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Le novità relative alla formazione per la sicurezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

20/06/2012

Le novità relative ai documenti prodotti dalla Commissione Consultiva e dalla Conferenza Stato-Regioni sulla formazione. Organismi paritetici, abilitazione per le attrezzature, formazione datori di lavoro RSPP e criteri di qualificazione dei formatori.

Le novità relative alla formazione per la sicurezza

Le novità relative ai documenti prodotti dalla Commissione Consultiva e dalla Conferenza Stato-Regioni sulla formazione. Organismi paritetici, abilitazione per le attrezzature, formazione datori di lavoro RSPP e criteri di qualificazione dei formatori.

 
Milano, 20 Giu – Il 4 giugno scorso si è tenuto a Milano il convegno “Le novità su salute e sicurezza sul lavoro”, un convegno organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) che rappresenta diverse associazioni professionali e scientifiche che operano nei settori della medicina del lavoro, dell'igiene industriale, della protezione ambientale, della sicurezza del prodotto e dell'ergonomia.
 
Il convegno – i cui atti sono stati recentemente pubblicati sul sito della Consulta – si è soffermato in particolare su alcuni documenti prodotti dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita ai sensi del Decreto legislativo 81/2008, e dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Con particolare riferimento alla qualificazione dei formatori, alla formazione dei datori di lavoro RSPP e  alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
 
Veniamo ad un breve sunto di alcuni interventi.
 

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L’intervento di Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e componente del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, ha ricordato l’applicazione in Lombardia del Piano regionale 2011/2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Piano approvato con Dgr n. 1861 dell’8 giugno 2011 e sottoscritto anche, attraverso una specifica  Intesa per l’applicazione del piano, dalle associazioni datoriali e sindacali.
 
La relatrice – che PuntoSicuro si propone di intervistare per approfondire alcuni dei temi sviluppati nel convegno – ha riproposto alcuni dei principi alla base del Piano regionale e ribadito l’importanza essenziale, per ogni politica legata alla prevenzione, della formazione alla sicurezza, sia intesa come formazione dei soggetti aziendali che come formazione in ambito scolastico.
 
Questi alcuni dei temi trattati dalla relatrice in merito alla formazione:
-collaborazione con gli organismi paritetici: ad esempio ha preso in esame le difficoltà nel riconoscimento degli organismi paritetici che corrispondono ai criteri proposti dalle circolari prodotte dal Ministero del Lavoro;
-format degli attestati di frequenza, con riferimento alle modalità di registrazione e alla tracciabilità del documento;
-metodologia e-learning: deve valorizzare multimedialità, interattività con i materiali per favorire percorsi di studi personalizzati e interazione umana tra discenti e docenti/tutor.
 
La D.essa Cornaggia ha poi confermato - come da documenti già approvati dalla Regione Lombardia nel 2006 – il numero massimo d’aula di 30 partecipanti sia che si tratti di formazione di base, sia che si tratti di aggiornamento.
Riguardo a questo tema ricordiamo la recente risposta del Viceministro del Lavoro, Michel Martone, ad una interrogazione parlamentare dell’on. Boccuzzi (intervenuto al convegno tramite collegamento telefonico). Risposta che conferma - con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – che nella futura revisione dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 il rilascio dei Crediti per RSPP e ASPP sarà consentito solo nei corsi veri e con un numero massimo di 30 partecipanti.
 
 
 
L’intervento di Donato Lombardi (Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Provincia Trento) inizia con alcune informazioni su:
-sperimentazione relativa alla formazione di addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione:  si è conclusa con un documento che ha messo in rilievo alcune criticità;
-prossime linee guida condivise: linee guida – già anticipate da PuntoSicuro - che parleranno anche di collaborazione con gli organismi paritetici, dell’ utilizzo dell’e-learning, della formazione specifica e/o aggiuntiva e dell’obbligo di aggiornamento degli RSPP.
 
