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Sicurezza sul lavoro: restyling della normativa e futuro della prevenzione
Bologna, 5 Giu – Come evidenziato in vari approfondimenti, anche interviste, dalla nostra testata, l’evoluzione legislativa e dell’applicazione pratica della nostra normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stata spesso molto lenta. Ad esempio, abbiamo avuto ritardi e rallentamenti nell’emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 81/2008 e la mancata completa realizzazione di vari strumenti annunciati, come il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione.
Gli ultimi anni sono stati, tuttavia, caratterizzati da una vivace attività legislativa.
Ad esempio, sono stati emanati:
- il “DL Lavoro” ( decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto modifiche rilevanti al D.Lgs. 81/2008,
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sul codice dei contratti pubblici
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha introdotto il “pacchetto sicurezza sul lavoro” e il sistema della patente a crediti,
- la legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha apportato ulteriori modifiche al D.Lgs. 81/2008,
- il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione,
- il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 convertito con legge 29 dicembre 2025, n. 198 che ha portato diverse novità in materia di sicurezza.
Per non parlare della Strategia Nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2026-2030, del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2026. Senza dimenticare le recenti novità della legge 11 marzo 2026, n. 34 (la legge annuale sulle piccole e medie imprese) e le nuove proposte della “ Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, istituita con D.M. 27 marzo 2024.
Davanti a tutte queste modifiche, stiamo andando nella direzione giusta? Quali sono le novità più rilevanti? E le modifiche al Testo Unico costituiscono una vera e propria riforma o un’occasione mancata?
Per rispondere a queste domande ci siamo rivolti a Lorenzo Fantini, avvocato, consulente, formatore e, per lungo tempo, dirigente della Divisione Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro. Una persona che ha l’esperienza necessaria per interpretare quanto sta accadendo in Italia in materia di salute e sicurezza e comprendere virtù e difetti delle nuove norme.
Lo abbiamo intervistato ad Ambiente Lavoro di Bologna, il 28 maggio 2026, a margine di vari incontri di cui era relatore, approfondendo l’impatto, i vantaggi e le criticità delle normative più recenti in materia di sicurezza.
- Qual è l’impatto del decreto-legge 159/2025 sul decreto 81/2008? Quali sono gli aspetti più rilevanti?
- Nuovo Accordo Stato-Regioni: quali sono le principali novità e le eventuali criticità?
- Successivamente all’Accordo sono arrivate diverse FAQ. Ci sono risposte che hanno sollevato dubbi o perplessità?
- Nella legge 198/2025 c’è una deroga riguardo ai corsi dei lavoratori che ha sollevato diverse critiche. Cosa riguarda?
- Quali sono gli aspetti rilevanti, in materia di sicurezza, della cosiddetta legge sulle piccole e medie imprese?
- Qual è il parere sulle recenti proposte della “Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro”?
- Siamo di fronte ad una vera riforma del decreto 81/2008 e della normativa in materia di salute e sicurezza?
L’intervista si sofferma su vari argomenti:
- La formazione: i ritardi dell’Accordo e le novità dei contenuti
- Il sistema di qualificazione: la patente a crediti e la patente a punti
- Il futuro della prevenzione: la strategia nazionale di salute e sicurezza sul lavoro
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.
L’intervista di PuntoSicuro a Lorenzo Fantini
Le novità normative e la sicurezza: il DL 159 e il problema dell’attuazione
Qual è l’impatto del decreto-legge 159/2025 sul decreto 81/2008? E perché è un decreto-legge a modificare la normativa in materia di salute e sicurezza?
Lorenzo Fantini: (…) Come giurista devo dire una cosa, senza voler fare una lezione: è necessario sottolineare che il decreto-legge si fa in casi straordinari di necessità ed urgenza, cioè il governo decide di intervenire su un tema che ritiene essenziale, sul quale bisogna intervenire, talmente importante che bisogna intervenire con necessità ed urgenza. Infatti, nella Costituzione il decreto-legge si fa per il terremoto, l'inondazione, …. La logica era questa. Quindi di per sé l'idea che il governo faccia un decreto-legge è una cosa positiva. Bisogna dire che l'ha fatto anche il governo precedente. Cioè, diciamo che ci si ripete. Decreto-legge perché la salute e sicurezza è un tema di emergenza nazionale. Questo è un buon segnale.
