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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 12 - numero 2314 di lunedì 18 gennaio 2010 - 18/01/2010
D.lgs. 81/08: un vademecum e una check list per i datori di lavoro
Disponibile in rete un vademecum per datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e una lista di controllo per gli adempimenti relativi al suo ruolo. Gli obblighi delegabili, i compiti e le funzioni da non dimenticare.
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Sul sito trentinosalute.net, un
sito curato dalla Provincia Autonoma di
Trento e dal Servizio Sanitario del Trentino, si possono trovare diversi
documenti che permettono di conoscere meglio la normativa sulla sicurezza nel
mondo del lavoro, applicarla alla propria azienda, individuando i fattori di
rischio ed elaborando le misure di prevenzione conseguenti.
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Sul sito è disponibile, ad esempio, un “Vademecum
per datori di lavoro”, un breve compendio ragionato in materia di
salute e sicurezza sul lavoro che affronta molti temi del Testo Unico con
l’esclusione, tuttavia, del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili).
Nel vademecum vengono date indicazioni relative al Decreto
legislativo 81/2008 e vengono date informazioni su tutti gli attori della
sicurezza che il decreto individua (lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP,
medici competenti, RLS,
…).
Riguardo ad esempio alla tutela dei
lavoratori si ricorda che:
- “la tutela si applica a tutti i lavoratori subordinati ed autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati;
- gli obblighi di tutela per i lavoratori con contratto di somministrazione
sono a carico dell’utilizzatore;
- gli obblighi di tutela per i lavoratori distaccati sono a carico del
distaccatario;
- anche i lavoratori
hanno obblighi sanzionati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es.:
seguire le direttive volte a prevenire e proteggere dai rischi, partecipare
formazione, farsi sottoporre a sorveglianza sanitaria ecc)”.
Dopo aver definito il datore
di lavoro, il documento si occupa di indicare sia gli obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17, D.Lgs.
81/2008: la valutazione dei rischi con elaborazione di specifico documento e la designazione del RSPP),
sia gli obblighi delegabili (art. 16 e 18).
Infatti il datore
di lavoro “può delegare
molte funzioni a figure aventi autonomia organizzativa di gestione e di
controllo previa delega scritta e accettata dal delegato” e a sua volta “il
delegato può delegare d’intesa col datore altre figure a svolgere determinate
funzioni”.
Le funzioni delegabili sono molte.
Tra le più significative il documento ricorda ad esempio:
- la nomina del medico
competente e la designazione degli incaricati per l’attuazione delle misure
di emergenza;
- la fornitura di Dispositivi di protezione individuali (DPI);
- l’informazione e formazione del
personale;
- l’elaborazione del documento di cui all’art 26 (DUVRI);
- la consultazione del RLS e convocazione della riunione periodica, …
Si ricorda inoltre che per “adottare un sistema di gestione occorre definire
un organigramma della sicurezza che sia rispondente alle esigenze e
all’organizzazione delle singole strutture”. In particolare la filosofia del
Testo Unico prevede che “i soggetti con responsabilità in materia di salute e
sicurezza siano vicini a dove si svolgono le attività pericolose”.
Risulta poi importante, “soprattutto per le strutture tecniche, individuare in
via sistematica le figure
dei preposti che sono un elemento di ‘controllo attivo’ della bontà
dell’organizzazione del sicurezza”.
È infine evidente che:
- per delegare delle funzioni è necessario attivare “un sistema gestionale” che
consenta ai diversi soggetti coinvolti di programmare, svolgere e controllare
le proprie funzioni;
- la delega di funzioni “non esclude l’obbligo
di vigilanza da parte del datore”.
Nel documento sono raccolti una serie di adempimenti
da ricordare, una sorta di promemoria per l’attività del datore di lavoro:
- realizzazione di interventi e verifica
del loro svolgimento: “programmare gli interventi di tutela per eliminare i
rischi o se non possibile ridurli entro limiti accettabili”; “controllare che gli interventi programmati siano
realizzati e siano efficaci”. Si ricorda inoltre che l’art 18 comma 3 del
D.lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni
“abbiano assolto al loro compito in merito allo svolgimento di lavori
strutturali e manutentivi, nel momento in cui formalizzano la richiesta di
realizzazione di tali interventi al soggetto che ne ha competenza giuridica”
(al comma 3, ricordiamo che il correttivo ha aggiunto il comma 3-bis).
