![]() |
||||||
|
Anno 10 - numero 2078 di mercoledì 07 gennaio 2009 Pubblicato il milleproroghe: rinvio parziale per la valutazione dei rischiLa pubblicazione del decreto milleproroghe conferma l’entrata in vigore dei nuovi obblighi in merito alla valutazione dei rischi, rinviata solo la valutazione del rischio stress lavoro-correlato e l'obbligo di assicurare data certa al documento. Pubblicità È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, il cosiddetto “milleproroghe” che, tra i rinvii di numerose disposizioni legislative, contiene anche alcune proroghe per i nuovi obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo 81/08.
Il decreto è in vigore dal 31 dicembre 2008, ma ricordiamo che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ---- Come già anticipato da PuntoSicuro, è previsto lo slittamento al 16 maggio 2009 dell’entrata in vigore di queste disposizioni del decreto 81/08: - obbligo di assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi;
- obbligo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
- obbligo della comunicazione all’Inail degli infortuni di durata superiore a un giorno;
- divieto delle visite mediche preassuntive (che, come già sottolineato da PuntoSicuro, sono tuttora vietate e punite con sanzioni penali dalla legge 300/70, lo Statuto dei Lavoratori).
Non ci sono perciò proroghe al 30 giugno 2009.
È quindi confermata l'entrata in vigore al 1 gennaio 2009 dell’obbligo di adeguamento della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, eccezione fatta per quanto appena evidenziato.
Nessuna modifica, invece, per l'obbligo di redigere il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, che non subisce nessun rinvio.
Pietro de’ Castiglioni
Art. 32. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
|