Poi un'altra cosa però che, invece, dobbiamo dire è che ormai i decreti-legge si fanno sostanzialmente quasi di routine. E poi tecnicamente qualche perplessità ce l'ho, perché nel decreto-legge ci dovrebbero essere i provvedimenti autonomi. Invece in questo decreto-legge, come nei precedenti, (…) troviamo provvedimenti di attuazione del decreto legge, che, di per sé, è un assurdo.
E infatti in passato abbiamo sempre avuto problemi e lentezze nell’attuazione dei decreti…
Lorenzo Fantini: Sì, questo è un problema molto grande. Non riguarda solo questo decreto-legge, il decreto-legge sicurezza, ma riguarda in generale la normazione, riguarda il rapporto tra la politica e l'amministrazione. Perché il politico può sempre dire “io la legge l'ho fatta, il decreto legge l'ho fatto, è un problema dell'amministrazione che non riesce a fare i decreti”… Ma poi il decreto dà 30 giorni, 60 giorni di tempo, politico (perché poi il decreto legge deve essere approvato dal Parlamento, quindi vuol dire ratificato dal Parlamento nei successivi 60 giorni). E se la politica dice all'amministrazione, facciamo un esempio, “devi fare un decreto per regolamentare la reciprocità dell'accreditamento delle regioni, lo devi fare in 60 giorni”, è inevitabile che ci metti almeno 2 anni”.
Tu lo sai, ma lo ricordiamo a tutti quelli che ci stanno seguendo: mancano ancora 20 decreti di attuazione dell'81/2008, e abbiamo adesso moltissimi decreti previsti dal 159/2025 che non sono stati ancora pubblicati, anzi sostanzialmente non è stato pubblicato nemmeno un decreto di attuazione del decreto-legge 159/2025.
Raccontiamo qualche aspetto di questo decreto-legge, della legge di conversione. Quali sono, a tuo parere le cose più interessanti?
Lorenzo Fantini: Allora, molto interessante è la sostituzione del libretto formativo del cittadino col fascicolo del lavoratore. Perché per tanti anni chi come me ha partecipato alla stesura dell'81 sa, e anche penso gli utenti sappiano, che noi non abbiamo un obbligo di consegna degli attestati al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, perché quando fu scritto l'81 pensavamo che uscisse prima o poi il libretto formativo del cittadino (…), ma questo strumento non è mai stato fatto. Trovo positivo che sia stato sostituito da un altro strumento, il fascicolo del lavoratore, di cui tiene conto il datore di lavoro e l'organo di vigilanza ed è già previsto che sia informatico.
Il problema è che anche qui manca un decreto di attuazione. (…) Aspettiamo fiduciosi il decreto di attuazione perché questa è una cosa che secondo me è utile.
Un'altra cosa utile che ho trovato nel decreto - ce ne sono parecchie, sono stati modificati 21 articoli dell'81/2008, quindi il decreto ha avuto un grande impatto sul decreto legislativo 81/2008 – riguarda un inserimento nell’articolo 15 che è l'articolo che definisce le misure generali di tutela. È stata inserita come misura generale di tutela la programmazione delle misure di prevenzione di molestia e violenza al lavoro. Che non si significa che tutte le aziende debbono modificare il DVR, ma che la violenza e le molestie fanno parte dei temi rilevanti per la salute e sicurezza sul lavoro. Quindi chi ha già dei problemi di questo tipo, penso agli ospedali, dove, purtroppo il rischio di aggressioni, il rischio di violenza c'è, già deve avere adeguato la sua valutazione dei rischi. Per chi non l'ha ancora capito, questi sono temi che riguardano anche la salute e sicurezza sul lavoro e questa la trovo una cosa positiva.
Altro elemento molto pubblicizzato è il badge di cantiere.
