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Incidenti sul lavoro e lavoro atipico (2/2)

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

20/06/2003

E’ il tema di una ricerca realizzata dall'Eurispes in collaborazione con l'Ispesl. Lavoro atipico e formazione sulla sicurezza.

Incidenti sul lavoro e lavoro atipico (2/2)

E’ il tema di una ricerca realizzata dall'Eurispes in collaborazione con l'Ispesl. Lavoro atipico e formazione sulla sicurezza.

(La prima parte dell’articolo è consultabile su numero 800 di PuntoSicuro).

Ad accrescere il rischio infortuni per i lavoratori atipici può contribuire un’insufficiente preparazione, soprattutto in tema di sicurezza, all’inserimento nella struttura nella quale sono chiamati ad operare. Per la formazione dei lavoratori atipici stranieri vi è inoltre l’ostacolo della lingua.

I dati Eurostat, interpretati da Eurispes, confermerebbero che i lavoratori autonomi, quelli interinali e con contratti a tempo determinato sono, a livello europeo, le categorie più a rischio “perché godono di minori vantaggi rispetto agli altri, in particolare per quanto riguarda la formazione e l’informazione in materia di salute e sicurezza, soprattutto nei settori agricolo e forestale, della pesca, del trasporto su strada e delle costruzioni.

“In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, occorre sottolineare che la tendenza alla deresponsabilizzazione può essere presente non solo nel datore di lavoro ma anche nel lavoratore atipico stesso, a causa di una ridotta valutazione, conoscenza e consapevolezza dei rischi del lavoro, proprio perché è più labile, temporaneo ed incostante il rapporto con l’organizzazione e l’ambiente lavorativo.
Occorrerebbe individuare veri e propri tutor cui demandare il trasferimento continuo di una formazione per la sicurezza, attenta sia ai rischi straordinari che a quelli ordinari”.

Secondo la Cisl Lombardia può accadere che l’agenzia interinale e l’azienda utilizzatrice tendano a scaricarsi l’un l’altra le responsabilità, determinando la scarsa o nulla informazione sui fattori di rischio e sui modi di prevenire gli infortuni.
“Nella legge 196/97 si prevede che «il prestatore di lavoro temporaneo (...) è computato nell’organico dell’impresa utilizzatrice ai fini dell’applicazione delle normative di legge (...) relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro» e, all’art. 3, l comma 3, lett. h), si precisa che il contratto deve contenere le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

Il successivo comma 5 recita: «L’impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività produttiva in generale e li forma ed addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal 626/94. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’impresa utilizzatrice».

In tema di formazione dei lavoratori interinali, la ricerca riporta inoltre un intervento di Nicoletta Biggi, medico competente a Milano. "Il contratto nazionale di lavoro per le imprese di lavoro temporaneo - afferma la dott. Biggi - all’art. 14, che norma l’igiene e la sicurezza del lavoro, indica che «in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del D.leg.vo 626/94 i lavoratori di lavoro temporaneo saranno informati, mediante il contratto di prestazioni circa il referente dell’impresa utilizzatrice, incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività, alla mansione e ai luoghi di lavoro, nonché sulla formazione e sull’addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro» e precisa chiaramente che «la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa» di fornitura di lavoro temporaneo. L’art. 9, comma 2, legge 196/97, specifica che gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, previsti dal Dpr 1124/65 e successive modificazioni, sono a carico dell’impresa fornitrice e, già all’art. 1, comma 4, n. 3) si specifica che è vietata la fornitura di lavoro temporaneo «a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 D.leg.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni».

Infine, l’art. 6, comma 1, dedicato all’individuazione degli obblighi dell’impresa utilizzatrice, recita: «Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.leg.vo 626/94. L’impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi».

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