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I quesiti sul decreto 81: entro quando elaborare il dvr?

 
Bari, 22 Giu - Sui termini entro cui effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il DVR. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesiti
Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del D. Lgs 81/2008, fino al 30 giugno 2012, le ditte con meno di 10 dipendenti e al di fuori dei casi previsti come eccezioni potranno provvedere alla cosiddetta "autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi" ed ai sensi dell’art 28 comma 3-bis tale autocertificazione può essere fatta entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività. Quanto sopra significa che la valutazione in questi casi possa essere fatta entro il termine di 90 giorni dall’inizio dell’attività?
 

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Risposta
Anche questo è un argomento che spesso ricorre nei quesiti ed è oggetto di discussioni che vengono svolte in merito all’applicazione del Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro benché in realtà non se ne comprende il motivo o meglio lo si comprende ma non lo si condivide affatto.
 
Secondo le disposizioni di legge sull’obbligo e sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi contenute negli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, così come modificato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, la valutazione dei rischi va fatta “immediatamente” alla costituzione di una impresa (art. 28 comma 3-bis) e la stessa va “immediatamente” rielaboratain occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” (art. 29 comma 3).
 
In merito all’espressione “immediatamente” utilizzata dal legislatore, non avendo voluto lo stesso fissare un termine più preciso, non può che darsi il significato lessicale di  “senza ritardo”, “senza indugio”, “subito”  il che nella pratica attuazione diventa poi sinonimo di “non appena possibile”. Sulla scelta operata dal legislatore di consentire che la valutazione dei rischi possa essere fatta “immediatamente” dopo aver iniziato la propria attività lavorativa non sono in realtà mancate da più parti delle critiche in quanto trattandosi di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che possono essere presenti nei luoghi di lavoro ed essendo in fondo il D. Lgs. n. 81/2008 finalizzato a prevenire possibili infortuni e patologie dannose per i lavoratori stessi sarebbe stato opportuno sostituire l’espressione “immediatamente” con il termine “preventivamente” il che sarebbe apparso più logico e più opportuno specie per quei tipi di rischi legati alla struttura dei luoghi di lavoro ed alla organizzazione dei posti di lavoro.
 
Il termine di 90 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa che compare nel comma 3-bis dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, così come introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009, e secondo il quale:
 
“3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
 
è quel termine che il legislatore in caso di costituzione di una nuova impresa ha inteso assegnare al datore di lavoro per elaborare il relativo documento di valutazione dei rischi (DVR), termine quest’ultimo che si può definire piuttosto “ballerino” se si osserva che, mancante nel D. Lgs. n. 626/1994, è stato inserito nello stesso decreto legislativo con l’art. 96 bis, introdotto dal D. Lgs. 19/3/1996 n. 242 che come è noto ha provveduto a modificare il citato D. Lgs. n. 626/1994, è stato poi abrogato con il D. Lgs. n. 81/2008 e quindi successivamente reintrodotto dal D. Lgs. n. 106/2009 appunto con il comma 3-bis dell’art. 28 così come è attualmente in vigore.
 
E’ evidente che il termine entro 90 giorni dall’inizio dell’attività fissato per elaborare il DVR va applicato anche in quei casi in cui il datore di lavoro, occupando fino a 10 lavoratori e non svolgendo quelle attività a particolare rischio esplicitamente indicate dal legislatore, intendesse avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell’art. 29 di compilare l’autocertificazione di avere effettuata la valutazione dei rischi in quanto quest’ultima sostituisce il DVR. Non è comunque in ogni caso assolutamente corretto affermare, come è possibile riscontrare abbastanza diffusamente, che in tali circostanze è la valutazione dei rischi che può essere fatta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività essendo invece tale termine quello entro il quale è consentito redigere il relativo DVR.
 
Nel caso di una rielaborazione della valutazione dei rischi le procedure da seguire per integrare il documento di valutazione dei rischi sono invece fissate nell’art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale:
 
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”.
 
Dalla lettura di tale comma emerge chiaramente, infine, che il termine già concesso dal legislatore di 90 giorni per elaborare il primo DVR o la prima autocertificazione della valutazione dei rischi è stato invece  nel caso di una eventuale rielaborazione di tali documenti ridotto a 30 giorni dalle causali che hanno portato a rivedere la valutazione dei rischi.
 


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Rispondi Autore: Vito Antonio Lucio BRUNO - likes: 0
22/06/2011 (09:18:59)
Gentilissimo Ingegnere, concordo pienamente sull'opportunità di sostituire l'espressione "immediatamente" con il termine "preventivamente"! Solo con questa minimale ma sostanziale variazione terminologica si potrebbere eliminare inutili e costosi contenziosi che fanno solamente male a chi lavora nel credo della Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Rispondi Autore: mauro tripiciano - likes: 0
19/09/2011 (15:01:07)
quale termine é applicabile nel caso di un'azienda che trasferisce la propria sede centrale da un palazzo ad un altro appena costruito? Se per inizio attività si intende quella che si svolge nel nuovo palazzo, allora ol termine é 90 giorni....
Rispondi Autore: Coda Nicola - likes: 0
31/10/2012 (09:36:50)
Buongiorno, avrei una domanda.
È possibile apportare delle modifiche al DVR personalmente, in qualità di datore di lavoro anche se è stato redatto in precedenza da un consulente esterno? Grazie
Rispondi Autore: rossi andrea - likes: 0
15/04/2015 (11:56:27)
I 90 gg entro i quali redigere il DVR per una impresa individuale scattano dalla data di inizio attività dichiarata in camera di commercio o dalla data di assunzione del primo lavoratore? Su vari siti specializzati leggo pareri discordanti. Voi come la vedete?

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