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I quesiti sul decreto 81/08: datori di lavoro che svolgono il SPP

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

06/11/2008

Ulteriori chiarimenti circa la formazione dei datori di lavoro nel caso di svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione. A cura di G. Porreca.

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Un ulteriore approfondimento sulla formazione dei datori di lavoro nel caso dello  svolgimento diretto del SPP, addetto al Pronto Soccorso e Antincendio. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
 
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Quesito
Con riferimento alla risposta al quesito relativo alla formazione dei datori di lavoro nel caso di svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, pubblicata da PuntoSicuro il 12/9/2008, si chiede un chiarimento in merito alla affermazione fatta secondo la quale tali datori di lavoro debbano comunque frequentare il corso di primo soccorso e quello antincendio. D’accordo sulla frequenza del corso di primo soccorso, si è invece potuto raccogliere da più parti varie indicazioni secondo le quali con la frequenza del corso delle 16 ore si ritiene ottemperata anche quella del corso antincendio. È così?
 
 
Risposta
La osservazione fatta sulla risposta al quesito sulla formazione dei datori di lavoro che hanno inteso avvalersi della facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione merita un più approfondito esame sull’argomento.
L’art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994 ha stabilito con il comma 1 che “il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi” ed inoltre con il comma 2 che ”il datore di lavoro il quale intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro”.  D’altro canto con l’art. 22 lo stesso D. Lgs. n. 626/1994 ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a garantire una particolare ed adeguata formazione ai lavoratori che sono stati incaricati della attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di gestione dell’emergenza e di primo soccorso.
 
Successivamente il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con l’art. 3 del Decreto del 16/1/1997 ha fissato per la formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione una durata minima di 16 ore nonché i contenuti minimi di tale formazione individuati in undici punti fra i quali al punto i) si osservano alcune nozioni di prevenzione incendi e sui piani di emergenza.
Il Ministero dell’Interno, poi, con D. M. 10/3/1998, contenente i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, nel ribadire con l’art. 6 che il datore deve designare uno o più lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio  e gestione delle emergenze ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 626/1994 medesimo o designare se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del decreto medesimo, ha stabilito con riferimento alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza di cui al D. Lgs. n. 626/1994, che gli stessi devono frequentare dei corsi di formazione previsti nell’allegato IX del Decreto Ministeriale medesimo il quale a sua volta ha articolato la durata dei corsi medesimi in 4, 8, o 16 ore a seconda che l’attività lavorativa fosse classificata a rischio di incendio basso, medio o elevato. Lo stesso D.M. 10/3/1998, inoltre,  nell’art. 6 precisa che nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’Allegato X, relativi ad attività a particolare rischio, gli addetti devono altresì conseguire oltre alla formazione anche un attestato di idoneità tecnica.
 
Appare evidente pertanto, così come del resto indicato nel citato D. M., che anche i datori i lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione debbano frequentare tali corsi di formazione e conseguire se necessario anche la idoneità tecnica, che si acquisisce presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, né si può pensare che in quelle 16 ore di formazione di cui al D. M. del 16/1/1997, o meglio in quel punto i) degli undici punti di formazione nello stesso previsti, potessero essere compresi anche i contenuti della formazione, tra l’altro prettamente operativa, individuata dal Ministero dell’Interno nella durata di 4, 8 o addirittura di 16 ore a seconda del tipo di attività.
La conferma di tale interpretazione è poi venuta del resto anche dallo stesso Ministero dell’Interno che con la circolare n. 16 dell’8/7/998 con la quale ha precisato che a partire dalla data di entrata in vigore del D. M. 10/3/1998, i corsi di formazione destinati a quei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del SPP di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1997 devono comunque recepire, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, i contenuti di cui all'allegato IX del D. M. 10/3/1998. Quindi in sostanza i datori di lavoro che hanno fatto ricorso all’art. 10  del D. Lgs. n. 626/1994 devono comunque acquisire la specifica formazione teorico-pratica antincendio.
 
Per quanto riguarda, infine, i corsi di formazione di primo soccorso già previsti dall’art. 22 del D. Lgs. n. 626/1994 ed ora dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 si fa presente che il Decreto del Ministero della Salute 15/7/2003 n. 388, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,  ha fissato sia la durata dei corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso della durata di 12 o 16 ore a seconda della classe di appartenenza dell’attività lavorativa, che i contenuti dei corsi medesimi. In merito all’obbligo della frequenza di tali corsi da parte dei datori di lavoro in caso di svolgimento diretto il Ministero della Salute con la propria circolare prot. DGPREV – 13008 del 3/6/2004 ha precisato specificatamente che “che la frequenza allo specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni, anche se ha usufruito dell’esonero di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/94, sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti”.


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