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Privacy...in volo
Un nuovo appello al rispetto della privacy dei cittadini europei, anche quando volano oltre UE.
Dopo l’11 settembre gli Stati Uniti hanno adottato un serie di leggi e regolamenti che prevedono la richiesta alle compagnie in volo sul loro territorio di trasmettere alle autorità doganali le informazioni personali dei passeggeri e degli equipaggi.
Dal marzo 2003 vi è una sorta di “schedatura” di coloro che volano da, per o attraverso gli Usa. (Si veda PuntoSicuro n. 732).
Contro tali disposizioni si era pronunciato, già nell’ottobre 2002, il Gruppo dei garanti europei per la privacy, sottolineando come le richieste Usa fossero in contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva Europea sulla privacy 95/46 e sollecitando una riflessione comune da parte dell’Unione Europea sui negoziati da intraprendere tra Commissione e Autorità americane.
Nella seduta del 13 marzo 2003 lo stesso Europarlamento si era occupato della questione, chiedendo un chiaro quadro di norme in base alle quali la trasmissione potesse essere effettuata.
Nei giorni scorsi i Garanti europei, presieduti dal Garante italiano Stefano Rodotà, hanno espresso nuovamente preoccupazione sul trasferimento dei dati dei passeggeri delle compagnie aeree europee in volo verso Usa, e hanno chiesto precise garanzie sul livello di protezione dei dati che l’amministrazione americana deve assicurare.
Il Gruppo dei Garanti, pur consapevoli della necessità di mettere in atto efficaci sistemi di lotta al terrorismo, hanno sottolineato la necessità di non derogare al quadro di principi sancito in ambito europeo riguardo al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, compreso il diritto alla privacy e alla protezione dei dati.
Nel quadro del negoziato in corso con l’amministrazione USA e in vista di una decisione della Commissione Europea, i Garanti affermano la necessità di valutare attentamente il livello di protezione assicurato negli USA, in modo tale da stabilire, nel più breve tempo possibile, un chiaro quadro di norme per il trasferimento dei dati e con modalità che siano compatibili con i principi della protezione dei dati.
Il Gruppo ha sottolineato, in particolare, la necessità di evitare trattamenti di dati potenzialmente in grado di consentire schedature di massa.
Le garanzie richieste dal Gruppo riguardano, in particolare, le modalità e tempi di raccolta e conservazione dei dati, l’informativa agli interessati ed il fatto che il livello di adeguatezza della protezione dei dati debba essere riesaminato periodicamente.
Queste, in sintesi, le garanzie richieste dai Garanti UE per la tutela dei cittadini europei:
-il numero dei dati richiesti deve essere limitato alle sole informazioni effettivamente indispensabili (deve essere esclusa ovviamente la raccolta di dati sensibili, ma anche di quelli non pertinenti);
-gli scopi per i quali i dati vengono raccolti devono essere limitati alla sola lotta al terrorismo, senza riferimenti a non specificati reati minori;
-la decisione sull’adeguatezza del livello di protezione deve avere natura transitoria e va previsto un suo riesame periodico;
-la raccolta dei dati dovrà avvenire massimo 48 ore prima della partenza del singolo volo;
-la raccolta dei dati non dovrà essere effettuata direttamente on line dall’amministrazione Usa competente, ma saranno le compagnie ad inviare telematicamente i dati (sistema “push”);
-la conservazione dai dati dovrà essere estremamente limitata nel tempo (poche settimane o mesi rispetto ai 7-8 anni chiesti dagli Usa);
-deve essere prevista la possibilità per i cittadini europei interessati di esercitare i propri diritti (accesso dati, rettifica etc.), compresa la possibilità di rivolgersi ad un organismo terzo;
-devono essere previste forme di pubblicità dei controlli effettuati da organismi indipendenti.
Dopo l’11 settembre gli Stati Uniti hanno adottato un serie di leggi e regolamenti che prevedono la richiesta alle compagnie in volo sul loro territorio di trasmettere alle autorità doganali le informazioni personali dei passeggeri e degli equipaggi.
Dal marzo 2003 vi è una sorta di “schedatura” di coloro che volano da, per o attraverso gli Usa. (Si veda PuntoSicuro n. 732).
Contro tali disposizioni si era pronunciato, già nell’ottobre 2002, il Gruppo dei garanti europei per la privacy, sottolineando come le richieste Usa fossero in contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva Europea sulla privacy 95/46 e sollecitando una riflessione comune da parte dell’Unione Europea sui negoziati da intraprendere tra Commissione e Autorità americane.
Nella seduta del 13 marzo 2003 lo stesso Europarlamento si era occupato della questione, chiedendo un chiaro quadro di norme in base alle quali la trasmissione potesse essere effettuata.
Nei giorni scorsi i Garanti europei, presieduti dal Garante italiano Stefano Rodotà, hanno espresso nuovamente preoccupazione sul trasferimento dei dati dei passeggeri delle compagnie aeree europee in volo verso Usa, e hanno chiesto precise garanzie sul livello di protezione dei dati che l’amministrazione americana deve assicurare.
Il Gruppo dei Garanti, pur consapevoli della necessità di mettere in atto efficaci sistemi di lotta al terrorismo, hanno sottolineato la necessità di non derogare al quadro di principi sancito in ambito europeo riguardo al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, compreso il diritto alla privacy e alla protezione dei dati.
Nel quadro del negoziato in corso con l’amministrazione USA e in vista di una decisione della Commissione Europea, i Garanti affermano la necessità di valutare attentamente il livello di protezione assicurato negli USA, in modo tale da stabilire, nel più breve tempo possibile, un chiaro quadro di norme per il trasferimento dei dati e con modalità che siano compatibili con i principi della protezione dei dati.
Il Gruppo ha sottolineato, in particolare, la necessità di evitare trattamenti di dati potenzialmente in grado di consentire schedature di massa.
Le garanzie richieste dal Gruppo riguardano, in particolare, le modalità e tempi di raccolta e conservazione dei dati, l’informativa agli interessati ed il fatto che il livello di adeguatezza della protezione dei dati debba essere riesaminato periodicamente.
Queste, in sintesi, le garanzie richieste dai Garanti UE per la tutela dei cittadini europei:
-il numero dei dati richiesti deve essere limitato alle sole informazioni effettivamente indispensabili (deve essere esclusa ovviamente la raccolta di dati sensibili, ma anche di quelli non pertinenti);
-gli scopi per i quali i dati vengono raccolti devono essere limitati alla sola lotta al terrorismo, senza riferimenti a non specificati reati minori;
-la decisione sull’adeguatezza del livello di protezione deve avere natura transitoria e va previsto un suo riesame periodico;
-la raccolta dei dati dovrà avvenire massimo 48 ore prima della partenza del singolo volo;
-la raccolta dei dati non dovrà essere effettuata direttamente on line dall’amministrazione Usa competente, ma saranno le compagnie ad inviare telematicamente i dati (sistema “push”);
-la conservazione dai dati dovrà essere estremamente limitata nel tempo (poche settimane o mesi rispetto ai 7-8 anni chiesti dagli Usa);
-deve essere prevista la possibilità per i cittadini europei interessati di esercitare i propri diritti (accesso dati, rettifica etc.), compresa la possibilità di rivolgersi ad un organismo terzo;
-devono essere previste forme di pubblicità dei controlli effettuati da organismi indipendenti.
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