Il governo l'ha pubblicizzato ancora prima dell'uscita del decreto-legge. Poi quando siamo andati a leggere il decreto-legge, poi convertito dalla legge 198/2025, era previsto il badge di cantiere. Il badge non è altro che il tesserino che le imprese appaltatrici e subappaltatrici già devono avere, non solo nei cantieri edili, ma in tutti gli appalti e subappalti, che però viene reso informatizzato. Cioè viene fatto un salto di qualità con il tesserino, il tesserino diventa elettronico, badge anticontraffazione. Questo ci dice che, forse, questa misura serve ad evitare che qualcuno dica di essere qualcun altro. Ma io spero - perché anche qui manca il decreto - che ci sia qualcuno che ci dica chi rilascia il badge, quali caratteristiche deve avere, se è a pagamento. Le aziende a noi consulenti ce lo chiedono e noi dobbiamo dire che non lo sappiamo. Dobbiamo aspettare il decreto.
Quando uscirà il decreto io spero che sia un decreto che utilizzerà il badge non solo per l'anagrafica, ma magari per controllare la formazione, perché tecnologicamente queste cose si possono fare, per l'accesso in cantiere. Lo scopriremo “solo vivendo”, non lo possiamo sapere. Nel frattempo, però un'idea ce la possiamo fare perché in alcune aree d'Italia è obbligatorio già il badge anticontraffazione, sono le zone sismiche, quindi sto parlando di parte dell'Abruzzo, parte del Lazio, parte delle Marche dove è già obbligatorio avere un tesserino proprio specifico che potrebbe essere l'anticipazione di come sarà fatto il tesserino generale, il badge di cantiere. Questo però è una tematica interessante. Se il decreto sarà fatto in maniera intelligente, potremo avere uno strumento, diciamo, informatico per controllare il cantiere. Che non è una cosa sbagliata.
Le novità normative e la sicurezza: l’Accordo, la formazione e il problema delle FAQ
Andiamo avanti e ci soffermiamo su un’altra novità. Il 2025 è stato l'anno del nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione. Raccontaci quelli che sono a tuo parere gli aspetti positivi di questo accordo…
Lorenzo Fantini: Allora, l'aspetto più positivo dell'Accordo in generale è che da cinque accordi siamo passati ad un unico accordo, che poi era l'obiettivo della legge 215/2021 che aveva richiesto il nuovo Accordo entro il 30 giugno 2022. Poi che si sia fatto tardi è logico, perché non è un lavoro semplice. Come dicevo prima, la politica dice “fate tutto in un in 6 mesi, un anno”: non è possibile se si vuole fare un lavoro fatto bene, sentendo le parti sociali. E questo è un lavoro Stato-Regioni, quindi non è un lavoro semplice. Sul ritardo io non sono critico più di tanto ed è positivo che l'accordo sia unico, mentre prima avevamo cinque diversi accordi. E, ve lo posso dire da consulente, non sempre gli Accordi, erano d'accordo tra di loro (…).
Altre cose molto positive dell'accordo sono i chiarimenti che ci sono su punti che in passato erano controversi. Esempio, quante persone possono essere in aula? Adesso sappiamo che sono sempre 30, salvo per l'e-learning dove possono essere un numero indefinito. E è interessante che si dica che per le parti pratiche e per l'addestramento al massimo ci possono essere sei persone, uno deve essere un istruttore; che quelle parti vanno fatte in presenza fisica e che si può anche andare al bagno - permettimi una battuta - se si raggiunge il 90% del monte-ore. Tutte cose che noi in passato ci siamo chiesti, perché non erano in qualche modo regolamentate o erano regolamentate in maniera non chiara.
Quindi queste sono cose positive. E’ anche molto positivo che ci sia chiarezza su quali parti si possono seguire in videoconferenza, in e-learning.
Io lo dico sempre, lo dico anche a te e a tutti coloro che ci stanno guardando, non è facile leggere l'Accordo, sono 138 pagine di burocratese, quindi, per chi come me (…) conosce il tema, non è difficile, ma se lo leggiamo con l'occhio della persona comune non è per niente facile.