- informazione e formazione del
personale: il datore, o un suo delegato, deve assicurare che tutti i
lavoratori siano adeguatamente informati e formati sull’organizzazione della
sicurezza e sui rischi. Inoltre “i lavoratori esposti a rischi devono
partecipare agli specifici corsi” e quelli designati alla gestione delle
emergenze “devono essere adeguatamente formati”.
- sorveglianza sanitaria: i
lavoratori esposti a rischi relativi allo svolgimento di attività lavorative
“devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria”. Dunque il datore, o un suo
delegato, comunica al medico
competente i nominativi dei lavoratori da visitare e il medico “stabilisce
i protocolli sanitari”.
- dispositivi di protezione individuali
(DPI): sulla base delle valutazioni contenute nel documento di valutazione dei
rischi, il datore (o un suo delegato) “fornisce ai lavoratori esposti ad alcune
tipologie di rischio (es. rumore, taglio etc)
i DPI necessari. Inoltre ne verifica l’utilizzo. È poi opportuno
provvedere alla tenuta di “apposito registro per annotare la data di consegna,
le sostituzioni etc”.
- misure di emergenza: il datore (o
un suo delegato) deve mettere in atto le misure per la gestione dell’emergenza.
Ad esempio deve “individuare, formare, designare (previa consultazione del RLS)
un numero congruo di addetti all’antincendio e addetti al pronto soccorso in
modo da coprire adeguatamente gli orari e gli spazi di lavoro”. Si ricorda che
questo adempimento può essere gestito anche “a rete” con la collaborazione tra
vari datori di lavoro. Infine non bisogna dimenticare di informare tutti i
lavoratori sulle modalità di gestione dell’emergenza.
- documento di valutazione dei rischi
interferenziali (DUVRI): il datore o il delegato “in caso di
affidamento di lavori di servizi e forniture a soggetti esterni all’interno
della propria azienda mette in atto una serie di misure per gestire i rischi
interferenziali”. Deve inoltre acquisire i dati relativi all’idoneità tecnico
professionale della ditta e fornire indicazioni sui rischi presenti
nell’ambiente di lavoro.
In questa fase è importante la collaborazione tra datori di lavoro per
individuare misure di sicurezza adeguate e “nel caso in cui i lavori non siano
mere forniture di materiale, o attività intellettuale o siano lavori che durano
più di 2 giorni”, va redatto dal datore di lavoro il DUVRI,
un documento che “individua le misure anti-interferenziali ed i costi per
gestire tali misure”.
Logica conclusione del vademecum, sul sito è proposta anche una “Check
list minimale del datore di lavoro”.
Questa check list si occupa di diversi aspetti, identificando quelli
specificatamente delegabili o non delegabili, suddivisi in cinque capitoli:
- individuazione organigramma della sicurezza;
- valutazione dei rischi;
- adozione di azioni generali o che
derivano dalla valutazione dei rischi e sono riportati nel DVR (ad esempio
richiedere ai soggetti “che ne hanno competenza gli interventi atti ad
eliminare o ridurre i rischi”, verificare lo svolgimento dei lavori richiesti e
“l’efficacia degli stessi”, attivare la
sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi, …);
- definire un programma di informazione e formazione del personale;
- vigilare sull’espletamento da parte dei lavoratori degli obblighi loro prescritti.
Nucleo di Prevenzione e Protezione della Provincia Autonoma di Trento “Vademecum
per datori di lavoro” (Formato PPT, 379 kB).
Nucleo di Prevenzione e Protezione della Provincia Autonoma di Trento “Check
list minimale del datore di lavoro” (Formato DOC, 88 kB).
Tiziano Menduto
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