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"Io scelgo la sicurezza", n. 2/2014

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

03/09/2014

Disponibile online il numero di giugno "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte, dedicato al Decreto legislativo 19/2014 sulla prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore sanitario e ospedaliero.

 
Disponibile online il numero di giugno "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
- La vigilanza nelle attività di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro
- Decreto gestione sicurezza PMI
- La valutazione dei rischi strutturali nelle scuole


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Prevenzione delle ferite da taglio o da puntura nelle strutture ospedaliere
di F. Gota e R. Ceron (ASL CN1)
 
Il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, ha integrato il quadro normativo vigente (titolo X del D.lgs. 81/08 e smi) relativamente alla gestione del rischio e alle misure di prevenzione e protezione generali e specifiche, con particolare riferimento agli agenti biologici trasmissibili a seguito delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
 
La norma si applica pertanto a tutte le strutture o servizi sanitari del settore pubblico o privato ove si svolgono attività e servizi sanitari, ed è rivolta non solo a tutti i lavoratori o equiparati (indipendentemente dalla tipologia contrattuale), ma anche ai “sub-fornitori” della struttura sanitaria, quali i fornitori di materiali (dispositivi medici e lenzuola), di servizi di pulizie o mensa, oppure di attività mediche effettuate da personale sanitario esterno, “nel quadro di un rapporto contrattuale di lavoro con il datore di lavoro”.
 
I dispositivi medici taglienti vengono definiti quali oggetti che possono causare un’infezione a seguito di tagli o punture e sono da considerarsi ai sensi del presente decreto delle vere e proprie attrezzature di lavoro, alle quali appaiono pertanto applicabili le disposizioni previste dal titolo III del D.lgs. 81/08 e smi.
 
Con l’inserimento dell’art 286 quinquies – titolo X bis del D.lgs. 81/08, viene ribadito l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’art 17 comma 1 in relazione alle situazioni che possano comportare ferite e contatto con materiale biologico potenzialmente infetto, e di adottare le misure generali di tutela e di prevenzione specifiche.
 
Tra le prime, vi è l’obbligo di formazione del personale, di adozione di misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio biologico attraverso procedure di lavoro che tengano conto delle tecnologie più avanzate nel quadro di un approccio globale alla prevenzione e di monitorare con attenzione il grado di incidenza degli infortuni, promuovendone la segnalazione al fine di evidenziarne le cause sistemiche.
 
Relativamente alle misure specifiche, da adottarsi qualora la valutazione di cui sopra evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, si prevedono, tra l'altro:
- procedure di sicurezza per l’utilizzo e l’eventuale eliminazione degli strumenti medici comportanti il rischio specifico, con posizionamento adeguatamente segnalato dei contenitori quanto più vicino alle zone di lavoro; tali procedure dovranno essere periodicamente riesaminate, e oggetto di informazione e formazione dei lavoratori;
- adozione di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza in grado di proteggere l’operatore durante la manipolazione degli stessi, nonché in occasione delle operazioni relative alla loro raccolta e smaltimento;
- divieto della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione in merito alla profilassi da attuarsi in caso di ferite o punture tenendo in doverosa considerazione la capacità di infettare della fonte di rischio;
- informazione in merito all’importanza dei trattamenti immunizzanti preventivi e postesposizione, con obbligo di fornitura gratuita di vaccini a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività correlate nel luogo di lavoro;
- indicazione delle procedure di profilassi post-esposizione al fine di prestare cure immediate ed esami medici all’infortunato, nonché di assicurare la corretta notifica al fine di favorire la conoscenza e l’adeguata gestione del fenomeno.
 
L’obiettivo fondamentale di tale norma è sicuramente quello di abbattere i danni derivanti dal rischio biologico connesso all’uso di strumenti taglienti o acuminati; peraltro l’adozione di misure preventive e protettive adeguate potrà garantire nel tempo una riduzione dei costi diretti e indiretti derivanti da infortuni quali ad esempio i costi dei trattamenti postesposizione (accertamenti emato-chimici e trattamenti farmacologici specifici), quelli assicurativi, e derivanti dalle assenze per infortunio del personale con possibili criticità di erogazione delle prestazioni sanitarie.
 
 
 
RFG



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