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L’autonoma posizione di garanzia del direttore tecnico e del capocantiere

L’autonoma posizione di garanzia del direttore tecnico e del capocantiere
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

03/05/2021

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il direttore tecnico ed il capocantiere sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari dell'obbligo di dare attuazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel decidere su di un ricorso presentato da un direttore tecnico di cantiere, condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile assieme a un escavatorista di un grave infortunio accaduto in un cantiere stradale a un lavoratore per essere stato investito da un carrello elevatore durante alcuni lavori di sistemazione di una rete idrica realizzata mediante l’utilizzo di mezzi di scavo e asportazione di terra, oltre che di posa delle condutture e di ripristino, la Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso stesso ha richiamato il principio, già affermato dalla stessa Corte in precedenti espressioni, secondo il quale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il direttore tecnico ed il capocantiere sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro per di conseguenza la nomina di un capocantiere non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico.

 

Nel ribadire tale principio la suprema Corte ha citato, come precedente affermazione fatta in tal senso, la sentenza n. 39606 del 28/06/2007 della stessa Sezione IV, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ Il direttore tecnico ed il capocantiere sono dirigente e preposto ai fini della sicurezza”, nella quale aveva già avuto modo di sostenere che il dirigente tecnico ed il capocantiere sono destinatari degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro in quanto inquadrabili nelle figure del dirigente e del preposto. Nel caso di cui alla sentenza in commento era stato accertato, in particolare, alla luce delle testimonianze acquisite e sostanzialmente non contestate, che il direttore tecnico di cantiere svolgeva di fatto anche la funzione di capocantiere, pur in presenza del soggetto che rivestiva formalmente tale qualifica, in quanto era responsabile della sicurezza del cantiere e impartiva ordini ai lavoratori. Allo stesso inoltre era stata contestata, in quanto tale, la violazione di alcune disposizioni di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2008 sugli obblighi del preposto.

  

 

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Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso per cassazione.

La Corte di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto la pena applicata a un direttore tecnico di cantiere a mesi quattro di reclusione e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, ritenendo la responsabilità penale dello stesso e di un escavatorista dipendente di un’impresa esecutrice distaccato presso il cantiere in ordine al reato di cui agli artt. 113, 590 comma 1,2 e 3 cod. pen. per avere cagionato, per colpa, a un altro dipendente della stessa impresa lesioni personali giudicate guaribili in 90 giorni.

 

Al direttore tecnico era stata contestata la violazione dell'art. 19 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e in particolare, di non aver fatto rispettare le specifiche norme organizzative e di prevenzione previste nel piano operativo di sicurezza (POS), incaricando il lavoratore di operare in una zona a rischio investimento ad opera di mezzi in manovra e nella specie dando disposizioni allo stesso di guidare la manovra di avvicinamento di un camion e dell'escavatore presenti in cantiere. All’escavatorista era stato contestato di aver operato in violazione dell'art. 20 comma 2 lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008 perché alla guida del mezzo meccanico aveva contravvenuto alle misure di sicurezza e, mentre il lavoratore infortunato si trovava a 10 metri dall'escavatore e stava iniziando a guidare la manovra di avvicinamento del camion, lo aveva investito con l'escavatore in movimento.

 

Il lavoratore infortunato aveva ricevuto dal direttore di cantiere, che svolgeva anche compiti di fatto di capo cantiere e comunque si occupava dell'organizzazione del lavoro, il compito di tagliare l'asfalto, di pulitura stradale con asportazione dei materiali di risulta, di posa delle tubature, di ripristino del manto stradale, di montaggio delle barriere a protezione dello scavo, della segnaletica oltre che delle luci notturne. La mattina dell’infortunio era stato però comandato dal direttore tecnico di interrompere le sue mansioni e di dirigere le operazioni di manovra di retromarcia del camion che doveva posizionarsi vicino all'escavatore quando, ad un certo punto, veniva investito dall’escavatore che era stato messo in moto e veniva schiacciato dalle ruote della pala gommata.

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, adducendo alcune motivazioni. L’escavatorista si era lamentato per il fatto che la sua responsabilità era stata attribuita sulla base delle testimonianze rese da alcuni lavoratori che avevano assistito solo ad alcune fasi della manovra senza che fosse stato considerato che lo stesso aveva ricevuto un segnale di avvio della manovra di avvicinamento al camion.

