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Sulla modifica di un macchinario per aumentarne la produttività
Cass. pen., 29 settembre 2025, n. 32255
In Fatto
In primo e secondo grado, i Giudici condannavano gli imputati B.B. e A.A., ritenendoli responsabili per avere, il primo, nella qualità di datore di lavoro e, il secondo, nella qualità di dirigente di fatto e progettista della [omissis, di seguito la “Società”], in cooperazione tra loro, cagionato lesioni personali gravi a tre lavoratori.
Più in dettaglio, a B.B. si imputava la violazione dell’art. 70, c. 1, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “[…] le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”, per avere messo a disposizione delle maestranze attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni legislative; ad A.A. si imputava la violazione dell’art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”, in quanto, nella sua qualità di progettista, non aveva rispettato i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro.
Ulteriormente, sia al B.B. che al A.A. si imputava la violazione dell'art. 71, c. 2, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.
Infine, a B.B. si imputava altresì la violazione dell’art. 18, c. 1, lett. h), D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “Il datore di lavoro […] e i dirigenti […] devono: […] h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa”, poiché, nonostante il giorno precedente si fosse verificato un infortunio analogo a quello di cui al caso di specie, non aveva dato apposite istruzioni affinché i lavoratori abbandonassero il posto di lavoro o, comunque, la zona pericolosa.
In merito alla dinamica degli eventi, era emerso dal materiale probatorio che il macchinario necessario all’inscatolamento del prodotto aveva subito una modifica (i.e. installazione di un invito metallico) volta a velocizzare il processo, senza che fosse stata effettuata alcuna valutazione dei possibili conseguenti rischi, nonostante tale modifica avesse comportato l’aggiunta di un materiale del tutto estraneo.
Di talché, durante l’inscatolamento del prodotto mediante l’uso di tale macchinario, erano occorsi i suddetti infortuni ai lavoratori, consistiti nello schiacciamento dell’arto (ripetasi, analogo infortunio era occorso il giorno precedente ai fatti per cui era causa).
Il ricorso di B.B.
La difesa di B.B. lamentava, sostanzialmente, che, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici del merito, egli non fosse a conoscenza dell’utilizzo della macchina, avendone, peraltro, ordinato il fermo sino alla messa in sicurezza.
Ulteriormente, la difesa contestava l’addebito concernente l’omessa valutazione dei rischi che si sarebbe resa necessaria a seguito della modifica del macchinario: non trattavasi di rischi nuovi, diversi o ulteriori rispetto a quelli valutati in assenza della modifica.
Il ricorso di A.A.
La difesa di A.A. lamentava – inter alia – che erroneamente il proprio assistito era stato ritenuto progettista, posto che, nel caso di specie, mancava un progetto ingegneristico formalizzato, ufficiale, con specifiche tecniche dettagliate, trattandosi, di contro, di una soluzione costruita in modo artigianale, volta ad apportare una modifica temporanea. Conseguentemente, ne era derivata una erronea individuazione di una posizione di garanzia in capo al A.A.
In Diritto
Sul ricorso di B.B.
Non risulta censurabile la sentenza nella parte in cui, se, da un lato, ha ricondotto a B.B. la scelta di adibire i lavoratori a un macchinario privo di adeguati presidi antinfortunistici, ha, al contempo, non escluso che egli potesse essere assente al momento dell’infortunio, trattandosi di circostanza inidonea a escludere i poteri gestionali e decisionali coerenti con il ruolo di vertice dell’imputato, da cui ne deriva la responsabilità in relazione agli infortuni occorsi.
Peraltro, dall’escussione dei testimoni era emerso che la modifica al macchinario era stata apportata al fine di velocizzare la produzione, che non era stata interrotta neanche a seguito del primo infortunio (occorso il giorno precedente): circostanza che faceva chiaramente emergere come gli obiettivi produttivi fossero ritenuti dall’imputato prevalenti rispetto alla sicurezza dei lavoratori.
In merito alla doglianza relativa alla ritenuta irrilevanza di una nuova valutazione dei rischi, posto che essi venivano considerati immutati, i Supremi Giudici ritengono che la modifica avesse “introdotto un ulteriore pericolo di natura meccanica che avrebbe reso necessario effettuare una nuova valutazione del rischio e la rimarcatura dell'attrezzatura o comunque della linea. Tali omissioni erano da porsi in diretta correlazione con gli infortuni accertati in quanto le lesioni subite dalle persone offese erano state originate proprio dall'inserimento della mano tra il nastro e l'invito metallico, così concretizzando il rischio che il rispetto delle norme cautelari avrebbe dovuto prevenire”.
Peraltro, afferma la Suprema Corte, la circostanza che il giorno prima già si fosse verificato altro infortunio della stessa specie aveva indubbiamente messo l’imputato nelle condizioni di prevenire altri infortuni simili.
“Il verificarsi di infortuni che concretizzavano il medesimo rischio non cautelato ha costituito una solida base argomentativa nella sentenza impugnata” con riferimento all’addebito mosso nei confronti di B.B.
Sulla base di tali argomentazioni, i Supremi Giudici ritengono il ricorso di B.B. del tutto infondato.
Sul ricorso di A.A.
