Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Sicurezza alimentare: la difesa contro le malattie d'importazione
Nuove norme per evitare la contaminazione del territorio italiano con malattie veicolate dai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto in arrivo nel nostro Paese.
Le norme sono contenute nel decreto 22 maggio 2001 "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 202 del 31 agosto 2001.
Il decreto, emanato dal Ministero della Sanità in accordo con il Ministero dell'ambiente, ha considerato necessario adottare misure relative per assicurare "una adeguata protezione dal rischio di introduzione nel territorio nazionale di malattie degli animali, con particolare riguardo alle pesti suine, attraverso tali rifiuti, quando sbarcati dai citati mezzi di trasporto''.
In particolare "I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione." Le modalità sono precisate al comma 4 dell'art. 3 dello stesso decreto.
Inoltre, in ogni fase della gestione dei rifiuti, compresa l'eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata ogni dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale.
Il decreto precisa che anche i rifiuti alimentari provenienti da Paesi U.E. devono essere gestiti con le stesse modalità qualora siano riuniti con quelli di provenienza non U.E.
Infine sono stabilite le norme per lo sbarco e raggruppamento dei carrelli o contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo.
Questi devono essere prelevati dagli aeromobili o dai natanti e trasportati direttamente presso gli appositi centri di raggruppamento dove sono effettuate le operazioni di cernita dei residui dei pasti consumati a bordo dell'aeromobile o del natante.
Fino all'avvio delle operazioni di cernita dei residui dei pasti dal vasellame e stoviglie, i carrelli o i contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo devono restare chiusi e sigillati.
Il testo del decreto
Le norme sono contenute nel decreto 22 maggio 2001 "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 202 del 31 agosto 2001.
Il decreto, emanato dal Ministero della Sanità in accordo con il Ministero dell'ambiente, ha considerato necessario adottare misure relative per assicurare "una adeguata protezione dal rischio di introduzione nel territorio nazionale di malattie degli animali, con particolare riguardo alle pesti suine, attraverso tali rifiuti, quando sbarcati dai citati mezzi di trasporto''.
In particolare "I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione." Le modalità sono precisate al comma 4 dell'art. 3 dello stesso decreto.
Inoltre, in ogni fase della gestione dei rifiuti, compresa l'eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata ogni dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale.
Il decreto precisa che anche i rifiuti alimentari provenienti da Paesi U.E. devono essere gestiti con le stesse modalità qualora siano riuniti con quelli di provenienza non U.E.
Infine sono stabilite le norme per lo sbarco e raggruppamento dei carrelli o contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo.
Questi devono essere prelevati dagli aeromobili o dai natanti e trasportati direttamente presso gli appositi centri di raggruppamento dove sono effettuate le operazioni di cernita dei residui dei pasti consumati a bordo dell'aeromobile o del natante.
Fino all'avvio delle operazioni di cernita dei residui dei pasti dal vasellame e stoviglie, i carrelli o i contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo devono restare chiusi e sigillati.
Il testo del decreto
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.