Sorveglianza sanitaria: cosa fare se câè una patologia da sovraccarico?
Milano, 8 Lug â Partendo dalla constatazione che in questi anni sono sensibilmente aumentate le denunce di malattie professionali correlate al rischio da sovraccarico biomeccanico, il nostro giornale si lungamente soffermato su questi temi con riferimento particolare alla pubblicazione, delle âLinee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanicoâ, approvate dalla Regione Lombardia con Decreto regionale 21 dicembre 2017, n. 16750 recante âIndirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanicoâ. Un documento che offre âindicazioni per la Sorveglianza Sanitaria per tutti i lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanicoâ, fornendo âindicazioni utili, in funzione dei rischi specifici e delle evidenze scientificheâ, indicando âmodelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitariaâ e supportando lâattivitĂ dei medici competenti nella formulazione del giudizio di idoneitĂ alla mansione specifica.
Il documento regionale - ce ne occuperemo in questo articolo - fornisce anche utili informazioni sugli adempimenti medico legali correlati allâattivitĂ di sorveglianza sanitaria.
Nellâarticolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
Gli adempimenti medico legali in materia di sorveglianza sanitaria
Le âLinee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanicoâ segnalano che nei casi in cui venga evidenziata e diagnosticata nel corso della sorveglianza sanitaria periodica âuna franca patologia muscoloscheletrica da sovraccarico biomeccanico, si determina di conseguenza la necessitĂ di provvedere a tre tipi di adempimenti âmedico legaliââ.
I primi due adempimenti presentati, con particolare riferimento alle strutture di prevenzione presenti nella Regione Lombardia, riguardano:
- il referto allâAutoritĂ Giudiziaria: si segnala che âin forza degli articoli 365 del Codice Penale e 344 del Codice di Procedura Penale chiunque eserciti una professione sanitaria ha lâobbligo di ârefertoâ allâAutoritĂ Giudiziaria o agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della ATS, qualora abbia prestato la propria opera o assistenza nei casi che âpossonoâ presentare i caratteri di un delitto, per il quale si debba procedere dâufficio e pertanto, anche del delitto di lesione personale colposa grave o gravissima per causa di lavoro. Si ricorda che la lesione è considerata grave se ha prognosi di oltre quaranta giorni o causa indebolimento permanente di un organo o di un senso. La prognosi di 40 giorni non va necessariamente intesa come assenza dal lavoro ma come effettiva durata clinica della malattia, desumibile dagli accertamenti clinici e/o strumentali che documentano la permanenza di segni o sintomi indicativi della persistenza della patologia oltre tale limite. Qualora emerga una patologia franca, che abbia una prognosi verosimile di oltre 40 giorni e che, almeno in ipotesi, sia riconducibile alla specifica condizione lavorativa del soggetto affetto, il MC dovrĂ obbligatoriamente procedere a redigere ed inviare il referto allâAutoritĂ Giudiziaria o agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della ASLâ.
- denuncia di malattia da lavoro al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dellâATS: si segnala che in forza del combinato disposto dellâart. 139 del DPR 1124/65 e del D.M. 10/06/2014 âè previsto lâobbligo, per qualsiasi medico, di notificare allâOrgano di vigilanza (Servizio PSAL dellâATS competente) ed alla sede INAIL territorialmente competente tutti i casi di malattie da lavoro comprese in un apposito elenco. L'elenco in questione è costituito da una lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilitĂ , dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilitĂ e dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è possibileâ. E âlâobbligo di denuncia ai sensi dellâarticolo 139 del DPR 1124/65 e dellâarticolo 10 del D.Lgs 38/2000, prevede che il medico trasmetta la denuncia al Registro Nazionale delle malattie da lavoro gestito dallâINAIL e alla ATS competenteâ. Il documento lombardo ricorda poi il sistema di sorveglianza regionale Ma.P.I. e presenta il modello di referto/denuncia adottato in Regione Lombardia.
