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Interpello: formazione alla sicurezza e requisiti dei docenti formatori
Roma, 8 Mag – La Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 del Decreto legislativo 81/2008, ha recentemente pubblicato alcuni nuovi pareri e risposte sul tema della formazione in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento all’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Si tratta del nuovo Interpello n. 1/2026, approvato nella seduta della Commissione del 16 aprile 2026, ma pubblicato il 29 aprile 2026, che ha per oggetto: “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 - In merito alle ‘norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l’attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP)’. Seduta della Commissione del 16 aprile 2026”.
L’interpello, come vedremo, entra nello specifico dei requisiti dei docenti formatori per quanto riguarda corsi di formazione/aggiornamento e seminari/convegni riportando, in realtà, quanto già indicato nella risposta al quesito n. 47 del documento “ FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione” pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Veniamo a illustrare nel dettaglio il contenuto del nuovo interpello soffermandoci su questi argomenti:
- Il quesito dell’interpello 1/2026 su formazione e docenti
- Le premesse della Commissione: i decreti e l’accordo del 17 aprile 2025
- Le premesse e la risposta della Commissione Interpelli
Il quesito dell’interpello 1/2026 su formazione e docenti
L’interpello n. 1/2026 risponde ad una domanda del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori che ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito alla: “interpretazione autentica delle norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l’attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP) di cui nell'Accordo Stato-Regioni del 16/06/2016».
In particolare, continua l’istanza, viene chiesto di chiarire “(….) se i corsi, i convegni e i seminari debbano avere le medesime caratteristiche e, nello specifico, se per ritenere valido ai fini dell’aggiornamento in considerazione un “seminario/convegno” sia necessario che tutti i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto Interministeriale del 6/3/2013».
Come sempre per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato in vari decreti (decreto del 6 marzo 2013, D.Lgs. 81/2008), agli accordi vigenti in materia di formazione e al contenuto delle recenti FAQ già citate sopra.
Le premesse della Commissione: i decreti e l’accordo del 17 aprile 2025
La Commissione premette, innanzitutto, che l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 al comma 2, stabilisce “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
Dopo aver, dunque, ricordato il riferimento del decreto 81/2008 al nuovo Accordo in materia di formazione, la Commissione interpelli, inoltre, indica che:
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013 disciplina i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025), ha abrogato l’ accordo n. 128/CSR sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome;
- il citato Accordo Stato Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, alla Parte I “Organizzazione generale”, punto 1 “Individuazione dei soggetti formatori”, dispone “Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono: 1.1 i soggetti “istituzionali”; 1.2 i soggetti “accreditati”; 1.3 altri soggetti (…)”;
- il citato Accordo, alla Parte I, punto 2, “Requisiti dei docenti”, stabilisce “I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo”;
- il medesimo Accordo, Parte III “Corsi di aggiornamento”, dispone “(…) L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato (…)".
Le premesse e la risposta della Commissione Interpelli
Si ricorda poi, e arriviamo con le premesse relative alle indicazioni più recenti, che:
- sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alcune FAQ in considerazione “dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le quali “è stato istituito un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa”;
- in particolare, il quesito n. 47, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riporta “I requisiti dei docenti formatori previsti dal D.I. 6 marzo 2013, si applicano anche ai relatori dei seminari/convegni validi ai fini dell’aggiornamento previsti dall’Accordo 59/2025?” e la risposta fornita è la seguente “No, in quanto i requisiti dei docenti si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2). Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento”.
In definitiva la Commissione Interpelli, “tenuto conto dell’identità delle questioni sottese all’interpello proposto e alla richiamata FAQ n. 47”, condivide il contenuto della risposta e “rinvia a quanto in essa esplicitato”. Ossia “i requisiti dei docenti formatori previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2)”.
Mentre, con riferimento ai seminari/convegni “si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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