Valutazione dei rischi di una ditta di traslochi e trasporti
Ditta senza deposito merci, magazzino e con ufficio da casa
Categoria: Valutazione dei rischi. Aperta il 04/05/2018 da elena piras. Messaggi postati: 4.
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Autore | Messaggio |
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Buongiorno a tutti, una ditta di traslochi e trasporti che lavora con le pubbliche amministrazioni e i privati, ha da poco assunto 3 dipendenti con contratto a chiamata. L'azienda è costituita da 2 soci (padre e figlio) di cui il figlio è socio amministratore mentre il padre è socio lavoratore. Va da sè che il figlio ricopre il ruolo di datore di lavoro mentre il padre farà la formazione da dipendente. Non hanno un magazzino e nemmeno un ufficio, la logistica la curano da casa. Mi chiedo dunque...oltre alla valutazione dei rischi per l'attività di lavoro in esterna, va effettuata la valutazione dei rischi del lavoro da casa anche se non si tratta di un vero e proprio luogo di lavoro? Mi trovo un pò in difficoltà. Grazie a tutti Postato il 04/05/2018 alle 11:43 | |
In risposta al messaggio di elena piras: L'Art. 62 della nostra bibbia recita:Buongiorno a tutti, una ditta di traslochi e trasporti che lavora con le pubbliche amministrazioni e i privati, ha da poco assunto 3 dipendenti con contratto a chiamata. L'azienda è costituita da 2 soci (padre e figlio) di cui il figlio è socio amministratore mentre il padre è socio lavoratore. Va da sè che il figlio ricopre il ruolo di datore di lavoro mentre il padre farà la formazione da dipendente. Non hanno un magazzino e nemmeno un ufficio, la logistica la curano da casa. Mi chiedo dunque...oltre alla valutazione dei rischi per l'attività di lavoro in esterna, va effettuata la valutazione dei rischi del lavoro da casa anche se non si tratta di un vero e proprio luogo di lavoro? Mi trovo un pò in difficoltà. Grazie a tutti "Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro." A mio parere, se il recapito aziendale (che deve esistere) risulta essere l'indirizzo dell'abitazione, allora esso assume la funzione di Luogo di Lavoro, con tutti gli obblighi che ne derivano. In ogni caso sentiamo anche qualche altro parere, può darsi che nelle pieghe della legislazione italiana esista qualche comma a riguardo.. Buon lavoro Postato il 04/05/2018 alle 11:55 | |
In risposta al messaggio di Michele Rabolini: Si mi occorreva proprio una conferma in tal senso, perchè ho fatto la stessa valutazione in riferimento a quanto recita il decreto.L'Art. 62 della nostra bibbia recita: "Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro." A mio parere, se il recapito aziendale (che deve esistere) risulta essere l'indirizzo dell'abitazione, allora esso assume la funzione di Luogo di Lavoro, con tutti gli obblighi che ne derivano. In ogni caso sentiamo anche qualche altro parere, può darsi che nelle pieghe della legislazione italiana esista qualche comma a riguardo.. Buon lavoro Grazie mille per il momento. Postato il 04/05/2018 alle 12:03 | |
Il DVR va redatto per valutare i rischi, non i luoghi. quindi a mio modo di vedere il DVR deve comprendere tutte le fonti di pericolo derivanti dalla tipologia di macchine ed attrezzature utilizzare in funzione anche dei luoghi in cui sono utilizzati per valutarne quindi l'entità del rischio. nel tuo caso ad esempio il DVR andrebbe redatto anche se non vi fossero i 3 nuovi dipendenti, poichè già da prima vi era L'impresa con datore di lavoro e lavoratore. attenzione che molto probabilmente essendo impresa di trasporti e traslochi sarà necessaria la valutazione delle vibrazioni ad integrazione del documento. la maggior parte di imprese che lavorano in cantiere o svolgono servizi presso il cliente si trovano nella sua stessa dimensione aziendale, e quindi il DVR deve valutare tutti i rischi possibili nell'esecuzione delle mansioni dei lavoratori. poco importa se il lavoratore subordinato è 1 o 100. per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il " DVR semplificato" non mi sento di dare una risposta certa, poichè le variabili possono essere diverse e potrebbe non essere sufficiente adottare quel modello di documento. Postato il 08/05/2018 alle 11:42 |
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