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Luoghi di lavoro: garantire salute e sicurezza ai sensi del decreto 81/08

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Luoghi di lavoro

20/05/2011

Il campo di applicazione e i requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro. Gli obblighi e le sanzioni per il datore di lavoro. A cura di R. Dubini.


 
Milano, 20 Mag- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
 
1. Premessa
La giurisprudenza, anticipando quanto previsto dall'articolo 62 del D.Lgs. n. 81/2008, da tempo definisce “ambiente di lavoro quello che circonda il lavoratore in tutta la fase in cui si svolge l'attività lavorativa, compresi i luoghi in cui i lavoratori devono recarsi per incombenze di qualsiasi natura” (Cass. pen. sez. IV del 25 novembre 1961 e del 6 novembre 1980, Terenziani). Il concetto è di fondamentale importanza, al fine di definire gli obblighi di valutazione di tutti i rischi lavorativi previsti dagli articoli 17 e 28 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che includono quindi tutti gli ambienti, siano essi o meno nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, nei quali vengono inviati lavoratori o dove siano comunque presenti gli effetti dell'attività imprenditoriale, anche ai sensi e agli effetti dell'art. 2087 del codice civile (obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, ovvero della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale). In tal senso gli obblighi preventivi e protettivi del datore di lavoro sono dislocati in tutti i luoghi, di per sé di lavoro, ove vengono inviati dipendenti e anche lavoratori autonomi: ”in materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell'impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione”, e quindi“ ciò vale, addirittura, quando si tratti di un lavoratore autonomo, ma ciò deve “a fortiori” ritenersi allorquando si versi nell'ipotesi del distacco, caratterizzata pur sempre da un rapporto di subordinazione "funzionale" del lavoratore rispetto a chi della sua opera si avvale, senza finanche quei profili di autonomia organizzativa che caratterizzano l'attività del collaboratore "autonomo"”.
 
In questo contesto, va ribadito, “è di decisivo rilievo, in proposito, il disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell'impresa [e dunque in qualunque luogo operi l'impresa - n.d.r.], con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2”: “tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato o, anche, di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza” [Cassazione Penale, Sez. 4, 30 settembre 2008, n. 37079].
 
 
2. Il Titolo II del D.Lgs. n.81/2008 e il campo di applicazione
Il Titolo II (Luoghi di lavoro) del Testo Unico D.Lgs. n.81/2008 è il primo dei titoli speciali del D.Lgs. n.81/2008, e costituisce attuazione di una specifica direttiva particolare in materia di salute e sicurezza rispetto a quella quadro, la n. 89/391. Detto titolo è stato formulato tenendo conto innanzitutto delle previsioni della direttiva applicabile che costituisce il parametro indefettibile di riferimento. Il Titolo II corrisponde all’omologo Titolo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e costituisce attuazione della direttiva 89/654/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro, nonché di alcune disposizioni contenute nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 concernente norme generali per l’igiene del lavoro.
 
L'articolo 62 D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I [Disposizioni generali], si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
 
Sempre l'art. 62 D.Lgs. n.81/2008 prevede alcuni casi di esclusione dal campo di applicazione del titolo II dedicato ai luoghi di lavoro (in quanto ad esso si applicano disposizioni specifiche e speciali):
“2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”.
 
Le misure indicate dalla legge vigente, ovvero dal titolo II del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di ambienti di lavoro, hanno “efficacia imperativa diretta, per cui il destinatario di esse non può adottare unilateralmente cautele in contrasto con quelle espressamente imposte per garantire l'igiene negli ambienti di lavoro” (Cass. sez, VI pen., 1/4/1971, Pratesi).
 
3. Requisiti di sicurezza
L'articolo 63 del D.Lgs. 81/2008 - Requisiti di salute e di sicurezza – definisce in via generale i requisiti fondamentali degli ambienti di lavoro, in particolare rinviando all'allegato IV che in gran parte riproduce prescrizioni dei previgenti D.p.r. n. 303/56 e D.p.r. n. 547/1955:
“1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV (Requisiti dei luoghi di lavoro).
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente”.
 
4. Obblighi fondamentali
L'articolo 64 del D.Lgs. n. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro – prevede che:
“1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3 [1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ ALLEGATO IV. 2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. 3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.];
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
 
Il D.Lgs.n. 81/2008 prevede l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro a carico del datore di lavoro e del il dirigente inadempiente).
 
 
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5. Locali sotterranei o semisotterranei
L'articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008 - Locali sotterranei o semisotterranei – definisce le condizioni alle quali possono essere legittimamente adibiti i lavoratori in ambienti a rischio particolare dal punto di vista igienico:
“1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)
3. L’organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”.
 