Però se riusciamo a leggerlo troviamo moltissime informazioni, soprattutto, faccio un esempio, la tabella dei crediti formativi che ci dice che il nuovo corso datore di lavoro non deve essere seguito da chi già aveva seguito il corso da dirigenti, che ci dice che l'aggiornamento da preposto rende possibile non fare l'aggiornamento da lavoratore.
Sono tutte informazioni utili che noi troviamo all'interno dell'Accordo. Questi sono gli aspetti positivi. È anche positivo che ci sia un unico elenco di soggetti formatori, cioè coloro che possono organizzare la formazione, che però non vanno confusi con i docenti. È ancora una cosa che io vedo spesso, si confonde chi organizza i corsi, con chi materialmente fa la docenza, che deve avere i requisiti del decreto 6 marzo 2013.
Ecco, questi sono un po' alcuni dei punti che mi sembrano interessanti.
Ultimo, verifica finale di apprendimento sempre. Ok, non mi piace che siano troppe domande, se si utilizzano le domande, però, insomma, questi sono dettagli. E penso che sia un'ottima cosa che sia stata introdotta la verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, su cui qui in fiera stiamo molto discutendo perché non si sa come si deve fare. Ma noi non dobbiamo avere paura delle cose nuove perché quando andiamo a fare una analisi dell'impatto della formazione sui comportamenti, all'inizio vedrete che faremo fatica per capire come fare, ma quello che dobbiamo fare è capire se la formazione è efficace.
Noi lo diciamo dappertutto, non riusciamo a far scendere il numero degli infortuni legati ai comportamenti imprudenti. È evidente che la formazione è mediamente inefficace, quindi è importante che noi andiamo a controllare se i comportamenti sono cambiati in conseguenza della formazione - e non parlo solo dei comportamenti dei lavoratori (…). Bisogna andare a capire se si ricordano i concetti che sono stati esposti e sviluppati nei corsi di formazione e io direi, addirittura in sede di addestramento, anche se non è obbligatorio. Significa aver capito che noi dobbiamo andare a cercare di comprendere se le persone hanno cambiato il comportamento. Quindi questo è un punto che a me piace molto. Da sviluppare, ma che potrebbe essere molto interessante a fini prevenzionistici.
Rimaniamo sulla formazione e parliamo delle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro che sicuramente hanno dato delle informazioni in più riguardo all'accordo Stato Regione, alla sua applicazione, ma hanno sollevato, in alcuni casi, anche qualche perplessità...
Lorenzo Fantini: Sì, qui secondo me entriamo un po' nelle criticità.
Perché è vero che qualche FAQ è utile, ma ce ne sono alcune che mandano in difficoltà le aziende, semplicemente perché sono sbagliate. Sbagliate dal punto di vista proprio del diritto. E questo non va bene.
Ho scritto un parere per un cliente (…). Un cliente mi dice di fare un parere e il primo punto del parere è “qual è il valore giuridico di una FAQ”. È ovvio che la FAQ non ha valore giuridico, quindi è un atto di interpretazione della norma di legge. Ho trovato una sentenza del 2021 del Consiglio di Stato che dice che non è nemmeno una circolare. Cioè già sappiamo che la circolare non è una fonte di diritto, ma addirittura la FAQ è ancora meno di una circolare. Quindi, quando una FAQ viene scritta, noi dobbiamo sapere che non ha valore di diritto.
Sono usciti due gruppi di FAQ. Il 31 luglio 2025 la Regione Emilia-Romagna sul mandato dei tecnici delle altre Regioni ha fatto uscire delle FAQ, però erano le FAQ solo del gruppo delle Regioni, cioè dei tecnici delle Regioni. Poi invece si è costituito un gruppo interistituzionale di cui hanno fatto parte tecnici dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INAIL e delle Regioni e hanno fatto uscire delle FAQ il 27 marzo, pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro il primo aprile (…).
