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Anno 12 - numero 2397 di venerdì 14 maggio 2010
Le attrezzature di lavoro dopo le modifiche del decreto 106/2009 Un documento affronta le modifiche normative nell’uso delle attrezzature di lavoro dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo 106/2009. Le definizioni, i requisiti di sicurezza, i controlli periodici e gli obblighi del noleggiatore.
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Dopo esserci soffermati
su un intervento dedicato ai lavori in quota, pensiamo
che per i nostri lettori sia utile sottolineare alcune delle modifiche
apportate dal cosiddetto “decreto correttivo” a quanto già stabilito dal Decreto
legislativo
81/2008 in merito alle attrezzature
di
lavoro.
Lo facciamo attraverso quanto riportato negli atti relativi
all’intervento, di
Laura Tomassini e Luigi Monica, dal titolo “ Uso
delle
attrezzature di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09”.
Articolo 69 - Definizioni
Le prime modifiche sono inerenti la
definizione di attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o
impianto, inteso come il complesso di
macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di
un’attività o
all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato
durante
il lavoro.
Gli autori commentano che il “significato della definizione in esame è
così
esteso che comprende qualsiasi tipo di macchina
operatrice, impianto di processo (non di servizio) e utensile di lavoro
indipendentemente dalla forma di energia che li mette in azione e
dall’uso a
cui sono destinati”.
Art. 70 – Requisiti di sicurezza
Una modifica è relativa al comma 4
che riprende “il raccordo tra Direttive Sociali e Direttive di Prodotto.
L’articolato è in linea con gli articoli 20 e 21 del Decreto 758/1994”
(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).
Poiché sono molti i cambiamenti testuali riportiamo interamente il comma
modificato:
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Articolo 70 - Requisiti di
sicurezza
(…)
4. Qualora gli organi di vigilanza,
nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a
disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o
messa in
servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento
delle
direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente
alle
indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio
riconducibile
al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza
previsti
dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne
informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del
mercato
competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste
dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
vengono
espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la
situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore
dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a
rimuovere
tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una
contravvenzione,
oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in
sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una
contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente
rispettivamente, nei
confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della
distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico
effettuato
dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la
non
conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di
sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1
dell’articolo 70. |
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
In questo articolo sono diverse le modifiche, in alcuni casi legate
alla
sottolineatura dell’a ddestramento
(viene aggiunto anche nell’articolo 73) e dell’ informazione
come necessarie attività di apprendimento dei lavoratori.
Riguardo al comma 8 le modifiche
sottolineano che il datore di lavoro, secondo
le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste,
dalle
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede
affinché le attrezzature
in oggetto nel comma siano sottoposte a controlli periodici e
straordinari.
La norma dunque prevede “che persona competente proceda ad un controllo
iniziale per le attrezzature
la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione. Controllo
che di
fatto si estende dal momento dell’installazione fino alla messa in
funzione”.
Successivamente “dopo ogni spostamento dell’ attrezzatura
deve essere effettuato un controllo della stessa per garantirne la
sicurezza”.
E per le attrezzature che “possono subire influssi potenzialmente
pericolosi
devono essere effettuati:
- controlli periodici con frequenze
determinate da fabbricanti o da norme di buona tecnica e in assenza di
queste
da buone prassi;
- controlli straordinari ogni volta
che si manifestino modifiche, trasformazioni, incidenti,
fenomeni naturali o periodi di inattività ovvero ogni volta che siano
intervenuti eventi eccezionali che possono avere conseguenze
compromettenti la
sicurezza delle attrezzature”.
Un’altra modifica che riportiamo è al comma
11 relativo alle verifiche.
Anche in questo caso riportiamo per intero il comma modificato:
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Art. 71 - Obblighi del datore
di lavoro
(…)
11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone
le
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche
periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza
indicata nel medesimo allegato. La
prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel
termine
di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il
datore di
lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati
abilitati con
le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono
effettuate dai
soggetti di cui al precedente periodo che vi provvedono nel termine di
30
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
lavoro può
avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del
comma
13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a
carico del datore di lavoro.
(…)
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Nel comma “si è precisato che le verifiche non sono di conformità
costruttiva. Si rimanda all’allegato VII per le attrezzature che devono
essere
sottoposte dal datore di lavoro a prima verifica ISPESL e successive
periodiche
ASL”.
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e
dei concedenti in uso
Dopo aver ricordato che il D.Lgs. 106/2009 ha apportato modifiche
anche
agli allegati V, VI, e VII, riportiamo infine la modifica al comma
1 dell’articolo 72 sulla
conformità dell’attrezzatura a noleggio. Il testo della legge recita: chiunque
venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine,
apparecchi o
utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di
cui
all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che
le
stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva
in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all’ALLEGATO
V.
Quanto indicato può avvenire – commentano gli autori - con “un
attestazione di conformità
dell’attrezzatura ai requisiti di sicurezza di cui all’ Allegato V.
Questo non
vale per le macchine
marcate CE”.
“ Uso
delle
attrezzature di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09”,
a
cura di Laura Tomassini e Luigi Monica
(ISPESL), intervento dal convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla
luce
del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.” (formato PDF, 804 kB).
Tiziano Menduto
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