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Imparare dagli errori: l’uso improprio dei carrelli elevatori

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

12/01/2010

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: carrelli elevatori utilizzati impropriamente. Usati per attività non idonee, per trasportare o sollevare persone. I casi, l’analisi degli incidenti e la formazione necessaria.

Imparare dagli errori: l’uso improprio dei carrelli elevatori

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: carrelli elevatori utilizzati impropriamente. Usati per attività non idonee, per trasportare o sollevare persone. I casi, l’analisi degli incidenti e la formazione necessaria.

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Ritorniamo, per il primo “Imparare dagli errori” del 2010, a parlare di carrelli elevatori.
Non lo facciamo casualmente: come già indicato nella precedente puntata, INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, contiene un numero molto alto di incidenti che possono costituire esempi negativi e, dunque, un monito per i lavoratori.


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Di infortuni con i carrelli elevatori abbiamo già parlato nelle scorse puntate.
Lo abbiamo fatto in relazione alla manutenzione, ai sistemi di ritenuta, ai casi di ribaltamento e concludiamo con alcuni casi d’uso improprio del mezzo. Uso improprio, a volte quasi funambolico (come hanno messo in evidenza diverse nostre “immagini dell’insicurezza”), che prelude quasi sempre ad un infortunio.
Raccontiamo alcuni esempi.

I casi
Il primo caso, tratto dal primo archivio di INFOR.MO. (2002/2004), è relativo ad attività di manutenzione ordinaria dell'impianto di colata continua in aziende che si occupano di trasformazione del ferro e dell'acciaio e di produzione di ferroleghe.
Un lavoratore, insieme ad un collega, deve effettuare la manutenzione dei banchi oscillanti: l’operazione consiste “nello smontaggio dei banchi dall'impianto di colata continua per portarli nell'area di riscaldo paniere” dove viene effettuata la rimozione dei residui di acciaio.
I banchi vengono “successivamente trasferiti nell'area di manutenzione colata continua per effettuarvi il lavaggio”: il primo trasferimento è effettuato con il carro ponte, il secondo con carrello elevatore.
Ecco come viene effettuato il lavaggio: il banco viene “mantenuto sulle forche abbassate del carrello” e il lavoratore, con “un'idropulitrice e in posizione defilata rispetto al carrello”, provvede alla pulizia del motore. Il manufatto viene “poi sollevato da terra per completare la pulizia sulla parte inferiore”.
Ma un carrello elevatore non è costruito per queste attività. Durante le operazioni di sollevamento il banco scivola in avanti e, cadendo dalle forche del carrello, investe il lavoratore.

Il secondo caso risale invece al 2007 ed è relativo all’infortunio di un lavoratore di nazionalità bielorussa in attività edili.
Purtroppo è un caso classico: un lavoratore viene “trasportato in piedi sulle forche di un carrello elevatore” che percorre una “strada sterrata per raggiungere la zona di deposito di elementi prefabbricati (costituenti la recinzione di una civile abitazione in costruzione)”. Elementi prefabbricati che il lavoratore avrebbe dovuto caricare e trasportare.
Durante il trasporto una forca del carrello si sgancia, il lavoratore sulle forche cade a terra e viene  travolto dal carrello elevatore in movimento.

Infine un terzo caso sempre relativo al 2007 e sempre con infortunio a un lavoratore straniero, nel caso di nazionalità albanese.
Durante attività di movimentazione merci e magazzinaggio, un lavoratore per sistemare dei colli su uno scaffale a circa sei metri di altezza si fa issare in quota salendo su un “pallet posizionato sulle forche del carrello elevatore condotto da un collega”.
Giunto all'altezza desiderata cerca di sistemare i colli ma questi gli cadono addosso facendogli perdere l'equilibrio. Il lavoratore precipita a terra: ricoverato in rianimazione, muore il giorno dopo l'evento.

L’analisi e la prevenzione
Questi sono solo alcuni dei diversi esempi che riguardano l’uso improprio di una macchina.
Uno dei principi che tuttavia dovrebbe essere chiaro ad ogni lavoratore, e ad ogni attore della sicurezza aziendale, è che qualsiasi attività di lavoro deve essere svolta con l’attrezzatura idonea, con la formazione adeguata e in modo sicuro.

Torniamo ai casi.
Nel caso relativo all’attività di manutenzione ordinaria dell'impianto di colata continua la procedura di lavoro non era corretta. E siamo di fronte ad un uso improprio del carrello elevatore: per l’attività che ha portato all’incidente si sarebbe dovuto usare un carro ponte non un muletto.

Ancora più evidenti gli errori procedurali e le mancanze negli altri due casi.

Nell’incidente avvenuto nel comparto edile il carrello elevatore viene utilizzato impropriamente per trasportare lavoratori sulle forche e, per di più, su terreno sterrato. Probabilmente è proprio la presenza in piedi di un lavoratore che determina lo sfilamento di una forca, probabilmente mal assicurata.
Comunque, ripetiamo, il carrello elevatore non un’attrezzatura di lavoro idonea al trasporto di persone sulle forche. E un carrellista dovrebbe saperlo.

Nell’ultimo caso non si parla di trasporto ma di sollevamento: purtroppo un uso scorretto - quando non fatto con carrelli adeguati e muniti di idonee cesti o navicelle – molto diffuso e molto rischioso.

Un carrello elevatore, come ogni altra macchina usata in ambito lavorativo, deve essere utilizzato solamente per gli scopi per i quali è stata costruito e nelle condizioni e modi indicati dal costruttore.
E l’operatore che lo utilizza deve essere adeguatamente formato, deve "conoscere" il carrello usandolo solo nelle condizioni di lavoro ammesse e conoscendo i rischi connessi al suo uso.

Ricordiamo a questo proposito che il Decreto legislativo 81/2008 riguardo alla formazione indica:

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili. 

E l’articolo 73 al comma 5 ricorda che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano saranno individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Si attende dunque l’istituzione ufficiale di un patentino per i carrellisti, un patentino che - se sarà effettiva garanzia di una formazione adeguata - potrà essere uno strumento per ridurre il numero, ancora troppo alto, di infortuni legati all’uso dei carrelli elevatori nei luoghi di lavoro.


Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo occupati, collegarsi a questa pagina per visualizzare la schede numero 592 e 115 (archivio INFOR.MO. incidenti 2005/2008) e a questa seconda pagina per visualizzare la scheda 316 (archivio INFOR.MO. incidenti 2002/2004).

 
Tiziano Menduto
 
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Tiziana Schiavo immagine like - likes: 0
26/10/2010 (12:02:57)
Non mi è chiaro se un carrello elevatore, usato nelle modalità in cui è progettato, deve necessariamente essere assoggettato a verifiche trimestrali delle catene.

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