Dunque l'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 fa divieto di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Deroghe sono ammissibili possibili solo in caso di particolari esigenze tecniche purché si provveda con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione e alla protezione contro l'umidità. Qualora si tratti di «lavori non caratterizzati da particolari esigenze tecniche atte a rendere indispensabile l'impiego di locali sotterranei o semisotterranei» (Cass. sez. III pen. 25 luglio 1991 n. 8046, Cecchi) è necessaria e obbligatoria l'autorizzazione dell'USL territorialmente competente. Tale provvedimento di «dispensa-deroga» (Cass. sez. III pen. 5 gennaio 1996 n. 365, Rossi) è condizionato dall'esistenza di condizioni di lavoro accettabili (assenza di emanazioni nocive, non esposizione a temperature eccessive, ecc.). Per i locali sotterranei è ancora più pressante l'esigenza di predisporre la possibilità di una rapida e sicura evacuazione di tutte le persone presenti, in caso di emergenza.
 
Si noti che i locali sotterranei di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 differiscono dai "sotterranei" di cui all'art. 1 del d.P.R. 320/1956. Difatti questi ultimi sono particolari luoghi quali gallerie, caverne, pozzi e simili in cui vengono eseguiti solo lavori di costruzione, manutenzione e riparazione. Sono invece "locali sotterranei" di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 i locali chiusi sotterranei o semisotterranei "circondati su ogni lato da pareti, pur se provvisti di porte di accesso e finestre, quando tali locali risultino, lungo tutto il loro perimetro, interamente o per più della metà sotto il livello di superficie" (Pretura Milano 13 novembre 1979, Boschi, v. anche Cass. pen. sez. III, 24/03/1969, Curto).
 
6. Ambienti sospetti di inquinamento
Di estrema importanza è l’articolo 66 del testo unico di sicurezza del lavoro – D.Lgs. n. 81/2008 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento), ai sensi del quale “è vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei”, e “quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione”.
Infine detto articolo prevede che “l’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”.
 
La mera violazione di questi obblighi è di per se un reato penale punito con la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente.
 
È in via di approvazione un Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, questo primo regolamento è urgentissimo ed è in via di rapidissima approvazione nella forma del Decreto del Presidente della Repubblica [prevederebbe la presenza di un preposto, e gli operatori dovrebbero essere per il 30% personale che opera da 3 anni in simili ambienti, e si pensa ad una formazione di un giorno, a procedure speciali di sicurezza a cura del committente, si insiste sulla costante vigilanza del committente].
 
Il documento è così articolato:
1. TERMINI E DEFINIZIONI;
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO;
3. IDENTIFICAZIONE DEGLI AGENTI PERICOLOSI E RISCHI ASSOCIATI;
4. AMBIENTI E LAVORAZIONI IN CUI POSSONO ESSERE PRESENTI O SI POSSONO SVILUPPARE SOSTANZE PERICOLOSE;
5. PROCEDURA GENERALE DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI;
6. STRUMENTI E METODI PER INDIVIDUARE LA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE;
7. MEZZI DI PROTEZIONE;
 
7. Luoghi pericolosi
Un obbligo fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro è il divieto di accesso in caso di luoghi pericolosi, che deve essere realizzato con barriere, parapetti, chiusure a chiave, impedendo l'accesso ai lavoratori non autorizzati non essendo spesso sufficiente la mera apposizione di cartelli e raccomandazioni, che, in ogni caso, devono essere "adeguati" allo scopo. L'accesso alla zona pericolosa potrà essere consentito in caso di necessità ed adottando misure "appropriate", magari con il controllo di un preposto, a personale esperto (cfr. artt. 19 e 20 d.lgs. n. 81/2008, v. anche Cass. pen. sez. III, 5 luglio 1993, n. 6576, Romano), fornito di adeguati mezzi di sicurezza (quali attrezzi, mezzi protettivi, ecc.) e dopo l'attuazione di idonee misure quali, ad esempio, l'apertura del circuito elettrico.
 
 
 
8. Le sanzioni  e la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea
La procura della Repubblica di Torino con riunione verbalizzata del 19 ottobre 2010 ha affrontato il tema dell'applicazione delle norme contenute negli articoli 68 (sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente in relazione agli obblighi da adempiere nei luoghi di lavoro), 87 (attrezzature di lavoro e DPI), 159 (cantieri), 165 (segnaletica) e 178 (videoterminali), laddove le modifiche introdotte dal DLgs 106/09 prevedono che “La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui… , è considerata una unica violazione…”.
 