Ma il problema mio è che ce ne sono alcune sbagliate. Allora, nei confronti di una FAQ sbagliata, l'azienda cosa deve fare? Io al cliente devo dire dobbiamo tenerne conto, perché sono i soggetti che poi ci possono venire a fare vigilanza.
(…) Ti faccio un esempio di due FAQ sbagliate. La prima sull'entrata in vigore dell'accordo. Non è rilevantissima (…). L'Accordo prevede che entri in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (è stato pubblicato il 24 maggio del 2025), ma il Ministero del Lavoro ne ha anticipato il testo sul sito il 19 maggio. Le FAQ dicono che l’Accordo è entrato in vigore il 19 maggio. Questo significa che al cliente noi dobbiamo dire “spostiamo tutti i calcoli che dobbiamo fare non al 24 maggio, ma al 19 maggio, perché c'è un regime transitorio. Per esempio, il corso da datore di lavoro va concluso entro 2 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Significa che se noi pianifichiamo il corso datore di lavoro nel 2027 lo dobbiamo concludere secondo la tesi della FAQ entro il 19 maggio 2027.
La FAQ è sbagliata, ma io consiglio all'azienda di seguire le indicazioni. Però questo non va bene.
Un'altra cosa sbagliata è l'interpello. È uscito l'interpello numero 1 del 2026 sbagliato. Lì è ancora più grave perché la Commissione Interpelli prevista dall'articolo 12 dell'81/2008 dà indirizzi per attività di vigilanza, non sono vincolanti. Ma sono indirizzi.
Quando la FAQ mi dice che il convegno richiede la verifica finale di apprendimento e l'accordo non prevede la verifica finale di apprendimento, allora una fonte che non è diritto pretende di regolamentare. Ma questo non è non è accettabile, è un errore clamoroso.
(…) Non puoi con una FAQ creare un obbligo, anche se ne capisco il senso, ma è giuridicamente sbagliato.
Ecco, sono molto perplesso sulla qualità di queste FAQ, sinceramente, perché vedo anche qui in fiera molto sconcerto su certe interpretazioni. Anche altre sono poco condivisibili, ma sono state fatte delle scelte di merito. Per esempio, dire che l'attività pregressa di formazione- addestramento sul carroponte, che è un'attrezzatura che è stata inserita nel nuovo accordo, può essere riconosciuta solo se è completamente conforme, è una follia. Perché se la persona ha già fatto un'attività di formazione-addestramento, le mancano solo due tre punti rispetto al nuovo accordo; dovrebbe farsi un'integrazione, ma far rifare da capo il corso a chi magari conosce molto bene le operazioni potrebbe anche provocare nel almeno una seccatura nei confronti della persona e non un valore aggiunto per la sicurezza. Quindi anche questa secondo me è una FAQ sbagliata.
(…)
Le novità normative e la sicurezza: le commissioni, la vera prevenzione e il futuro
Parliamo ora della legge sulle piccole e medie imprese che ha qualche novità che riguarda la salute e sicurezza. Cosa pensi ci sia di rilevante in questa nuova legge?
Lorenzo Fantini: Sono tre i punti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro, in una legge che non c'entra niente con la salute e sicurezza sul lavoro (…).
Due punti sono importanti. Uno riguarda lo smart working: viene chiarito un concetto che a me era sempre stato chiaro. Cioè che se la persona lavora in smart working in luoghi che non sono nella disponibilità dell'azienda, per esempio a casa sua, l'azienda non deve fare la valutazione del rischio di dove sta lavorando, perché questo sarebbe impossibile, visto che è la persona che sceglie il luogo. Ma deve consegnare al lavoratore un'informativa scritta, almeno una volta all'anno e al rappresentante dei lavoratori della sicurezza, sui rischi del lavoro smart working. Dopodiché si gestisce il lavoratore e questo è corretto perché era già previsto dalla precedente normativa, ma questa normativa lo chiarisce ancora di più. Quindi questo è un punto che fa chiarezza. (…)
Secondo punto, forse ancora più importante, l'addestramento.
