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"Io scelgo la sicurezza", n. 4/2009

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

03/12/2009

Disponibile on line il numero di dicembre di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte, dedicato al decreto correttivo del Testo Unico. Cosa è cambiato per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?

"Io scelgo la sicurezza", n. 4/2009

Disponibile on line il numero di dicembre di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte, dedicato al decreto correttivo del Testo Unico. Cosa è cambiato per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?

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 Pubblicato un nuovo numero della newsletter "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Focus di questo numero, disponibile on line nel sito della regione Piemonte dedicato alla Prevenzione sanitaria negli ambienti di lavoro, è dedicato al decreto correttivo del Testo Unico. Dopo aver affrontato le principali modifiche apportate al D.Lgs. 81/08, viene presentato il rapporto annuale dell’INAIL con l’analisi dei dati piemontesi.
Successivamente viene presentando il convegno sul rischio amianto svoltosi ad ottobre a Mondovì. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sull’attività del Registro regionale dei Mesoteliomi maligni (RMM), del comitato Tecnico-Scientifico della Regione Piemonte, del progetto regionale sulla sorveglianza degli ex esposti, dello SPRESAL dell’ex ASL 16 (Mondovì-Ceva) e della Medicina del Lavoro dell’Università degli studi di Torino, nonché sulla tutela medico-legale degli ex esposti ad Amianto.
Il numero si chiude descrivendo i contenuti di un corso PIMUS, cui ha partecipato personale tecnico e medico delle due ASL del Quadrante di Cuneo.


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Il Decreto correttivo: i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
di G. Baffert (CISL Piemonte)
"Il decreto legislativo 106/09, pur non cambiando l’impianto del dlgs 81/08 sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, siano essi presenti in azienda (RLS) che sul territorio (RLST), precisa le regole per l’attuazione di un modello che sancisce la “certezza della rappresentanza” e quelle relative alla partecipazione al Fondo ex art. 52.

Relativamente alla partecipazione al Fondo, in ogni settore e attività si demanda alla contrattazione e alla stipula di accordi fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori l’individuazione delle aziende o unità produttive che non saranno tenute a parteciparvi.
In questo modo, oltre all’edilizia nella quale la rappresentanza si è costituita e consolidata nell’ambito dell’esperienza storica dei Comitati tecnici Paritetici (CTP), si riconosce ad altri settori la possibilità di costituire e generalizzare le forme di rappresentanza che, anche se ancora un po’ a macchia di leopardo, sono state realizzate nel comparto artigiano, del commercio e dell’agricoltura. Le aziende che non aderiranno ai sistemi di rappresentanza e/o di pariteticità definiti negli accordi interconfederali dovranno partecipare al Fondo e garantire ai lavoratori una rappresentanza in tema di sicurezza del lavoro e di tutela della salute.

Non ci sono stati, invece, cambiamenti nelle attribuzioni e nei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e cioè:
– Diritto di accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni e disponibilità del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione
– Diritto di consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
– Diritto di informazione sulla documentazione aziendale della valutazione dei rischi
– Diritto di formazione adeguata, non inferiore alle 32 ore in materia di salute e sicurezza, e all’aggiornamento annuale
– Diritto di proposta e di miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro
– Diritto di denuncia alle autorità competenti

Alcuni problemi possono nascere da quanto sancito dall’art. 18 comma 1 punto o) che prevede che il Documento di Valutazione dei Rischi sia consultabile esclusivamente in azienda; positiva è la chiarezza sull’obbligo di consegna tempestiva del documento al rappresentante dei lavoratori, meno chiare sono le condizioni nelle quali questo diritto del RLS/RLST possa essere esercitato.

La contrattazione dovrà definire, con molta celerità, l’entità del tempo adeguato alla consultazione del documento e una formazione approfondita per comprenderlo; si dovranno prevedere riunioni di informazione con il RSPP nonché la possibilità di accesso al documento anche da parte di esperti esterni, di fiducia del rappresentante, che possano dare spiegazioni esaurienti su problemi di comprensione o su contestazioni di merito. La contrattazione dovrà definire chiaramente le modalità di accesso alle unità produttive ai RLS di realtà lavorative articolate su un territorio molto ampio nonché ai RLST, che hanno competenze territoriali, in alcuni casi, anche di centinaia di imprese.

Infine, come elemento di novità, invece, non è di secondaria importanza la sottoscrizione del DVR da parte dei RLS/RLST ai fini dell’attribuzione della “data certa”."

Il sommario del numero
- Il Decreto correttivo:
Le modifiche al Titolo I - Norme generali
Le principali modifiche al dispositivo sanzionatorio
Le principali modifiche al Titolo IV - Cantieri
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Rapporto Annuale INAIL 2008
- Convegno sull'Amianto
- Corso PIMUS


Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza”, mese di dicembre 2009 (formato PDF, 565 kB).



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