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Agenti fisici: in rete uno strumento per la prevenzione e protezione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

08/11/2011

Disponibile in rete un portale che facilita la prevenzione e protezione dai rischi derivanti da rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali e naturali. Focus sul rischio rumore: valutazione e calcolo dell’esposizione.

 
 
Siena, 8 Nov – Sembra finalmente realizzarsi il progetto dell’ Inail/ex Ispesl e delle Regioni di avere in Italia un portale dedicato al rischio degli agenti fisici nei luoghi di lavoro e in grado di ospitare diverse banche dati.
Infatti è ora disponibile in rete il “ PAF – Portale Agenti Fisici”, un portale realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici" approvato con decreto di Giunta Regione Toscana n° 5888 dell' 1 dicembre 2008.
 
In particolare il portale è stato sviluppato con l’obiettivo di “mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da agenti fisici”. Gli utenti potranno consultare i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti.
Ad oggi il portale è ancora in fase di costruzione ed è utilizzabile solo a titolo informativo, tuttavia da marzo 2012 sarà disponibile nella sua configurazione definitiva e il portale sarà utilizzabile ai fini della valutazione dei rischi da agenti fisici quando validato della Commissione consultiva ex art.6, DLgs. 81/2008.
 

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Il portale si compone di diverse sezioni.
Nella sezione dedicata alla normativa e alle linee guida si forniscono Norme e Linee Guida di carattere generale inerenti gli Agenti Fisici. Ad esempio è possibile consultare il Decreto legislativo 81/2008, il D. Lgs. 475/92, il D. Lgs. 17/2010 (nuova direttiva macchine) e le linee guide e le indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.
Nella sezione “Documentazione per la fornitura dati”, i soggetti che desiderano fornire dati al PAF dovranno preliminarmente accreditarsi facendone richiesta al comitato scientifico ed è inoltre presente una sezione “newsletter” che permetterà agli iscritti di ricevere notifiche ad esempio sulla pubblicazione/modifica di documenti inerenti la valutazione del rischio o sulla pubblicazione di dati significativi campioni inerenti l'esposizione o la riduzione del rischio.
 
Evidentemente la parte più corposa del portale è riservata agli agenti fisici: rumore, vibrazioni mano-braccio, vibrazioni corpo intero, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e radiazioni ottiche naturali.
 
Per ognuno di questi rischi è presente una descrizione del rischio, una raccolta della normativa, le indicazioni per la valutazione del rischio, le indicazioni per il calcolo dell’esposizione, le banche dati relative al rischio, le principali misure di prevenzione e protezione e, infine, una raccolta di documenti di approfondimento.
 
Riportiamo, a titolo esemplificativo, alcune indicazioni tratte dal portale e relative al rischio rumore.
Nelladescrizione del rischio si ricorda che questo agente fisico può provocare una serie di danni sulla salute, “il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’ ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva”. Tuttavia il rumore “può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri)” e può avere anche conseguenze sulla sicurezza: “il rumore può determinare, infatti, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro”.
 
Riguardo alla valutazione del rischio rumore si sottolinea che l’art.190 del D.Lgs. 81/2008 “impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute. La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi;  nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 140 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011)”. 
Inoltre per le situazioni nelle quali è evidente che l’ esposizione a rumore è trascurabile “si può ricorrere alla cosiddetta ‘giustificazione’ che non è necessario approfondire la valutazione del rischio oppure, in casi un po’ più dubbi, ci si può limitare ad alcune misurazioni tali da poter escludere il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio”.
 
Nel portale è presente una proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a rumore in applicazione dell'art.6, comma 8, lettera f, del DLgs.81/2008 e funzionale alla valutazione del rischio rumore.
Se “il calcolo dell'esposizione a rumore non esaurisce tutti gli obiettivi della valutazione del rischio rumore, l’obiettivo di questa proposta di procedura standardizzata specifica per il rischio rumore è quello di permettere ai datori di lavoro di classificare correttamente i lavoratori nelle 3 fasce di esposizione previste dal Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008:
- “fino a 80 dB(A) di LEX
- da 80 a 85 dB(A) di LEX
- oltre 85 dB(A) di LEX”.
Classificazione che permette gli adempimenti amministrativi in termini di:
- “obbligo o meno di redigere il piano delle misure ex art.192, comma 2 e di attuare la segnalazione, delimitazione, limitazione d’accesso delle aree rumorose ex art. 192, comma 3;
- obbligo o meno di fornire e di richiedere l’uso dei DPI uditivi ex art. 193;
- obbligo o meno di effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori ex art. 195;
- obbligo o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria ex art. 196 a cura del medico competente”.
In particolare la proposta di procedura standardizzata:
- “si applica alle aziende qualunque siano i livelli di rischio (non rendendo quindi più necessarie, in particolare, le misurazioni acustiche previste al superamento dei valori inferiori di azione ex art.190, comma 2), fermo restando che la misurazione resta il metodo di riferimento”;
- “non si applica alla valutazione dei livelli di picco; la classificazione dei lavoratori nelle fasce di rischio sulla base dei livelli di esposizione di picco può essere correttamente effettuata tramite misurazioni”;
- “si può applicare in tutti i settori produttivi per le aziende fino a 10 occupati”;
- “per le aziende da 11 a 50 occupati, l’applicazione facoltativa di questa proposta di procedura non è comunque prevista per le aziende richiamate dal comma 7 dell’art.29, D.Lgs. 81/2008 (ad esempio le centrali termoelettriche o le aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni).
Si ricorda che per le aziende con più di 50 occupati “non è consentito il ricorso alle procedure standardizzate per la valutazione del rischio”.
 
Infine, riguardo al rumore, nel portale sono riportati diversi riferimenti al D.Lgs. 81/2008 in merito alle misure di prevenzione e protezione.
Si ricorda, ad esempio, che il comma 2 dell’articolo 192 del D.Lgs. 81/2008 introduce una importante novità: “l’obbligo di elaborare e attuare le misure tecniche e organizzative per ridurre l’ esposizione al rumore scatta al superamento dei valori superiori di azione (85 dB(A) di LEX e/o 137 dB(C) di picco)”.
A questo proposito il portale rimanda alla Norma UNI/TR 11347:2010 e al Manuale di buona pratica Regioni-Ispesl “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore nei luoghi di lavoro”.
 
 
 
 


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