Secondo le indicazioni fornite dal Dott. Guariniello la citata categoria omogenea “deve essere ricondotta al contenuto dei precetti riportati nei singoli punti indicati dalla norma o, ove specificati, nei singoli sottopunti”.
Ad esempio, “laddove l’art. 87, comma 5, fa riferimento all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, la violazione di più precetti è da considerarsi omogenea se riguarda più elementi del punto 2 della parte II dell’allegato V.
In questo caso, ad esempio, la violazione del punto 2.1 (Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento) e del punto 2.2 (Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia) è da considerarsi omogenea”.
Diversamente “la violazione di un precetto contenuto nel punto 3.2 ( Gru, argani, paranchi e simili) non è da considerasi omogenea rispetto alla violazione di un precetto contenuta nel punto 3.4 (Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili)”.
 
Il Dott. Guariniello durante la riunione ha osservato “che esiste comunque un problema interpretativo di non semplice soluzione in relazione alle violazioni relative a gruppi omogenei per le quali la norma prevede sanzioni penali e amministrative”.
Ad esempio “nell’ipotesi di contemporanea violazione del punto 3.2.1 (sanzionato penalmente dall’art. 87, c.2. lett. b) e del punto 3.2.2 (sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria dall’art. 87, c.4, lett. a) ci si troverebbe di fronte a due violazioni dello stesso gruppo omogeneo, ma sanzionati il primo in via contravvenzionale e il secondo in via amministrativa”.
Così, “applicando la sola sanzione amministrativa si arriverebbe al paradosso che sarebbe più conveniente per il trasgressore violare due norme invece che una sola, mentre applicando entrambe le sanzioni verrebbe meno l’applicazione di “un’unica violazione” stabilita dal comma 5 dell’art. 87”.
Si è precisato inoltre che “quando più violazioni a punti degli allegati sono da considerarsi omogenee, si applica un’unica sanzione anche se le stesse sono riferite a macchine, locali di lavoro, ecc. diversi tra di loro”. Ad es. “la violazione su diversi apparecchi di sollevamento del punto 3.1.8 della parte II dell’allegato V (“antiscarrucolamento”) porterà all’applicazione di un’unica sanzione”.


