In particolare “il
PIMUS non è, né sostituisce, il documento di valutazione dei rischi ma è un Piano dettagliato ed integrato di istruzioni per l'uso e di applicazione generalizzata, nonché di progetti particolareggiati per gli schemi speciali del
ponteggio”.
Nel documento si ricorda che nei
lavori eseguiti ad un altezza superiore ai 2 metri “devono essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori,
ponteggi, adeguate impalcature, idonee
opere provvisionali e, comunque, precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di cadute di persone o cose”.
E queste opere provvisionali “devono essere allestite con buon materiale, a regola d'arte; devono essere conservate e mantenute in buono stato durante tutta l'esecuzione dei lavori con verifiche periodiche ordinarie e straordinarie”.
Inoltre i ponteggi possono essere di tre tipi:
Per poter essere commercializzati “devono essere soggetti a collaudo e provvisti di Autorizzazione Ministeriale” e comunque le
opere provvisionali devono essere caratterizzate da alcuni indispensabili
requisiti:
- “risultare efficaci per tutto il tempo della loro esistenza;
- essere stabili;
- essere realizzati in modo idoneo, con materiale controllato, resistente, adeguatamente dimensionato;
- essere mantenute in efficienza per l'intera durata del lavoro;
- essere montate e poste in uso da personale esperto sotto la sorveglianza di un preposto competente e responsabile”.
Si ricorda inoltre che “i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, prima del loro impiego, devono ricevere una
formazione adeguata e mirata per le tre tipologie di
ponteggi”: la formazione deve avvenire con “corsi di formazione teorico-pratico della durata di 28 ore, di cui 14 di teoria e 14 di pratica secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza Stato – Regioni”
Questa guida operativa affronta nel dettaglio diversi temi:
- ponteggio a telai prefabbricati a portale;
- ponteggio a tubi e giunti;
- ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale);
- mantovana parasassi;
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi;
- verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio.
In questa guida - oltre a presentare i DPI in relazione alle diverse tipologie, alla necessaria certificazione, alle procedure di adozione, ai
sistemi anticaduta, ai livelli di protezione e all’analisi dei
rischi derivanti da caduta dall’alto - si fa riferimento al
Decreto del Ministero del Lavoro del 22 maggio 1992 n. 466: “Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici”.
Decreto che all’articolo 4 riporta:
|
Art. 4.
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori, durante l'uso delle attrezzature di cui al presente decreto, indossino, quali ulteriori mezzi di protezione individuale, idoneo elmetto con sottogola, calzature con suola flessibile antisdrucciolevole e guanti. E' fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare i mezzi di protezione. |
Infine la guida si sofferma si sofferma sulle tipologie corrette di imbracature, sui sistemi di posizionamento, sui DPI assorbitori, sui cordini (elemento di collegamento tra l'imbracatura per il corpo e un adatto punto di ancoraggio) e sull’utilizzo di linee vita mobili e dei DPI retrattili per l’installazione dei ponteggi.
Tiziano Menduto
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