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Inail: nuove indicazioni per le macchine agricole raccoglifrutta

Inail: nuove indicazioni per le macchine agricole raccoglifrutta
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

22/09/2020

Un documento Inail fornisce indicazioni sulle misure tecniche per la garanzia dei requisiti di sicurezza nelle macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE. Focus sull’evoluzione normativa, sugli adempimenti normativi e sulle verifiche periodiche.

Inail: nuove indicazioni per le macchine agricole raccoglifrutta

Un documento Inail fornisce indicazioni sulle misure tecniche per la garanzia dei requisiti di sicurezza nelle macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE. Focus sull’evoluzione normativa, sugli adempimenti normativi e sulle verifiche periodiche.

 

Roma, 22 Set – Come ricordato in molti nostri articoli relativi al settore agricolo, non sono pochi i rischi per gli operatori connessi all’impiego delle macchine agricole raccoglifrutta, chiamate anche carri raccogli frutta, piattaforme di lavoro sempre più diffuse nel lavoro agricolo.

 

Proprio per questo motivo e ricordando che l’Istituto Inail si è già occupato di questa macchina nel 2019, ad esempio riguardo ai servizi di verifica delle attrezzature e alla prima verifica periodica, un miglioramento della sicurezza nell’uso di queste macchine, specialmente laddove di non recente costruzione, può essere favorita dalla recente pubblicazione, da parte del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, del documento “Macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE. Misure tecniche per la garanzia dei requisiti di sicurezza”.

 

 

Il documento, oltre a fornire indicazioni sugli adempimenti legislativi obbligatori, specifica le “misure tecniche che le macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE (ovvero costruiti antecedentemente al 31 dicembre 19961 data di entrata in vigore del d.p.r. 459/96 di attuazione della direttiva 98/37/CE per la tipologia di macchine in esame) devono presentare in base alle prescrizioni” di cui all’art. 70 commi 2 e 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

 

Rimandando ad altri articoli l’approfondimento sulle misure tecniche per queste macchine agricole, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

  • L’evoluzione normativa e gli impianti speciali
  • Le indicazioni e gli adempimenti per le macchine agricole raccoglifrutta
  • L’indice del documento Inail

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Formazione specifica per gli operatori del settore agricolo (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

 

L’evoluzione normativa e gli impianti speciali

Il nuovo documento Inail, curato da autori di varie realtà istituzionali e associative (Inail, Ministeri del lavoro e delle politiche agricole, varie ASL, AIIA, CAI, CNR IMAMOTER, UNACMA, Federunacoma, …), ricorda che le macchine agricole raccoglifrutta, “in quanto impianti speciali di cui al punto 9 dell’allegato al d.m. 4 marzo 1982, erano oggetto di collaudo (con conseguente rilascio di libretto d’immatricolazione) da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte di un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge e assoggettati a successive verifiche periodiche con cadenza biennale”.

 

In particolare si precisa che sono da considerarsi impianti speciali rientranti nel campo di applicazione del d.m. 4 marzo 1982 “le macchine agricole raccoglifrutta ad azionamento motorizzato e a mano caratterizzati da:

  • piattaforme con portata utile superiore a 350 kg;
  • piattaforme a più piani di lavoro;
  • piattaforme aventi lunghezza superiore a 4 m”.

 

Si segnala poi che la piattaforma “deve essere elevabile ovvero capace di assumere posizioni diverse nello spazio (cfr. punto 3 della circolare n. 30 del 21 giugno 1982 del Ministero del lavoro e previdenza sociale, ‘d.m. 4 marzo 1982, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza’)”.

 

Se trascorsi quaranta giorni dalla richiesta di collaudo l’organo pubblico non avesse provveduto, “l’apparecchio poteva essere ugualmente messo in servizio, previa effettuazione del sopradetto collaudo da parte di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge. La periodicità delle verifiche decorreva dalla data di immatricolazione riportata nel libretto, rilasciato a conclusione del collaudo; l’utente dell’attrezzatura era tenuto a presentare la richiesta al competente ispettorato del lavoro almeno venti giorni prima della scadenza”.

