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Imparare dagli errori: problemi e infortuni con i soppalchi metallici
Brescia, 4 Dic – Nelle imprese, specialmente nel manifatturiero, gli spazi sono spesso limitati. Per questo si sfrutta l’altezza con soppalchi metallici o solai esistenti, spesso destinati a funzioni non previste dal costruttore.
Il problema, come ricordato nelle “ Linee guida gestione soppalchi”, realizzate dall’ ATS Val Padana e validate dal Gruppo di Lavoro Area Tematica “Metalmeccanica”, è che “spesso tali luoghi di lavoro, ancorché occasionale, non sono gestiti correttamente” e possono rappresentare un “serio problema” confermato dal fatto che “avvengono infortuni relativamente l’uso, l’accesso e lo stazionamento sul soppalco”, specialmente con riferimento al rischio di cadute dall’alto. Inoltre, la legge “non sempre è chiara ed applicabile” in questi casi specifici.
Proprio partendo dalla constatazione di questi rischi iniziamo oggi, con la rubrica “Imparare dagli errori”, dedicata al racconto e analisi degli infortuni professionali, un breve viaggio attraverso questa tipologia di infortuni come descritti e presentati proprio nel documento dell’ATS.
Per ogni caso presentato si descrive il tipo di infortunio, la lavorazione svolta, la descrizione della dinamica, l’esito dell’infortunio e le cause dell’evento.
Questi gli argomenti trattati:
- Esempi degli infortuni che avvengono con i soppalchi
- Gestione soppalchi e sicurezza: il decreto legislativo 81/2008
Esempi degli infortuni che avvengono con i soppalchi
Il primo caso descritto riguarda un infortunio avvenuto a Mantova nel 2002 e consistente in una caduta dall'alto in attività di movimentazione di un bancale da depositare su un soppalco (il contesto è quello dell’ industria alimentare).
Durante “la movimentazione di un bancale di bobine per il confezionamento dei prodotti al di sopra di un piccolo solaio in latero-cemento (ad uso servizi igienici e spogliatoio di reparto), un operaio, addetto alla conduzione dei carrelli elevatori, cade dal “soppalco” durante l’accomodamento del bancale stesso”. La conseguenza è la frattura della clavicola sinistra e contusioni varie.
Perché è avvenuto l'infortunio?
Questi alcuni determinanti dell'evento:
- “il bancale non era stato realizzato correttamente dal punto di vista del carico
- mancanza di parapetto sul solaio con accesso sicuro
- l’infortunato avrebbe dovuto almeno tentare di riprendere il bancale e riportarlo a terra (rischio, comunque, di caduta delle bobine con conseguente inutilizzo delle stesse se ammaccate sul bordo)”.
Queste le “criticità organizzative a base dell'evento”:
- uso improprio di un solaio come magazzino temporaneo di bobine
- mancanza di apposita scaffalatura per il deposito dei bancali delle bobine “iniziate” (spazi esistenti)”.
Il secondo caso descritto riguarda un infortunio avvenuto a Mantova nel 2018 e consistente, anche in questo caso, da una caduta dall’alto (da tre metri) in un’attività di movimentazione di materiale elettrico da scaricare a terra (contesto: industria manifatturiera).
Il magazziniere “doveva scaricare a terra del materiale elettrico da eliminare e depositato sul soppalco interno alla ditta e dotato di parapetti “a sfilo”. Tali opere provvisionali potevano essere smontate a mano per agevolare le fasi di scarico e carico da terra. Durante tale mansione, l’addetto si è appoggiato al parapetto che, non assicurato correttamente, si è sganciato ed ha determinato la caduta dal solaio di più di 3 metri. Il soggetto aveva frequentato corsi di formazione sui rischi specifici come previsto nel DVR, ma nulla di specifico sull’uso e manutenzione dei parapetti”. La conseguenza è stata una frattura alla testa con decesso immediato.
Questi i determinanti dell'evento:
- “uso scorretto da parte di altri lavoratori che non hanno verificato l’adeguato rimontaggio del parapetto (vizio occulto);
- utilizzo di attrezzatura (parapetti smontabili) che presentano un rischio residuo difficilmente governabile”.
Le criticità organizzative a base dell'evento:
- “mancanza di una procedura di verifica della corretta installazione dei parapetti smontabili
- omessa informazione e formazione dell’addetto al magazzino sul rischio specifico”.
Gestione soppalchi e sicurezza: il decreto legislativo 81/2008
Rimandando ad una prossima puntata della rubrica la raccolta di suggerimenti e possibili misure di prevenzione, riprendiamo oggi, dal documento dell’ATS Val Padana, alcune indicazioni normative.
Il documento non solo si sofferma sul Decreto Ministeriale del 14.1.2008, su varie ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e su alcune norme tecniche applicabili, ma riporta anche indicazioni relative al Decreto legislativo 81/2008.
Si segnala che, per ciò che riguarda i soppalchi, “gli obblighi attinenti alla loro progettazione, realizzazione, utilizzo/gestione e manutenzione, tutti sanzionati penalmente, sono contenuti” in vari articoli del Dlgs. 81/08 (Titolo II – Luoghi di lavoro):
- Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza;
- Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro”.
Articoli che – continua il documento - “in combinato disposto con gli artt. 18 comma 1 lett. d), e), f) e z) e art. 15 – Misure generali di Tutela - del medesimo D.Lgs”, riportano obblighi per il datore di lavoro “connessi all’uso e alla manutenzione dei luoghi di lavoro, luoghi di cui i soppalchi entrano normalmente a far parte”.
Si indica poi che le eventuali attrezzature e dispositivi di sicurezza (cancelli manuali, automatici e semiautomatici) ed altri dispositivi, sono, invece, “normati dal titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione Individuale”.
Il documento riporta anche alcune delle “problematiche più ricorrenti che costituiscono un preciso obbligo per il datore di lavoro:
- “La larghezza delle vie e uscite di emergenza deve essere conforme a quella prevista dalla normativa applicabile;
- L’illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro deve essere sufficiente;
- Aria salubre in quantità sufficiente;
- I luoghi di lavoro e gli impianti devono essere sottoposti a regolare manutenzione, controllo del loro funzionamento e pulitura;
- Particolare attenzione va posta ad evitare la caduta dall’alto degli utilizzatori e la caduta di qualsiasi materiale dal soppalco stesso;
- Deve essere garantita anche il corretto utilizzo delle scale di accesso;
- L’utilizzo delle baie di carico deve essere limitato a personale che abbia ricevuto opportuna formazione e le stesse;
- i rischi residui, successivamente alla valutazione dei rischi ex art. 28 e 29 del D.Lgs 81/08, devono essere oggetto di proceduralizzazione, prevedendo appositi pittogrammi e adeguata segnaletica di sicurezza”.
Si osserva poi che in alcuni casi “i solai di uffici ed altri locali di servizio, sono utilizzati, sempre nell’ottica di utilizzare tutti gli spazi a disposizione dell’azienda, come ‘locale impianti’, ove collocare compressori per l’aria compressa, condizionatori, Unità Trattamento Aria, impianti elettrici generali ovvero impianti di allarme (centraline ed affini), batterie dei server ed altre parti di impianti che taluni ritengono non necessitino di accesso frequente”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle linee guida dell’ATS Val Padana che, come indicato sopra, si soffermano ampiamente su varie ordinanze e norme tecniche ricordando anche che “a seconda delle destinazioni d’uso dei soppalchi, nonché delle loro caratteristiche dimensionali, le norme applicabili possono variare notevolmente”.
Tiziano Menduto
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