C'è un'apertura, la possibilità che l'addestramento, che non è la formazione, (…) possa essere fatto anche con sistemi di simulazione e con realtà virtuale. Quindi c'è un'apertura alle nuove tecnologie, molto importante, corretta. Ma io voglio dare un messaggio, “possiamo” farlo, non “dobbiamo” farlo. Qui a Bologna abbiamo visto sistemi molto interessanti di realtà simulata e virtuale. Se funzionano bene, se permettono alla persona, facciamo un esempio, di trovarsi all'interno di un incendio senza mettere in pericolo la propria vita, in maniera tale che sia realistico quello che si prova e si possa fare le attività di addestramento, allora utilizziamoli. Altrimenti non li utilizziamo e continuiamo a fare l'addestramento come prevede la legge e cioè fisicamente. Persona esperta che spiega una persona che esperta non è come si utilizza l'attrezzatura, come si utilizza il DPI.
Abbiamo un catalogo di possibilità, lo dobbiamo sfruttare bene. Nel senso che se lo strumento funziona lo usiamo, sennò non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo fare addestramento con la realtà virtuale.
Veniamo ad una cosa ancora più recente, le proposte della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita con D.M. 27 marzo 2024. Cosa ne pensi?
Lorenzo Fantini: Per capire di che cosa stiamo parlando bisogna un attimo avere le idee chiare su che Commissione è. Perché è stata costituita presso il Ministero della Giustizia, quindi vuol dire che la visione di questa Commissione non è una visione legata alla prevenzione, ma è una visione legata alla repressione. Tant'è vero che della commissione fanno parte soprattutto giuristi e anche giudici di Corte di Cassazione. Quindi la commissione è una commissione prestigiosa (…) ma ha un'impostazione molto molto giuridica, non prevenzionistica, quindi di prevenzione non c'è niente.
E questa è la prima perplessità che io ho, perché penso, dopo tanti anni, di poter dire, pur essendo io un giurista, che noi abbiamo bisogno di misure che incentivino la prevenzione. Serve l’incentivazione delle attività di prevenzione negli ambienti di lavoro, maggiore efficacia della formazione, … Ma, perché no?, pensiamo anche a benefici economici a carico delle aziende virtuose…
Questa è la mia idea perché l'apparato normativo che abbiamo è già abbastanza sanzionato. (…) La relazione finale è stata depositata ed è stata consegnata al governo chiedendo al governo di valutare entro il 31 dicembre del 2026 una modifica dell'81/2008 e di alcuni articoli del 231/2001 che sarebbe la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, addirittura del Codice penale.
Quindi capite che è una riforma che riguarda le sanzioni. Non le sanzioni in senso numerico, ma come è impostato l’81/2008 dal punto di vista delle responsabilità. E sinceramente io non penso che sentiamo la mancanza di una riforma di questo tipo. Questo è il primo punto.
Il secondo punto, che è emerso essere uno dei punti su cui c'è maggiore interesse, riguarda i responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
La relazione prospetta un cambiamento totale della figura dell'RSPP (…). In realtà oggi anche la giurisprudenza è pacifica su questo, ha capito chi è l'RSPP. L'RSPP è il coordinatore di un servizio tecnico, un consulente che deve aiutare il datore di lavoro che è ignorante - nel senso latino della parola, cioè non conosce la materia, che è una materia chiaramente tecnica - e quindi ha bisogno di un tecnico che aiuti il datore di lavoro nella valutazione di rischi e nell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione, che poi devono essere attuate a partire dal datore di lavoro, non dall'RSPP. E quindi la giurisprudenza oggi ci dice che l'RSPP risponde del suo ruolo, ma quando non consiglia bene il datore di lavoro o non segnala situazioni di pericolo. Questa è qualcosa di pienamente coerente con le direttive comunitarie che prospettano il servizio. (…)
Invece nella relazione si fa riferimento a un RSPP come una sorta di HSE manager, con potere di spesa addirittura, dando dei numeri per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione. Quindi mi diventa un dirigente. E naturalmente vengono inserite sanzioni a carico di questo soggetto, questo è conseguenziale. Se cambia la funzione, cessa di essere una funzione consulenziale, viene meno la ragione per cui oggi nell'81 non abbiamo le sanzioni per l'RSPP.
