Abbiamo recentemente presentato l’accordo Stato Regioni sulle
procedure di attuazione del
provvedimento del 30 ottobre 2007 che prevede l’obbligo di effettuare
test antidroga.
Test che hanno l’obiettivo di prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori.
Approfittiamo dunque di questa rubrica per fermare di nuovo la nostra attenzione sul problema dell’assunzione di
sostanze psicotrope presentando situazioni che vedono il
tasso alcolico tra gli elementi in negativo di gravi infortuni.
Il caso in questione riguarda le attività di operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili. In particolare l’incidente è avvenuto durante una semplice operazione di prelevamento di attrezzature dal cantiere.
Dopo la pausa pranzo il titolare si è recato con uno degli operai dell’azienda sul cantiere chiuso appunto per prelevare delle attrezzature.
Prima di effettuare tale operazione, “il titolare decide di sistemare del terreno con uno scavatore”.
L’operaio, “che non aveva incarichi specifici e attendeva le disposizioni del titolare, improvvisamente cadeva sulla strada” a “peso morto”. Pur soccorso è successivamente deceduto in ospedale per frattura e trauma cranico.
“Dal referto medico viene anche evidenziato un tasso alcolico tale da poter provocare alterazioni”.
I riscontri effettuati successivamente ipotizzano che l’infortunato “si trovasse su un passaggio (dove si è rilevato un parapetto sfondato e non adeguato alle norme di sicurezza) lungo la scarpata che divideva, attraverso un muro di contenimento privo di parapetto di protezione, il cantiere dalla strada”.
L’ipotesi è che l’operaio camminando sia inciampato o scivolato, “rotolando sulla scarpata fino alla cima del muro di contenimento e cadendo poi sulla strada”.
È evidente che tra i fattori che hanno favorito l’incidente è da annoverare l’assenza di parapetti o la presenza di parapetti inadeguati.
Ricordiamo a questo proposito che il
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 all’
allegato XVIII, dedicato alla viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto di materiali, indica al punto 1.2 che i “viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri”.
Al punto 1.4 indica invece che “alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro”.
Tuttavia uno dei fattori determinanti è sicuramente costituito dal tasso alcolico elevato e, probabilmente, non è un caso che l’incidente sia avvenuto dopo il pranzo.
A questo proposito è necessario ricordare che sotto l’
effetto dell'alcol (già da 0,4 ‰), tutte le reazioni rallentano e l'acuità visiva diminuisce.
E se l’alcol è bevuto durante il pranzo, il caffè assunto alla fine non riduce il tasso alcolemico nel sangue, anzi si può avere la fallace impressione di sentirsi meglio con aumento dei rischi per sé e per gli altri.
Per consultare la scheda dell’infortunio collegarsi a
questa pagina del sito web di
INFOR.MO. e successivamente visualizzare, attraverso una funzione di ricerca, la scheda del
caso 66.
Tiziano Menduto