 

Il direttore tecnico aveva sostenuto da parte sua che non gli si poteva addebitare nessuna responsabilità in quanto l'attività di retromarcia dei mezzi era espressamente prevista dal POS, con la indicazione del comportamento che ciascun lavoratore doveva tenere e cioè tenersi a distanza dai mezzi e prestare attenzione alle segnalazioni acustiche. L'infortunio, secondo lo stesso, era da addebitare solo all’operatore addetto allo escavatore e allo stesso infortunato che non avevano prestato l'attenzione dovuta nello svolgimento del lavoro; il responsabile del corretto svolgimento della manovra inoltre doveva considerarsi il lavoratore indicato quale capo cantiere, il quale era anche l'autista del camion interessato. La Corte territoriale aveva confuso altresì e sovrapposto la sua posizione di direttore tecnico e quella del capo cantiere di fatto, desumendo tale qualifica dalla circostanza che si occupava dell'organizzazione del cantiere e impartiva ordini ai lavoratori, mentre il compito di vigilare l'esecuzione in concreto della prestazione lavorativa doveva attribuirsi allo stesso lavoratore o al capo cantiere e non certo a lui quale direttore tecnico.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del direttore tecnico di cantiere manifestamente infondato oltre che generico e perciò inammissibile. La stessa ha innanzitutto ribadito il principio dalla stessa già affermato secondo cui “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico ed il ‘capo cantiere’ sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un "capo cantiere" non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007 dep. 26/10/2007)”.

 

Secondo la Corte suprema i Giudici di merito avevano accertato tramite l'esame documentale e testimoniale dell'Ufficiale di Pg delegato alle indagini dal Pubblico Ministero che il POS e il piano di sicurezza e coordinamento ponevano, con riferimento al rischio specifico derivante dalla presenza delle macchine operatrici, di tenersi a distanza ove fossero in movimento: in particolare, era vietata la presenza di persone in prossimità delle manovre di retromarcia. Era stato inoltre accertato, alla luce delle testimonianze acquisite e sostanzialmente non contestate che il direttore tecnico, era responsabile della sicurezza del cantiere e impartiva ordini ai lavoratori, svolgendo di fatto le mansioni di preposto capo-cantiere, tanto è vero che colui che formalmente rivestiva la qualifica di capocantiere era  in realtà addetto alla guida del camion e certo non avrebbe potuto svolgere alcun controllo sulla corretta e sicura esecuzione della manovra da parte degli altri lavoratori che operavano da terra, compreso chi guidava l'escavatore.

 

L'imputato quindi aveva rivestito la qualifica di direttore tecnico del cantiere ed era dunque titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale e inoltre aveva esercitato di fatto anche le funzioni di preposto, sovrintendendo alle attività e quindi svolgendo funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte. Il giorno dell'infortunio era stato lui inoltre a incaricare l’infortunato di sospendere le mansioni che gli erano state attribuite e di dedicarsi alla rischiosa attività di dirigere le manovre di retromarcia del camion mentre era presente l'escavatore.

 

La sentenza della Corte di Appello, ha osservato inoltre la Sez. IV, aveva posto in luce da un lato che l'evento era stato determinato dalla mancata vigilanza e dal mancato rispetto proprio delle prescrizioni di sicurezza previste dal POS per evitare il rischio di investimento nel cantiere durante le manovre dei mezzi meccanici; e, dall'altro, che l'imputato aveva il compito istituzionale di vigilare sulla sicurezza del cantiere. Da tale valutazione era stata desunta l'esistenza, con evidenza, sia della sua colpa che del nesso causale.

 

Anche il ricorso dell’escavatorista è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione in quanto generico e manifestamente infondato. La stessa ha evidenziato che l’imputato, mentre era in atto la manovra di retromarcia del camion, aveva messo in moto il mezzo senza accertarsi della presenza di persone sulla propria traiettoria, contravvenendo la precise disposizioni indicate nel POS oltre che dalle regole di normale prudenza. La Corte d'appello quindi aveva dimostrato di avere criticamente esaminato e valutato i contenuti della motivazione della sentenza di primo grado, facendoli propri, all'esito di una accurata analisi.

 

A seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, in conclusione, la Corte di Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 14639 del 20 aprile 2021 (u.p. 6 aprile 2021) - Pres. Ciampi – Est. Ferranti - Ric. S.A. e S.M.. - In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il direttore tecnico ed il capocantiere sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari dell'obbligo di dare attuazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

 

 



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