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Urbino,
2 Ago – Nei giorni scorsi PuntoSicuro - attraverso un puntuale articolo di
Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale CISL per la salute e sicurezza sul
lavoro - ha presentato i principali temi affrontati il 25 giugno 2012 nella “
Giornata
nazionale di studio sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro” promossa
dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro con particolare riguardo alle cosiddette ‘morti bianche’.
In
particolare la dirigente sindacale si era soffermata sulla presenza, ad oggi,
della materia della “tutela e sicurezza del lavoro” tra le materie soggette al
regime di competenza della legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
Il
documento, a cura del prof. Paolo Pascucci (professore ordinario di Diritto del
lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo”), riproduce l’intervento presentato
dal docente alla Giornata nazionale di studio e ricostruisce in modo sintetico
il quadro delle competenze legislative in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, così “come risulta delineato nella Costituzione italiana dopo la
riforma del 2001”. Soffermandosi in particolare “sulle competenze delle Regioni
e sul loro fondamento” e proponendo “alcuni interventi per rendere più
stringente la loro azione” dopo l’emanazione del
Decreto legislativo 81/2008.
L’autore
ricorda che malgrado, da un punto di vista formale, il D.Lgs. 81/2008 non possa
essere definito un vero e proprio testo unico, la sua disciplina presenta in
realtà un’“unicità sostanziale”
essendovi “rinvenibili i principi generali del sistema di tutela sia per quanto
concerne l’assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro”.
Questa
“complessa operazione di unificazione,
riassetto e riforma delle regole è stata resa possibile grazie ad una straordinaria
sintonia realizzatasi tra gli attori istituzionali del sistema – i Ministeri
del lavoro e della salute e le Regioni – e le parti sociali”. E tutto ciò
tenendo conto che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, “sulla
disciplina della salute e della sicurezza dei lavoratori si intrecciano competenze legislative esclusive dello
Stato (art. 117, comma 2, Cost.) e competenze
concorrenti delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.), con una decisa
prevalenza delle prime”.
Infatti
vi sono vari aspetti della materia correlata alla sicurezza che “sono
ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ciò vale per: i
riflessi della disciplina prevenzionistica sul rapporto individuale di lavoro;
per gli aspetti della rappresentanza e della tutela collettiva della sicurezza
dei lavoratori; per la disciplina dell’
apparato
sanzionatorio penale ed amministrativo e dei connessi profili processuali;
per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale; per i
riflessi che la disciplina della materia in esame può produrre sulla
concorrenza fra imprese”.
In
un simile quadro, continua il docente, “il perimetro della competenza
legislativa delle Regioni appare alquanto circoscritto e di non agevole
definizione, discutendosi se l’eventuale funzione incrementale della
legislazione
regionale in materia rispetto agli standard fissati a livello statale debba
interpretarsi nel senso dell’aggravamento della normativa statale, ovvero, come
pare preferibile, nel senso del completamento di detta normativa statale”.
La legislazione
regionale può dunque “svolgere un ruolo importante a fini incrementali. Ciò riguarda, in
particolare, l’integrazione delle normative tecniche statali là dove non siano
totalmente puntuali e specifiche; la promozione della diffusione sul territorio
della ‘cultura’ della prevenzione e l’incentivazione della corretta
applicazione degli standard di prevenzione; il sostegno all’attività di
rappresentanza e tutela collettiva della sicurezza; il miglioramento
qualitativo delle
attività di
vigilanza”.
Dopo
un’analisi del significato del termine “sicurezza del lavoro” (e non sicurezza
sul lavoro) contenuto nel comma 3 della norma costituzionale (art. 117), il
docente si sofferma sulle conseguenze
della legislazione “concorrente” della salute e della sicurezza sul lavoro.
Ad
esempio ricordando che, al di là di alcune “timidezze” delle Regioni, le
Regioni hanno “attivamente partecipato alla predisposizione del d.lgs. n.
