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Sicurezza attrezzature: obblighi di controllo, verifica e formazione

Sicurezza attrezzature: obblighi di controllo, verifica e formazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

14/03/2017

Un intervento presenta gli obblighi del datore di lavoro di controllo, verifica e formazione in materia di sicurezza delle attrezzature. Esempi pratici di gestione degli adempimenti relativi al parco macchine e ai mezzi e attrezzature dei fornitori.

Sicurezza attrezzature: obblighi di controllo, verifica e formazione

Un intervento presenta gli obblighi del datore di lavoro di controllo, verifica e formazione in materia di sicurezza delle attrezzature. Esempi pratici di gestione degli adempimenti relativi al parco macchine e ai mezzi e attrezzature dei fornitori.

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Milano, 14 Mar – Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) prescrive che il Datore di Lavoro di un’impresa ha l’obbligo (art. 71, comma 1) di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 dello stesso decreto, “idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie”.

 

A ricordarlo è un intervento sul tema degli obblighi dei datori di lavoro in materia di sicurezza delle attrezzature che si è tenuto al convegno dal titolo “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine” organizzato da Inail e Assolombarda (Milano, 1 e 2 dicembre 2015).

 

L’intervento “ Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione. L’organizzazione dei controlli da parte del Datore di Lavoro”, a cura di Francesca Ferrocci (ANCE), segnala che - sempre ai sensi dell’Art. 71 - il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

- “installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni” di cui all’articolo 18 del Testo Unico. Inoltre deve prendere le misure necessarie affinché siano curati “la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”. 

Il datore di lavoro - “secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida” - provvede anche affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente”. 

Oltre alle verifiche da effettuarsi internamente all’azienda il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII (Verifiche di attrezzature), a “ verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato”.

Il datore di lavoro di una impresa dovrà, pertanto, “monitorare le scadenze delle verifiche e manutenzioni del proprio parco macchine/attrezzature, effettuando i controlli entro i termini previsti e tenendo a disposizione degli enti preposti al controllo la documentazione attestante l’avvenuta verifica con esito positivo”. 

 

L’intervento si sofferma poi su un esempio pratico, un case study, relativo, ad esempio, alla gestione degli adempimenti relativi al parco macchine nella impresa Ghella S.p.A, un’impresa di costruzioni di grandi opere pubbliche.

 

L’impresa ha deciso di “adottare un sistema di gestione del proprio parco macchine e attrezzature informatizzato, un particolare software calato sulle specifiche esigenze della società, tale da consentire:

- la gestione dell’anagrafica dell’intero parco macchine/attrezzature della società, in Italia e nel mondo, garantendo la disponibilità della documentazione delle stesse in qualsiasi momento;

- la pianificazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle verifiche periodiche, secondo le previsioni della normativa vigente e del produttore;

- il monitoraggio delle scadenze, garantendo l’effettuazione delle verifiche programmate prima della data ultima disponibile e, quindi, nessun fermo per l’operatività;

- la gestione degli ordini connessi agli interventi di manutenzione e verifica, anche da un punto di vista economico;

- una elaborazione statistica degli interventi, al fine di individuare per le eventuali problematiche riscontrate le soluzioni atte a prevenire il verificarsi dei guasti o di incidenti”. 

E dunque, come ricordato nell’intervento, il software utilizzato consente di “tenere sotto controllo e monitorare costantemente l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli sulle macchine e attrezzature di lavoro e, in particolare:

- gestire e archiviare i moduli di registrazione dei risultati dei controlli ex art.71 comma 8 del D. Lgs. 81/08 s.m.i., così come previsto dal comma 9 del medesimo articolo;

- consentire la pronta disponibilità della documentazione di riferimento di ogni singolo mezzo/attrezzatura, tra i quali sono compresi anche i documenti attestanti l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo, in ogni Unità produttiva dell’azienda”.

 

L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta poi indicazioni e immagini relative al funzionamento del software, e indica che la società si è organizzata “in modo tale da far sì che sia il personale addetto alla conduzione dei mezzi che quello operante all’interno delle officine, sia in possesso di formazione e addestramento tali da consentire la piena e consapevole esecuzione dei controlli in esame”. Nell’intervento sono riportati, più nel dettaglio, i piani formativi del personale addetto alle attività di controllo.

 

L’intervento si conclude segnalando che l’impresa Ghella si è occupata anche della gestione e il monitoraggio degli adempimenti relativi ai mezzi e attrezzature dei fornitori, con particolare riferimento all’esempio di un cantiere relativo all’ampliamento della Salerno-Reggio Calabria.

 

Si indica che nell’ambito dei lavori in oggetto, “al fine di garantire il pieno rispetto delle previsioni contrattuali e del protocollo di legalità in essere, è stata implementata una piattaforma informatizzata che consente di tenere sotto controllo i principali adempimenti connessi all’esecuzione dei lavori, tra cui rientra anche la gestione degli adempimenti in capo a ciascun soggetto presente in cantiere”.

In particolare, focalizzando l’attenzione sui controlli legati ai mezzi ed attrezzature, “la piattaforma consente:

- la gestione dell’anagrafica di tutti i mezzi/attrezzature principali presenti in cantiere, garantendo la pronta disponibilità della documentazione di sicurezza necessaria a consentire la permanenza in cantiere degli stessi;

- il monitoraggio delle scadenze degli adempimenti connessi alle verifiche periodiche dei mezzi stessi, con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento;

- nel caso di documenti in scadenza, l’invio all’impresa interessata di una richiesta di trasmissione della documentazione attestante l’avvenuto rinnovo delle verifiche con esito positivo, con un congruo anticipo rispetto alla data di effettiva scadenza”.        

 

 

 “ Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione. L’organizzazione dei controlli da parte del Datore di Lavoro”, a cura di Francesca Ferrocci (ANCE), intervento al convegno “L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine” (formato PDF, 2.59 MB).

 

 

Tiziano Menduto



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