Riportiamo, a titolo esemplificativo, la prima parte (la seconda parte contiene la scheda di anamnesi lavorativa) del modello di referto/denuncia:
La certificazione per lâInail
Il terzo adempimento su cui si soffermano le Linee di Indirizzo è la certificazione INAIL.
Si ricorda che la maggior parte delle malattie da sovraccarico biomeccanico (dei distretti rachide lombosacrale, arti superiori e ginocchi) âsono entrate, dopo una lunga attesa, ed in forza del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 9.4.2008, a far parte della tabella delle malattie professionali in cui, data una certa esposizione, viene presunta lâorigine professionale della malattia che pertanto diviene âindennizzabileââ. Si sottolinea anche che con questo cambiamento ci si è allineati con âquanto previsto dalla normativa della maggior parte dei Paesi europei e a quanto era indicato in una specifica raccomandazione europea del 2003 e dalle successive integrazioniâ che suggeriva âlâinclusione di tali malattie negli elenchi di quelle riconosciute e indennizzate come professionaliâ. E con lâemanazione delle ânuoveâ tabelle del 2008 viene, dunque, âribaltata la prassi fino ad allora seguita secondo cui le stesse malattie, considerate non tabellate, potevano essere riconosciute ed indennizzate purchĂŠ ne fosse appurata lâeziologia professionale con lâonere della prova formalmente a carico del lavoratoreâ.
Se tuttavia le tabelle âdefiniscono in modo abbastanza âsommarioâ e comunque non parametrico la esposizione (lavorazione) per cui vi è la presunzione di origine, si rimane convintiâ â continua il documento regionale â âche, a parte i casi âeclatantiâ di esposizione, una buona valutazione del rischioâ consentirĂ di âmeglio circoscrivere quelle situazioni che danno comunque luogo ad una esposizione, non occasionale, âsignificativaâ anche per gli specifici finiâ.
Chiaramente le patologie non espressamente riportate nelle tabelle, che sono allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 9.4.2008, âdovranno essere trattate secondo il âvecchioâ sistema misto (onere della prova a carico del lavoratore)â.
In merito poi allâadempimento medico legale si ricorda che il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 âha introdotto lâobbligo di invio esclusivamente per via telematica del primo certificato di malattia professionale allâINAILâ. E âlâinvio del primo certificato (art. 53 DPR 1124/65 come modificato dallâarticolo 21 comma 1 del D.LGS. 151/2015) assolve allâobbligo di denuncia allâINAIL, previsto dallâarticolo 139 del DPR 1124/65 e dallâarticolo 10 del D.Lgs 38 del 2000â.
In conclusione, il documento â che vi invitiamo a leggere integralmente e che riporta anche i criteri medico-legali di valutazione del nesso di causalitĂ - evidenzia âalcune note di rilievo in merito agli adempimenti medico legali:
- le procedure sopra indicate si applicano limitatamente ai casi nei quali è disponibile una diagnosi clinica suffragata da riscontri oggettivi, evitando certificazioni, denunce o referti basati esclusivamente o prevalentemente sui disturbi soggettivi;
- i provvedimenti medico-legali di cui sopra, devono essere assunti in tutti i casi di in cui è ragionevole presumere la presenza di cause o concause professionali;
- i provvedimenti possono essere assunti anche per lavoratori dimessi o che hanno abbandonato lâoccupazione a rischio stante la possibile persistenza della patologia anche a distanza di tempo dalla cessazione dellâesposizione al rischio.
- la certificazione di malattia va trasmessa allâINAIL per il riconoscimento dellâinabilitĂ temporanea (analogamente a quanto giĂ avviene nei casi di abnorme assorbimento di metalli e solventi) in caso di astensione temporanea dal lavoro a causa di patologie da sovraccarico biomeccanico lavoro-correlateâ.
RTM
Scarica la normativa di riferimento:
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su sorveglianza sanitaria e malattie professionali