Io, a suo tempo, non ho voluto inserire le sanzioni. Qualcuno le aveva chieste, ma il Ministero del Lavoro non ha mai voluto inserire sanzioni per l'RSPP, proprio perché la funzione non è una funzione operativa.
Se io RSPP dico al datore di lavoro, “dobbiamo investire €500.000 per mettere a posto l'impianto antincendio”, lo deve fare il datore di lavoro, non lo devo fare io.
Se non glielo segnalo, vado anch'io a processo col datore di lavoro. Adesso, invece, con la riforma, il responsabile del servizio diventa una sorta di HSE. Tra l'altro non capisco perché non potrebbe avere una delega, perché lì c'è scritto che non può avere una delega.
Due riflessioni. Uno, non mi sembra che sia questo il modo migliore per poter affrontare il problema degli infortuni sul lavoro. L'esperienza che ho io è molto positiva. Gli RSPP, di aziende, soprattutto delle aziende più strutturate, sono molto bravi a fare la sicurezza sul lavoro. Quindi riformare qualcosa che funziona, mi lascia un po' perplesso. Due, anche qua abbiamo un problema di possibile infrazione delle procedure comunitarie perché la direttiva 391 del 1989 dice che il datore di lavoro è sempre responsabile per l'attuazione delle misure. Non vorrei che ci fosse una denuncia dell'Unione Europea per violazione della direttiva 391 dell'89. Anche qui vedo un profilo di incompatibilità con le direttive comunitarie.
Il terzo punto che mi lascia un po' perplesso, e quindi alla fine mi spinge a sperare che il governo non recepisca la sollecitazione, almeno per quanto riguarda questa parte, è che l'Italia non è fatta soltanto da aziende grandi, ma soprattutto da aziende piccole e medie, dove pensare una figura di un HSE manager è una follia.
A tuo parere tutte queste novità e modifiche al Testo Unico si possono considerare come una riforma della normativa in materia di salute e sicurezza?
Lorenzo Fantini: Secondo me un po', per usare il gergo automobilistico, siamo di fronte a tanti restyling dello stesso modello, quindi il modello rimane lo stesso, l'impostazione rimane la stessa.
Personalmente ritengo che sia anche un'impostazione giusta. Nel senso che è coerente con le direttive comunitarie. Sicuramente non è un disegno di riforma, quello che io vedo in questi anni, perché sono interventi eterogenei, come dicevi tu all'inizio, molto spesso nella forma del decreto-legge; quindi una decretazione d'urgenza che di solito viene fuori quando c'è l’evento luttuoso. (…).
Se invece si volesse fare una riforma, si dovrebbe agire con una delega. Secondo me ci vorrebbero almeno 2 anni per rivedere proprio l'impostazione delle misure di prevenzione e protezione, naturalmente compatibili con le direttive comunitarie. Ma bisogna fare una legge di delega, dare il tempo al Governo di lavorarci e al Parlamento naturalmente di ratificare e poi dando la possibilità alle amministrazioni di fare tutto quello che bisogna fare.
Si potrebbe fare, certo, però io sarei più per mantenere l'attuale sistema e andare sulla prevenzione, come dicevo prima, quindi misure di prevenzione, amministrazioni pubbliche che favoriscono attività di prevenzione, vigilare con più severità. Già adesso c'è molta severità, ma vedo una severità troppo burocratica; invece, mi piacerebbe un'attività ispettiva più sostanzialistica. Non è facile, ma si può fare.
E quindi andrei più su una conservazione dell'attuale sistema, implementando tutte le parti che mancano. Faccio un esempio, le reti informatiche mancano completamente. Bisogna andare ad efficientare il sistema attuando tutto ciò che è informatizzato.
(…)
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Scarica i documenti e la normativa citata nell’intervista:
Legge 11 marzo 2026, n. 34 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese
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