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La prevenzione delle cadute dall’alto in Umbria
I comuni della Regione Umbria hanno ancora poco tempo per adeguare le proprie disposizioni a quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 in materia di prevenzione delle cadute dall’alto per lo svolgimento delle attività nell’ambito dell’edilizia. I 12 mesi di tempo concesso per l’adeguamento scadono infatti il 5 dicembre.
Ricordiamo che il Regolamento regionale 5 dicembre 2014, n. 5. stabilisce:
- le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 16/2013 e la documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della medesima l.r. 16/2013, nonché le modalità di presentazione della stessa;
- le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento di ogni attività nell’ambito dell’edilizia che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, al fine di prevenire i rischi di infortunio.
Il regolamento chiarisce l’ambito di applicazione, le definizioni in esso contenute e gli adempimenti relativi all’elaborato tecnico e a tutte le altre osservanze per interventi su coperture e facciate, per proseguire poi con le prescrizioni dettagliate per la progettazione ed esecuzione dei lavori che devono prevedere le misure preventive e protettive tali da eliminare il rischio di caduta dall’alto, con adeguati sistemi di protezione permanenti per i lavoratori che operano sulle coperture e/o sulle facciate, in modo da garantire che i successivi interventi di manutenzione sulle stesse o comunque comportanti l’accesso, il transito o l’esecuzione delle opere, avvengano in condizioni di sicurezza.
Le misure preventive e protettive, descritte negli articoli 8, 9 e 10, sono finalizzate a mettere in sicurezza:
-Art. 8: i percorsi di accesso in quota
“possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza”, devono avere i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall’alto, in caso di accesso orizzontale ed essere prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo, in caso di accesso verticale
- Art. 9: l’accesso in quota
“La copertura è dotata almeno di un accesso in quota […] individuato, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.”
- Art. 10: il transito ed esecuzione dei lavori in quota
Il transito in quota […] deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza […] mediante elementi protettivi, quali: parapetti, linee di ancoraggio, dispositivi di ancoraggio, passerelle, piani di camminamento fissi, scalini posapiede o andatoie per il transito di persone e materiali, reti di sicurezza, impalcati, ganci di sicurezza.
Quest’ultimo è consentito solo per brevi spostamenti o qualora le linee di ancoraggio non risultino installabili per le caratteristiche dell’edificio.
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