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I quesiti sul decreto 81: gli adempimenti del responsabile dei lavori
Il responsabile dei lavori può redigere il PSC e nominare il coordinatore della progettazione sempre? A cura di G.Porreca.
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Commento a cura di G. Porreca.
Quesito
Ho redatto un progetto esecutivo per la realizzazione di un fabbricato
destinato a locali commerciali e uffici privati all'epoca in cui vigeva la
prima stesura del T.U. sulla sicurezza (primi mesi del 2009). Non avendo
ricevuto diversa comunicazione dal committente
nell'espletamento di detto incarico (comunicazione di un nominativo quale
coordinatore per la progettazione) ho anche provveduto alla stesura del PSC
sentendomi, di fatto, autorizzato a farlo in virtù della coesistenza delle
figure del Responsabile dei Lavori (che può designare il coordinatore) e del
progettista dell'opera. Oggi mi viene contestato dal committente il fatto che
per redigere il PSC
e assumere l'incarico di coordinatore della progettazione avrei dovuto avere un
suo conferimento scritto. Da parte di chi è la ragione?

Risposta
La nomina del responsabile dei lavori è una facoltà del committente
che può
incaricare tale figura al fine di trasferirgli l’adempimento di alcuni o
di
tutti gli obblighi che sono posti a suo carico. Nel conferire l’incarico
al responsabile
dei
lavori il committente precisa gli obblighi che intende trasferirgli
e
per l’adempimento dei quali lo stesso dalla legge non è più ritenuto
responsabile. Il D.
Lgs.
9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, nella sua versione originale aveva creato con
l’art. 89
comma 1 lettera c), contenente la definizione, una sorta di automatismo
tra la
figura del responsabile dei lavori e quella del progettista o del direttore
dei
lavori, a seconda che fosse in corso la fase di progettazione o di
esecuzione dei lavori, e sostanzialmente aveva imposto al committente
stesso la
scelta di tali figure nel caso in cui avesse voluto designarlo. Tale
automatismo è stato però successivamente eliminato con il D. Lgs.
3/8/2009 n.
106, entrato in vigore il 20/8/2009, con il quale, come è noto, sono
state
apportate al Testo Unico delle modifiche ed integrazioni.
Così stando ora le cose, pur essendo stato il lettore individuato ope
legis
come eventuale responsabile dei lavori, essendo vigente nei primi mesi
del 2009
il Testo Unico nella sua versione originale, lo stesso non risulta
essere stato
incaricato dal committente ad adempiere ai suoi obblighi fra i quali la
nomina
dei coordinatori
in fase di progettazione e di esecuzione di cui al quesito per cui di
fatto sia
l’autonomina di coordinatore in fase di progettazione che la redazione
del
piano di sicurezza e di coordinamento risultano essere state fatte di
propria
iniziativa e senza la richiesta da parte del committente il quale
pertanto ora
giustamente contesta il suo operato.
In merito alla facoltà da parte del committente di nominare il
responsabile dei
lavori ed al trasferimento degli obblighi al momento dell’incarico si
consulti
una approfondimento
dello scrivente sul medesimo
tema e la risposta ad un altro analogo quesito
formulato allo stesso consultabili sul sito PuntoSicuro.it.
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