“Con riguardo alla qualifica di progettista attribuita al A.A., l'art. 22 D.Lgs. n.81 cit. lo definisce come colui che ‘effettua scelte progettuali e tecniche e sceglie attrezzature, componenti e dispositivi di protezione’. La difesa sostiene che il A.A. non ha confermato di aver progettato l'invito metallico, ma la stessa difesa riporta che l'imputato ha definito la realizzazione dell'invito metallico come una ‘soluzione pratica’ richiesta dalla società”, sebbene trattavasi di una modifica costruita in modo artigianale e da apporre solo in via temporanea, “piuttosto che di un vero e proprio progetto tecnico”.
A fronte delle doglianze della difesa, volte a disconoscere il ruolo di progettista in capo ad A.A., “occorre, dunque, chiedersi quali siano le mansioni tipiche di un progettista e in particolare se, come ritiene la difesa, nel caso concreto tale posizione di garanzia presupponga che sia redatto un progetto attraverso un processo o un'attività di progettazione da parte di un soggetto specificamente abilitato e iscritto a un collegio o a un ordine professionale, segnatamente all'ordine degli ingegneri specializzati in impiantistica, ossia in progettazione di impianti industriali. Il giudice di primo grado ha riconosciuto la posizione di garanzia del A.A. sulla base di una serie di elementi istruttori che descrivono i poteri di gestione e controllo di cui egli disponeva”.
Dal materiale probatorio era emerso il “ruolo sostanzialmente direttivo del A.A. in merito all'allestimento e all'avvio delle linee produttive, confermato dal fatto che lo stesso datore di lavoro si fosse a lui rivolto per risolvere il problema” relativo al macchinario de quo; “problema che proprio il A.A. aveva risolto con l'installazione dell'invito metallico. I giudici di merito hanno, dunque, attribuito rilevanza ai compiti effettivamente svolti dal A.A., tra i quali la stessa ideazione dell'invito metallico, per desumerne la posizione di garanzia. Tale modo di procedere si conforma a consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha raccomandato all'interprete di calibrare la responsabilità del singolo sui poteri gerarchici e funzionali dei quali concretamente dispone, individuando la sfera di competenza gestionale e organizzativa a ciascuno attribuita nell'ambito dell'organizzazione aziendale al fine di delimitare l'area di rischio della quale il singolo è gestore”.
In merito alla verifica circa la sussistenza del ruolo di progettista, i Supremi Giudici affermano quanto segue.
“Non è […] rilevante valutare se il progettista sia o no colui che, essendo abilitato alla professione, redige un formale progetto di ingegneria impiantistica giacché l'art. 22 D.Lgs. n.81/2008 non richiede altro se non che colui che progetta un impianto o, come nel caso concreto, fornisce la soluzione tecnica per far funzionare un impianto, si attenga al rispetto della normativa antinfortunistica. Per altro verso, vale la pena ricordare che nell'art. 2 D.Lgs. n.81/2008 non è presente la definizione di progettista, potendosene desumere l'intenzione del legislatore di non collegare la posizione di garanzia di colui che svolga quest'attività a particolari qualifiche. Anche l'innovazione di un macchinario integra, peraltro, quell'attività di ideazione di soluzioni tecniche che comporta l'assunzione della posizione di garanzia rilevante ai fini dell'obbligo del rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni”.
Ma ancora.
“Le conformi sentenze di merito mostrano di aver accertato oltre ogni ragionevole dubbio che il A.A. abbia assunto, su incarico dei vertici, il compito di dotare il macchinario di un sistema, ancorché temporaneo ma non per questo non necessitante di presidi antinfortunistici, che consentisse un rapido inscatolamento manuale dei prodotti in attesa del completamento dell'impianto con l'arrivo di una macchina inscatolatrice”.
Il ricorso di A.A., negando che il medesimo avesse autonomo potere decisionale sulle modifiche delle linee produttive, trascura di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente “incentrato l'attenzione sul rischio causato dalla modifica del macchinario alla quale il A.A. aveva sovrinteso”.
Peraltro, ed indipendentemente dal ruolo di progettista del A.A., invero i Giudici del merito hanno altresì ritenuto che egli rivestisse il ruolo di dirigente di fatto, circostanza ancora una volta contestata dalla difesa.
In primis, afferma la Suprema Corte, risulta del tutto infondato ogni argomento difensivo che si basi sulla limitata durata dell'incarico, “non essendo tanto rilevante il dato temporale quanto piuttosto l'attività in concreto svolta in quel lasso di tempo”.
Sul punto, occorre richiamare il disposto ex art. 299, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, c. 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”, nonché l'art. 2 lett. d) del medesimo testo normativo, che descrive come dirigente la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
In merito, era emerso che A.A. fosse il soggetto deputato alla verifica del funzionamento del macchinario e che avesse, in totale autonomia, provveduto all’ideazione della modifica di cui trattasi.
“La pronuncia risulta […] conforme al principio di effettività che disciplina, in base all'art. 299 D.Lgs. n. 81 cit., la materia antinfortunistica e che implica non tanto la necessità di accertare la sussistenza di una investitura formale del garante, quanto, piuttosto, la possibilità per il giudice di stabilire se un determinato soggetto abbia, di fatto e indipendentemente dalla formale qualifica, assunto e svolto funzioni corrispondenti a quelle tipiche di uno dei garanti contemplati dalla normativa”.
Sulla base di tali argomentazioni, i Supremi Giudici ritengono parimenti infondato il ricorso di A.A.
Avv. Carolina Valentino
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