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Rispondi Autore: Morando Sergio Lesegno Italia - likes: 0
20/05/2011 (11:45:53)
Quanto dicono le "leggi" descritte sopra a riguarda della sicurezza sui posti di lavoro e del lavoro stesso "fossero" queste leggi descritte VERAMENTE applicate NON esisterebbero " o evitati" moltissimi infortuni e morti bianche ! Ma sappiamo bene che le leggi in Italia si fanno ma che VENGONO AMPIAMENTE RAGGIRATE ! (parlo per esperienze subite continuamente) Sia che si tratti di lavori subordinati che autonomi come ad esempio lavorare a contratti precari a ritenuta d'acconto, interinale, a progetto, a cantieri lavoro questi sono gli ex socialmente utili., a contratti ripartiti,sociolavoratori etc. similari. Ancor più quando queste tipologie contrattuali compaiono vi sono un mare di LEGGI sulla sicurezza VIOLATE CONTINUAMENTE che poi si riversano anche su quanto si costruisce e messo in vendita COINVOLGENDO altre persone nella catena degli infortuni ! Perchè capite bene che se si lavora NON in sicurezza SENZA nessun corso di LEGGE sulle qualifiche SENZA visite mediche inerenti, assunti per una qualifica mentre se ne ordinano poi altre ad esempio: si salda senza i patentini, si guidano gru o camion senza CQC,carrellisti senza patentini etc. fa tutto brodo ad ingigantire sempre più la nera classifica di infortuni e morti ! Sia che questi contratti descritti sopra vengano usati come clienti da multinazionali,negozi, ditte, enti pubblici etc. Poi si scrive e si parla come qui..e si rischiano le denuncie per averlo fatto ! Perchè in Italia si vuole punire chi dice queste verità invece di fermare chi commette i reati ! Ma è valore civile comunicare certe verità in quanto comunicando si possono evitare eventuali infortuni o peggio morti specie se queste possono coinvolgere anche persone estranee alle aziende dove si opera ! Se dei "macchinari" vengono costruiti e venduti senza queste sicurezze con vari difetti etc. si fa doppio danno ! E il tacere non scrivere si ci rende COMPARTECIPI di eventuali infortuni a noi stessi ed ad altri ! Pertanto tempo addietro avevo scritto a Voi di Punto Sicuro ad istituzioni governative,ispettori vari STATALi quanto stava accadendo REALMENTE chiedendo di rispettarne le leggi in vigore..Voi ed altri capendo i gravi problemi avete pubblicato..ed io rischio la denuncia perchè ho parlato anzi scritto VERITà a salvaguardia di noi operai anzi di tutti visto i possibili coinvolgimenti fuori aziende..Comunque sia le leggi ci sono..se venissero applicate e controlli ispettivi fatti e bene io NON avrei parlato ne scritto..Se mi vogliono come volontario all'ispettorato del lavoro SONO DISPONIBILE E GRATUITAMENTE..non solo per certi "fatti" accaduti..Le istituzioni i tribunali gli Ispettori Spresal Inail, del lavoro, Vigili del Fuoco, ma nache Carabinieri Guardia di Finanza etc. dovrebbero aiutarci QUANDO CERTE VERITà vengono descritte e non rischiare denuncie ! Sono ripeto a NOSTRA SALVAGUARDIA MA ANCHE DI TUTTI NOI E VOI COMPRESI !
Poi quando " se si fanno.." le ispezioni da parte degli organi preposti queste devono essere fatte bene e ripetute e celeri PRIMA recandosi presso gli uffici :CENTRI PER L'IMPIEGO PUBBLICI dove in questi vengono comunicate e registrate le nostre assunzioni e qualifiche sia esse interinali che determinate e qui gli ispettori RICHIEDENDO il modello : C2 di ognuno di noi (può essere richiesto anche retroattivo di vari anni..) gli Ispettori possono constatare le vere assunzioni..se ci sono dislivelli salariali dovute alle qualifiche MA ANCHE SE LE QUALIFICHE COMUNICATE CORRISPONDONO A QUELLE EFFETTIVE SUI POSTI DI LAVORO ! ! ! Percchè capite bene che se vi assumono come manovale..oltre a illeciti salariali ma in realtà vi ordino di fare il gruista, carrellista, saldatore etc. NON avrete per certo fatto i corsi di legge su queste qualifiche ! NON avrete le visite mediche fatte inerenti ! ! ! Gli stessi indumenti protettivi NON saranno idonei alle qualifiche ! ! ! Questo gli ispettori del lavoro, Asl, Spresal, Inail Carabinieri e polizia lo sanno ? ? ? Da un semplice modello C2 si può già vedere e constatare TUTTI gli illeciti ! E poi proseguire nelle ditte interinali (magari compiacenti..con le multinazionali o enti pubblici che siano loro clienti..) Insomma L E G A L I T à ! ! ! E rispetto delle leggi e costruttive sui posti di lavoro ! Naturalmente tutto questo accade sempre più con i contratti atipici interinali etc. descritti sopra che in quelli a posto indeterminato. Il caso ThissenKrupp di Torino è da portare avanti come esempio per tutti in positivo..ma se certi operai avessero parlato o scritto al di fuori delle mura aziendali forse leggendo..certe istituzioni si potevano muovere prima ed evitare i feriti e morti..ma rimanendo relegati solo dentro all'azienda nessuno sapeva..Se volete contattarmi sui fatti accaduti che ho vissuto personalmente sapete come fare..Si sa che certe verità sono scomode.."possono offendere" ma parlando e scrivendo si possono evitare infortuni e morti non solo bianche "in generale.." NON farlo si è poi COMPARTECIPI di eventuali infortuni o peggio morti..COSA PREFERIBILE FARE ? Io ho ascoltato il mio spirito anima ho scritto!
Sergio Morando Lesegno
Rispondi Autore: stefania polce - likes: 0
05/12/2013 (12:39:04)
se fossero vere queste cose,vorrei sapere come disabile ho perso una causa,nonostante tutto ci fossero carte che parlavano ma miei cari signori dal dire e il fare c'è di mezzo il mare,i giudici nn prendono nulla di tutto ciò che c'è scritto al seminterrato (5) anzi nn solo danno ragione alle aziende e allora spiegatemi ha cosa servono le leggi sui disabili se poi nessuno li prende in considerazione e ti senti minacciato,ricattato o quant'altro,io nn mi fermerò mai e come dico sempre nn sono uscita una mattina ha comprarmi ciò che mi è successo,queste cose le drovete spiegare ai giudici e nn ha noi che nn solo nn mettono ammende ma danno ragione piena alle aziende,tanto dobbiamo ringraziarli x farci lavorare e nn tutelarci ne dall'azienda stessa ne dalla magistratura....!!!!!!
Rispondi Autore: Domenico Diciolla - likes: 0
20/06/2021 (15:05:46)
Il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenere perfettamente funzionante l'impianto di aria condizionata di un proprio mezzo aziendale adibito al servizio di trasporto sangue ed assegnato al lavoratore per l'espletamento del proprio turno di lavoro?

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