 

Si indica poi che con l’entrata in vigore della Direttiva Macchine (recepita con il DPR 459/96) per le macchine marcate CE “è venuto meno l’obbligo omologativo del collaudo, ma le macchine agricole raccoglifrutta sono comunque rimaste assoggettate al regime delle verifiche periodiche biennali previsto dal d.m. 4 marzo 1982 (vedi circolare ministeriale n. 9 del 12 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e previdenza sociale nella sezione documentazione) fino all’entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, con il quale sono state declinate le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche previste dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”. 

 

Dunque con il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 le macchine agricole raccoglifrutta “sono entrate nel regime delle verifiche periodiche previste dal sopracitato d.lgs. 81/08 e s.m.i. e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 e poi con la circolare n. 9 del 5 marzo 2013” ha fornito “chiarimenti operativi per definire gli adempimenti in capo all’utenza nelle diverse casistiche che potrebbero presentarsi”.

 

Le indicazioni e gli adempimenti per le macchine agricole raccoglifrutta

Queste, “in modo schematico e sintetico”, le indicazioni tratte dalle circolari citate nel documento Inail:

  • macchina agricola raccoglifrutta marcata CE mai verificata deve essere sottoposta a prima verifica periodica da parte di Inail e poi alle verifiche periodiche successive alla prima con periodicità biennale;
  • macchina agricola raccoglifrutta marcata CE già sottoposta a verifica ai sensi del d.m. 4 marzo 1982 non deve essere sottoposta a prima verifica periodica da parte di Inail, ma ricade nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima; per le macchine già immatricolate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.m. 4 marzo 1982 è necessario procedere alla riconversione della matricola, contattando l’help desk Inail;
  • macchina agricola raccoglifrutta non marcata CE, già oggetto di collaudo e/o verifiche, non deve essere sottoposta a prima verifica periodica da parte di Inail, ma rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima di cui al d.m. 11 aprile 2011. Per le macchine già immatricolate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.m. 4 marzo 1982 è necessario procedere alla riconversione della matricola;
  • macchina agricola raccoglifrutta non marcata CE, non collaudata né verificata, è soggetta al previgente regime di collaudo previsto dal d.m. 4 marzo 1982. A tal fine l’utente deve inoltrare la richiesta di immatricolazione esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA, che consente la gestione informatizzata della richiesta e l’assegnazione della matricola. Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte di Inail, l’utente, come già previsto all’art 4 del d.m. 4 marzo 1982, potrà rivolgersi a un tecnico (ingegnere o architetto abilitato a norma di legge) per effettuare il collaudo. Dopodiché la macchina rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima di cui al d.m. 11 aprile 2011”.

 

L’indice del documento Inail

Concludiamo riportando l’indice del documento Inail “Macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE. Misure tecniche per la garanzia dei requisiti di sicurezza”.

 

1 Scopo e campo di applicazione

 

2 Riferimenti normativi

 

3 Termini e definizioni

 

4 Adempimenti legislativi obbligatori

 

5 Requisiti di sicurezza

5.1 Comandi, segnalazioni e indicazioni

5.2 Dati della macchina

5.3 Carico nominale e strutturale

5.4 Segnalazione delle estensioni laterali

5.5 Segnalatori acustici e luminosi

5.6 Velocità massime operative per costruzione

5.7 Inclinometro

5.8 Pneumatici

5.9 Piattaforme di lavoro

5.10 Struttura estensibile

5.11 Freni

5.12 Traino

5.13 Fissaggio sul rimorchio

5.14 Ripari

5.15 Gas di scarico

5.16 Livelli di carburante e olio idraulico

5.17 Batterie e contenitori

 

Allegato I - Attestazione di conformità

Allegato II - Documentazione

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE. Misure tecniche per la garanzia dei requisiti di sicurezza”, a cura di Vincenzo Laurendi, Abdul Ghani Ahmad, Sara Anastasi, Carlo Bacchetti, Alberto Ravaglia, Rodolfo Catarzi, Gaetano Cracco, Marco Delmastro, Renato Delmastro, Mario Fargnoli, Maurizio Festi, Tiziano Ficcadenti, Davide Gattamelata, Davide Gnesini, Roberto Guidotti, Danilo Monarca, Roberto Pomini, Daniele Puri, Marisa Saltetti, Francesca Sormani, Maggiorino Spezia, Leonardo Vita, Stefano Zanella – Collana ricerche versione 2020 (formato PDF, 6.79 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Misure tecniche per la garanzia dei requisiti di sicurezza nelle macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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