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La Regione Lombardia è caratterizzata da una elevata
concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (circa un
quarto di quelle nazionali).
Per “stabilimento a rischio di incidente
rilevante” (stabilimento RIR) si intende lo stabilimento in cui si ha la
presenza di determinate sostanze o categorie di sostanze, potenzialmente
pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie. Per “presenza
di sostanze pericolose” si intende la presenza reale o prevista di sostanze
pericolose, ovvero di quelle che si reputa possano essere generate in caso di
perdita di controllo di un processo industriale (articolo 2 D.Lgs. 334/99
s.m.i.).
La presenza di
aziende a rischio d'incidente rilevante in
Lombardia si concentra nelle aree più densamente urbanizzate della Regione
nelle province di Milano, Bergamo, Brescia e Varese. Le principali categorie
produttive cui appartengono queste aziende sono: ausiliari della chimica,
galvanica, polimeri e plastiche, gas di petrolio liquefatto (gpl),
farmaceutica, depositi di idrocarburi, metallurgia, chimica organica fine, gas
tecnici. In minor quantità sono presenti anche attività produttive ascrivibili
alle categorie di esplosivi, raffinerie di idrocarburi, chimica inorganica,
acciaierie, rifiuti.
Il ruolo che Regione Lombardia svolge
oggi nell’ambito del controllo dei rischi d’incidente rilevante è determinato
dal quadro delle competenze definito a livello nazionale.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art.
72 (cosiddetta Bassanini), conferiva alle regioni le competenze amministrative
relative alle industrie a rischio d’incidente rilevante al verificarsi di
determinati presupposti.
La Regione Lombardia ha provveduto ad emanare una
propria legge, legge regionale n° 19 del 23/11/2001 ed ha esercitato la
competenza dalla fine del 2003 agli inizi del 2007, fino a quando il processo
di trasferimento delle funzioni è stato ritenuto inefficace per l’assenza di
alcuni dei presupposti previsti.
Alla fine del 2007, con un Accordo con il Ministero
dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco (d.g.r. VIII/ 5469 del
5/10/07), è stata considerata valida ai fini amministrativi l’attività di
vigilanza e controllo svolta dalla Regione nel periodo 2003-2007 e sono stati
enunciati i presupposti per una collaborazione interistituzionale efficace,
volta al miglioramento dell’azione amministrativa nelle attività di controllo
sulle aziende a rischio di incidente rilevante.
Ad oggi il trasferimento delle competenze in materia
di rischi di incidenti rilevanti da Stato a Regione, previsto dalla Bassanini,
non si è ancora concluso.
Il perfezionamento del processo di trasferimento
vedrà la Regione quale autorità competente per le aziende a
rischio di incidente rilevante presenti sul
territorio lombardo.
Nel transitorio il quadro delle competenze
prevede:
- il Comitato Tecnico Regionale (CTR), presieduto dai Vigili
del fuoco (integrato da rappresentanti dell’Agenzia Regionale per la
protezione dell’Ambiente (ARPA), Dipartimento periferico dell’Istituto
Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), Regione,
Provincia e Comune), quale autorità competente che provvede a
svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del Rapporto di Sicurezza (art. 8 D.Lgs. 334/99) e ad adottare
altresì il provvedimento conclusivo. Il Comitato esprime inoltre
pareri in merito al controllo dell’urbanizzazione;
- il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
quale soggetto competente a programmare ed attuare le verifiche ispettive
del Sistema di Gestione della Sicurezza sugli stabilimenti soggetti
all’art. 8 del d.lgs 334/99 s.m.i.;
- la Regione, quale membro del CTR e soggetto competente alla
programmazione e attuazione delle verifiche ispettive dei Sistemi di
Gestione della Sicurezza per gli stabilimenti soggetti all’art. 6 d.lgs
334/99 s.m.i..
La Regione è anche destinataria di
- Notifica e Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante
per i cittadini e i lavoratori;
- Rapporto di Sicurezza privo delle informazioni riservate;
- comunicazione dell’avvenuta predisposizione del Piano di Emergenza
Esterno dalle Prefetture;
- comunicazione degli atti adottati dal CTR nell’ambito
dell’istruttoria tecnica;
- nella persona del Presidente della Regione comunicazione di
accadimento di incidenti rilevanti.
Fonte: Regione Lombardia.
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