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Risposte a quesiti sui dirigenti, datori di lavoro e preposti
Pubblichiamo alcuni quesiti sui dirigenti, datori di lavoro e preposti, elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Vorrei sapere se è possibile individuare un soggetto come Dirigente, come definito all’articolo 2 del D.lgs. 81/08 e eventualmente affidare allo stesso la delega ex articolo 16 nel caso di contratti a progetto?
A prescindere dal rapporto contrattuale, se un lavoratore svolge, anche di fatto (art. 299 del D.lgs. 81/08), il ruolo di dirigente ex art. 2 del D.lgs. 81/08 è un dirigente. Quindi, fatte salve rivendicazioni di tipo contrattuale da parte degli interessati, anche i soggetti con contratti a progetto sono individuabili come dirigenti. La delega art. 16 può essere affidata a persona competente, attribuendogli i poteri decisionali e di spesa e in tal caso il soggetto risponde come datore di lavoro delegato.
Ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011, il Dirigente deve fare solo il corso di formazione di 16 ore previsto al punto 6 o deve fare anche la formazione prevista per i lavoratori?
L’Accordo del 21/12/2011 n. 221, al punto 6, stabilisce che «La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. 81/08, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori», quindi i dirigenti che pure rimangono creditori dell’attività di informazione e addestramento, nonché di eventuale formazione speciale, non sono destinatari della formazione prevista per i lavoratori.
La formazione prevista per i dirigenti dall’ultimo Accordo Stato-Regioni viene indicata come sostitutiva di quella prevista per i lavoratori. E’ corretto considerare in questo modo anche quella prevista per il preposto e quella prevista per il datore di lavoro che svolge il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione?
La formazione dei dirigenti, secondo l’Accordo n. 221, è sostitutiva di quella dei lavoratori, mentre quella dei preposti è aggiuntiva. La formazione del Datore di lavoro è richiesta solo a chi svolge i compiti del SPP e non è formalmente sostitutiva.
Accingendomi a programmare la formazione dei dirigenti della mia scuola, ho consultato il documento congiunto INAIL Regione Piemonte USR sulla formazione dei lavoratori. A pag. 7, nel paragrafo riguardante il programma formazione dirigenti è previsto questo argomento: “La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.lgs. n. 231/01”. Tuttavia, il D.lgs. 231/01 non si applica allo stato e agli enti
pubblici, è corretto inserirlo nella formazione dei dirigenti delle scuole?
Sebbene gli Enti Pubblici Territoriali, lo Stato e gli Enti Pubblici non Economici siano esclusi dagli obblighi di redazione dei Modelli Organizzativi, è ormai prassi in via di consolidamento che gli stessi utilizzino i requisiti previsti dal D.lgs. 231/01 come requisiti per la qualificazione e l’accesso alla contrattazione dei propri fornitori.
Insomma, sebbene gli Enti Locali non siano soggetti «passivi» del D.lgs. 231/01, sono garanti dell’applicazione dei principi della Responsabilità Amministrativa delle organizzazioni che interagiscono con essi.
L’art. 16 del D.lgs. 81/08, comma 3, prevede che l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Controllo, con le caratteristiche indicate dall’art. 30 dello stesso D.lgs. 81/08, costituisce evidenza dell’attuazione dell’obbligo di vigilanza in capo al datore di la voro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Inoltre, la formazione dei dirigenti costituisce credito permanente e un dirigente della scuola potrebbe servirsene, in un futuro, nell’ambito di un rapporto di lavoro privato.
Alla luce di quanto sopra, sebbene le PPAA non siano soggetti obbligati in generale all’adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/01, è corretto comunque inserire la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.lgs. 231/01 nella formazione dei dirigenti delle scuole.
Devo identificare il datore di lavoro in una amministrazione comunale. L’amministrazione mi chiede di identificare 5 datori di lavoro, ciascuno responsabile del proprio settore di competenza e con autonomi poteri di spesa sulla sicurezza. Vorrei sapere se ciò è conforme al D.lgs. 81/08?
La definizione di «datore di lavoro» riportata nell’art. 2 del D.lgs. 81/08 stabilisce che: «Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo». E’ quindi possibile che l’organo di vertice individui cinque dirigenti, ciascuno in relazione al proprio settore di competenza.
NB: In relazione alle risposte ai quesiti - elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte – e al tema del “datore di lavoro delegato” o, meglio, del “delegato del datore di lavoro” proponiamo la lettura di un approfondimento di PuntoSicuro sulla figura del datore di lavoro nell'elaborazione giurisprudenziale, a cura dell’avvocato Rolando Dubini: “ L’individuazione del datore di lavoro effettivo”.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Andrea - likes: 0 | 16/12/2014 (09:13:54) |
Lancio una provocazione riguardo alla risposta che la formazione per dirigente è sostitutiva di quella per il lavoratore ma non di quella prevista per il preposto. In Italia abbiamo dirigenti formati e datori di lavoro SPP che, secondo questa interpretazione, non hanno formazione sufficiente per vigilare l'attività dei lavoratori in qualità di preposti. |
Rispondi Autore: gianluca angelini - likes: 0 | 16/12/2014 (09:39:06) |
La delega art. 16 può essere affidata a persona competente, attribuendogli i poteri decisionali e di spesa e in tal caso il soggetto risponde come datore di lavoro delegato. Scusate, ma chi da certe risposte? Pubblicate giustamente articoli su articoli contenenti sentenze su sentenze dove si evidenzia assai correttamente che NON ESISTE LA FIGURA DEL DATORE DI LAVORO DELEGATO, che è UN NON SENSO GIURIDICO e poi non verificate che qualcuno non dia risposte ASSURDE E INSENSATE come questa? |
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0 | 16/12/2014 (09:40:50) |
Lancio una provocazione riguardo alla risposta che la formazione per dirigente è sostitutiva di quella per il lavoratore ma non di quella prevista per il preposto. In Italia abbiamo dirigenti formati e datori di lavoro SPP che, secondo questa interpretazione, non hanno formazione sufficiente per vigilare l'attività dei lavoratori in qualità di preposti. |
Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0 | 17/12/2014 (11:31:01) |
Come si fa a scrivere "inesattezze" del genere "datore di lavoro delegato", non esiste e non è prevista nelle normativa in argomento una figura simile. Un delegato del datore di lavoro è una figura con comprovate competenze tecniche ed esperienza inerenti alle mansioni che dovrà andare ad esercitare specificatamente previste nell'atto di delega, ma giammai potrà acquisire la qualifica di datore di lavoro delegato. Attenzione a quello che scriviamo! Concordo pertanto con Gianluca Angelini su quanto affermato. Arch. Iovino |
Rispondi Autore: MB - likes: 0 | 17/12/2014 (14:25:30) |
ahimè.. concordo con quanto già fatto notare sull'annosa questione nel datore di lavoro delegato... |