81/2008, recando un contributo essenziale grazie al vasto patrimonio di
conoscenze e competenze formatosi sul campo fin dalla riforma sanitaria del
1978”.
Se
si conviene poi che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
s’incentri sul principio cardine della
prevenzione, come emerge anche dal d.lgs. 81/2008, “si comprende
agevolmente perché nel 2001 il nuovo Titolo V della Costituzione, pur in un
quadro ripartito di competenze, abbia chiamato in causa le Regioni”.
È
infatti alle Regioni, “tramite le ASL, che la legge affida la programmazione e lo svolgimento delle
attività di prevenzione, anche nei
luoghi di lavoro, così come sempre alle Regioni lo stesso art. 117,
comma 3, Cost. attribuisce competenza concorrente sia in materia di salute e
sicurezza sul lavoro sia più in generale per la tutela della salute: due
competenze, dunque, perfettamente simmetriche, strettamente complementari e, a
ben guardare, assolutamente non disgiungibili, pena lo stravolgimento
dell’intero quadro ordinamentale della salute”. E in questi termini va letto il
coinvolgimento del settore sanitario nell’attività di controllo, coinvolgimento
considerabile come principio fondamentale in materia di salute e sicurezza del
lavoro: la vigilanza è uno “strumento
essenziale dell’attività di prevenzione”.
E,
secondo l’autore, “un eventuale completo riaccentramento
in capo ad organi statali delle competenze sulla vigilanza”, ad esempio per
rimediare alle difficoltà operative di alcune Regioni, “altererebbe
irrimediabilmente quel legame tra prevenzione e vigilanza oggi incardinato in
capo alle Regioni ed alle loro strutture operative, a meno che non si intenda
riaccentrare in capo allo Stato… anche l’intero sistema sanitario e le connesse
funzioni di prevenzione”!
L’intervento
si sofferma poi sugli strumenti
istituzionali messi in campo dal d.lgs. 81/2008 per realizzare un efficace
coordinamento delle attività (Comitato nazionale di cui all’art. 5, Comitati regionali di coordinamento di cui
all’art. 7, Commissione per gli
interpelli di cui all’art.
12, ...).
Tuttavia
“sostenere il perdurante fondamento delle
competenze regionali
in tema di salute e sicurezza sul lavoro non significa ovviamente ignorare le
possibili ricadute della nuova disciplina del 2008/2009 sull’azione delle
Regioni”.
Infatti
al pari degli altri attori del sistema di prevenzione, anche le Regioni e le
loro strutture operative debbono misurarsi con le novità del d.lgs. 81/2008, ad
esempio con riferimento alla “forte accentuazione
della dimensione organizzativa prodotta dal nuovo decreto, sia per quanto
concerne la connessione tra organizzazione del lavoro e prevenzione, sia per
quanto riguarda l’organizzazione del sistema di prevenzione nei luoghi di
lavoro”.
C’è
dunque l’esigenza di “valorizzare la professionalità degli operatori dei
servizi ispettivi delle ASL, e non solo di esse, mediante percorsi di alta
formazione giuridica ed organizzativa, progettati in collaborazione tra
Regioni, INAIL e Università e finalizzati ad arricchire il bagaglio delle loro
conoscenze tecniche per cogliere al meglio sia la connessione tra il profilo
dell’organizzazione e della gestione del lavoro e quello della salute e della
sicurezza di chi lavora, sia le nuove metodologie di organizzazione dei sistemi
di prevenzione”.
E,
conclude l’autore, le innovazioni del d.lgs. 81/2008 sollecitano una “decisa
azione legislativa delle Regioni sul terreno del sostegno e dell’incentivazione
della qualificazione delle aziende sul piano prevenzionistico e, in generale,
su quello della loro responsabilità sociale”. Infatti una vera “cultura della prevenzione” non può
“prescindere dalla costruzione di una seria e moderna ‘cultura di impresa’ così come emerge nel secondo comma dell’art. 41
Cost. e nella dimensione comunitaria”.
RTM
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