Il decreto con le regole tecniche e di funzionamento del SINP
Roma, 30 set – ‘È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate’. Lo diceva nel 2008 l’articolo 8 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008).
E lo stesso articolo indicava che un decreto sarebbe stato adottato entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del Testo Unico per definire le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.
Un decreto, che in questi anni di interviste di PuntoSicuro a dirigenti del Ministero del Lavoro e dell’Inail, di convegni e interventi sulle strategie di prevenzione, veniva, di volta in volta, annunciato, invocato, previsto. Ma il decreto non arrivava mai, diventando probabilmente una delle principali lacune non solo nell’attuazione del Testo Unico, ma dell’intera strategia nazionale di prevenzione e tutela degli infortuni e malattie professionali.
Per arrivare al reale funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), ci sono voluti più di otto anni…
Infatti finalmente il Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” è stato pubblicato il 27 settembre in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 12 ottobre 2016.
Vediamo subito, come riportati nell’articolo 2, le finalità e l’ambito di applicazione del SINP.
Il SINP si basa sulla cooperazione applicativa tra gli enti indicati all'articolo 1 (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Inail).
E il decreto definisce:
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del SINP;
f) le misure di sicurezza e le responsabilità nell'ambito del SINP.
Ci soffermiamo anche sull’articolo 3 e sui dati contenuti nel SINP.
Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati contenuti nel SINP riguarderanno:
a) quadro produttivo e occupazionale analizzato tenendo conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e della qualificazione delle imprese e delle Unità produttive, nonché delle dinamiche occupazionali, della distribuzione e della composizione della forza lavoro;
b) quadro dei rischi, anche in un' ottica di genere, che origina dalla elaborazione di dati personali e giudiziari dei lavoratori e dati sensibili, ivi compresi i dati dei registri degli esposti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, degli elenchi di mansioni speciali soggette ad abilitazioni, nonché i dati di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) per ogni settore ed attività, ivi compreso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro;
d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in ogni settore di attività ivi compreso il settore marittimo;
f) il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni settore di attività.
Inoltre per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento, il decreto (art. 5) istituisce anche un Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP che sarà composto da:
- due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore;
- da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della Salute, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, dell’Interno, della Difesa e dell’Economia;
- da due rappresentanti dell’Inail;
- da sette rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nei compiti del tavolo tecnico rientrano, ad esempio, la verifica dell’adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP (in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro), la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite e la definizione di specifiche modalità tecnico-operative per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni del sistema informativo.
Concludiamo ricordando che l'INAIL - ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 81/2008 - garantirà la gestione tecnica ed informatica del SINP e sarà titolare del trattamento dei dati. Inoltre si indica che gli enti dovranno rendere disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione all'INAIL dei dati che costituiscono il flusso informativo del SINP, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel decreto e il SINP sarà reso disponibile per ciascun ente attraverso un portale basato su un'infrastruttura dell'INAIL.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0 | 30/09/2016 (14:23:50) |
Mi auguro che tra i "... i dati analitici e quelli relativi alle violazioni..." vengano ricomprese le disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 10 del DPR 520/1955 e, attualmente, del 302-bis del DLGS 81/2008. Ma non credo che lo faranno, perchè verrebbero furori troppi scheletri negli armadi. |