Il relatore si sofferma poi sull’accordo relativo alla formazione datori di lavoro RSPP, approvato il 21 dicembre 2011 e entrato in vigore il 12 gennaio 2012 (non il 26 gennaio).
Ad esempio con riferimento:
- alla formazione con durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, che non ricomprende tuttavia la formazione per addetti primo soccorso e addetti alla prevenzione incendi;
- ai soggetti formatori;
- ai requisiti dei docenti;
- ai tre differenti livelli di rischio;
- ai contenuti divisi in 4 moduli;
- alla valutazione e all’aggiornamento;
- alla formazione a distanza e all’e-learning.
 
In relazione all’e-learning e alle prove di valutazione, il relatore sottolinea che ci sono ancora alcuni dubbi relativi alla verifica finale di apprendimento che va effettuata secondo l’accordo in presenza. Si sta cercando di capire con il Ministero se la verifica finale possa comunque avvenire per via telematica, ad esempio tramite video presenza.
 
Infine il relatore si è soffermato sull’accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione.
Ad esempio ha affrontato il tema del riconoscimento della formazione pregressa, cioè con riferimento alla eventuale validità dei corsi già effettuati alla data di entrata in vigore dell’accordo.
 
 
 
L’intervento di Antonio Leonardi (Commissione consultiva art. 6, D. Lgs. 81/2008, Regione Sicilia), affronta infine la figura del formatore, ricordando, innanzitutto il buon funzionamento della Commissione Consultiva, rispetto ad altri organismi (ad esempio il Comitato per l’interpello).
 
Il 18 aprile sono stati approvati dalla Commissione Consultiva Permanente ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, criteri che hanno richiesto 2 anni di lavoro e una trentina di riunioni circa.
Il dibattito di questi due anni ha richiesto l’accettazione di alcuni compromessi tra le parti: su alcuni punti le Regioni hanno dovuto fare alcuni passi indietro per permettere l’approvazione dei Criteri. Tuttavia, ricorda il relatore, ci sarà una fase di sperimentazione che permetterà successivamente di apportare eventuali miglioramenti al documento approvato.
 
Icriteri individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza e tengono conto delle peculiarità dei settori di riferimento.
I criteri, che nascono come completamento degli accordi del 21 dicembre, non riguardano figure come il responsabile del progetto formativo o il soggetto erogatore della formazione.
Non riguardano neanche la qualificazione del formatore in riferimento ai corsi per Coordinatori per la progettazione e esecuzione dei lavori, per RSPP/ASPP o in riferimento ai corsi abilitanti all’utilizzo dei macchinari (addestramento).
Unacriticità sollevata è relativa proprio al confronto con i requisiti per i formatori dei corsi di RSPP che, ad oggi, richiedono ancora solo un’esperienza biennale di insegnamento o professionale. In questo senso la Commissione Consultiva ha iniziato un percorso che porterà al futuro aggiornamento degli accordi del 2006 relativi ai corsi per RSPP.
 
 
Dopo aver ricordato il prerequisito di base e i sei criteri generali richiesti, già presentati in precedenti articoli di PuntoSicuro, si sottolinea che i Criteri devono ancora passare in Conferenza Stato-Regioni (la data non è ancora fissata) e non entreranno in vigore subito, ma dopo 12 mesi di transizione.
Nel frattempo continueranno a valere per il formatore (ex articolo 34 e 37, D.Lgs. 81/2008) i tre anni di esperienza quale professionista o docente.
E anche in questo caso – secondo il relatore - se i tre anni come professionista sono documentabili, i tre anni come insegnante sono un “concetto” meno chiaro. Quante ore all’anno sono necessarie per far valere un anno di insegnamento?
Insomma ci sono ancora delle ombre che si dissolveranno solo quando i Criteri entreranno in vigore.
 
 
 
 
Infine segnaliamo l’intervento di Giancarlo Bianchi (vicepresidente CIIP) relativo al riconoscimento delle associazioni professionali.
Infatti in quasi tutti i paesi europei per la qualifica delle figure professionali è importante il riconoscimento delle associazioni professionali, riconoscimento che nel nostro paese non è ancora attivo.
 

 

 
Tiziano Menduto


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