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Anno 7 - numero 1201 di venerdì 11 marzo 2005 - 11/03/2005
Formazione sulla sicurezza e organismi paritetici
L’avv. Dubini risponde al quesito posto da un lettore in merito all’art.22 del D.Lgs. 626/94.
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La formazione obbligatoria dei lavoratori sulla sicurezza è l’argomento di un quesito giunto in redazione e al quale ha risposto l’avv. Rolando Dubini del foro di Milano.
“Spett. redazione,
vorrei porvi un quesito in merito alla formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 626/94.
Visto l' Art. 22 - Formazione dei lavoratori, comma 6 del D.Lgs. 626/94 "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori", questo significa che la formazione dei lavoratori deve avvenire SOLO in collaborazione con gli organismi paritetici?
In pratica, chi può impartire la formazione ai lavoratori?
Grazie.”
Questa la risposta dell’avv. Dubini.
“L'art. 22 del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 prevede che la formazione in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20 del medesimo decreto.
Ci si chiede dunque se qualora venga assicurata una formazione adeguata ma non effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui sopra, il datore di lavoro sia passibile di sanzioni, e se viceversa tale formazione sia comunque valida a soddisfare l'onere formativo dell'rls a carico del datore di lavoro.
Gli organismi paritetici sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e di conciliazione di controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e di formazione previsti dalla normativa vigente (si veda in merito l'art. 20, comma 1, D. Lgs 19 settembre 1994 n. 626).
Si noti la formula usata dal legislatore, che parla di "orientamento e promozione", nel senso che queste figure dovrebbero favorire l'attività formativa effettuata dal datore di lavoro, mentre non si fa cenno alcuno ad un loro intervento diretto nel processo formativo; peraltro in tal senso sono orientati anche gli accordi interconfederali conclusi, nel senso cioè di attribuire agli organismi paritetici funzioni di supporto all'attività formativa effettuata dalle aziende, ed è quindi da ritenersi che la "collaborazione" di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/1994 vada intesa nel senso che la formazione deve essere effettuata secondo i criteri ed i bisogni EVENTUALMENTE rilevati (peraltro di tale collaborazione si parla incidentalmente, affermando che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori).
Per quanto riguarda eventuali sanzioni, la mancata collaborazione con gli organismi paritetici non è sanzionata in alcun modo nell'ambito del D. Lgs. n. 626/94, nel caso in cui l'azienda abbia fornito ai propri dipendenti una formazione in sé adeguata, ma in assenza di collaborazione con gli organismi paritetici.
CONCLUSIONE: LA FORMAZIONE EFFETTUATA ANCHE SENZA LA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANISMI PARITETICI E' PERFETTAMENTE VALIDA, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 626/94, E SI TRATTA, QUINDI, DI ATTIVITA' NON SANZIONABILE.”
Avv. Rolando Dubini, del foro di Milano
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