lavoratori nell'affidare loro i compiti lavorativi. Tale considerazione da parte del datore di lavoro deve sempre essere effettuata, indipendentemente dal fatto che la mansione comporti o meno l'obbligo di sorveglianza sanitaria. Se quindi la valutazione delle condizioni di salute deve essere effettuata, questa sarà effettuata sicuramente dal medico competente. | |
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