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I costi della sicurezza: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

26/10/2012

L’importanza della fase di progettazione per la valutazione dei costi della sicurezza. Il responsabile unico del procedimento e il responsabile dei lavori. Lo studio di fattibilità e il piano di sicurezza e di coordinamento.

 
 
Roma, 26 Ott – Riguardo alla valutazione dei costi della sicurezza nel progetto preliminare, definitivo ed esecutivo la normativa vigente pone una particolare attenzione alla fase di progettazione. Nella normativa degli anni novanta e nella nuova normativa – con riferimento al D.Lgs. 163/2006 e al successivo regolamento di attuazione – il progetto è diventato l’elemento più importante: all’impresa non rimane quasi altro che eseguire quanto indicato nel progetto.
 
Sul tema della valutazione dei costi della sicurezza si sofferma la relazione di Daniela Gallo al seminario “ I costi della sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”, un seminario che si è tenuto a Roma il 23 marzo 2012 ed è stato organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia (CTP).


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In “ La valutazione dei costi della sicurezza nel progetto preliminare, definitivo ed esecutivo”, Daniela Gallo ricorda come nella vecchia normativa i progetti esecutivi talvolta fossero relativi solo alla parte architettonica “e molto spesso dal progetto di massima si passava alla costruzione vera e propria, adottando delle varianti in corso d’opera con una lievitazione dei costi”.
Perridurre il costo delle varianti è diventato necessario “stabilire dei vincoli, dei limiti di spesa, che devono essere stimati già in fase preliminare”, un compito “che la stazione appaltante deve svolgere attraverso un responsabile unico del procedimento”.
Bisogna fare un quadro economico. E i quadri economici degli interventi predisposti nel d.p.r. 207/2010 “sono tutti quei lavori a misura, a corpo, in economia, tutti gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, oltre a una serie di somme a disposizione della stazione appaltante per lavori in economia, allacciamenti e quant’altro”. E la prestazione “si sviluppa attraverso tre livelli successivi di approfonditi temi tecnici che trovano attuazione e vengono rafforzati nel codice dei contratti pubblici e nel successivo regolamento di attuazione”.
 
L’intervento si sofferma sulle responsabilità dei responsabili del procedimento e dei lavori con riferimento al d.p.r. 207/2010 e al Decreto legislativo 81/2008.
 
In particolare “nel d.p.r. 207 il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile del lavoro con una finalità: quella di rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro”. Per il responsabile del procedimento “il d.p.r. 207 rimanda a delle responsabilità riportate nel decreto legislativo 81”: l’articolo 90 del decreto indica che, contestualmente all’incarico del progettista, “deve nominare il coordinatore in fase di progetto e questo concetto rafforza il fatto che il piano di sicurezza deve essere fatto contestualmente alla progettazione dell’opera”.
Inoltre, sempre secondo il d.p.r. 207/2010, “il responsabile del procedimento deve vigilare sull’attività del coordinatore e deve verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici, sempre alcun senza alcun ribasso. Tutto questo rafforza l’importanza dei costi della sicurezza e il riconoscimento anche alle imprese subappaltatrici”.
 
La relazione si sofferma anche sulle già citate tre fasi progettuali.
Innanzitutto “si inizia da uno studio di fattibilità iniziale, seguono il progetto preliminare, il progetto definitivo ed infine il progetto esecutivo”.
Queste tre fasi, questi livelli, “possono tutti andare in gara e nel momento in cui vanno in gara vengono definiti come appalto integrato”. Quindi “la progettazione deve essere condotta nel pieno rispetto dei vincoli esistenti e soprattutto dei limiti di spesa che devono essere stabiliti a monte tramite un’evoluzione del progetto”.
 
Sempre in merito alle disposizioni preliminari per la progettazione, alle tre fasi elencate, l’intervento indica che “costituiscono quindi una suddivisione di contenuti che interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità; in effetti se il progetto è fatto bene già in fase preliminare, le fasi successive sono solo un’elaborazione delle prime ipotesi progettuali”.
L’articolo 15 del d.p.r. 207 indica che “gli elaborati progettuali devono prevedere lo studio, la stima dei costi per la copertura finanziaria e devono essere redatti proprio con i criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio; sono finalizzati quindi alla tutela dei lavoratori”.
 
Inoltre se il piano di sicurezza e di coordinamento ha un “maggior dettaglio nell’attività di coordinamento e si conclude con una stima dei costi che nella fase dei documenti preliminari è sommaria invece che analitica come nella fase successiva”, lo “studio di fattibilità non ha il piano di sicurezza”.
Con il progetto preliminare deve invece “essere redatto un documento definito prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento. Se il piano preliminare passa al definitivo, c’è un aggiornamento, un’integrazione di questo primo documento; invece se il preliminare viene messo in gara si passa automaticamente alla redazione” del PSC, del piano di sicurezza e di coordinamento.
 
In ogni caso quando un progetto è fatto bene “anche nella fase preliminare si possono estrapolare dei costi”. Lo studio del progetto – “soprattutto in relazione al cronoprogramma, ossia la suddivisione in fasi lavorative differenti, in tempi differenti, rapportando la durata dei lavori” - consente di “effettuare una stima abbastanza precisa”.
 
La relazione, che vi invitiamo a leggere, riporta diversi esempi esemplificativi della fase di progettazione, ad esempio con riferimento alla realizzazione di alcune gallerie e la realizzazione di tratti stradali.
Esempi che ribadiscono, in conclusione, come “ragionare sulla realizzazione dell’opera” consenta “di essere più puntuali nella valutazione dei costi della sicurezza”.
 
 
La valutazione dei costi della sicurezza nel progetto preliminare, definitivo ed esecutivo”, Daniela Gallo, intervento al seminario “I costi della sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione” (formato PDF, 172 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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