Aggiornamento DVR, riunione periodica e formazione.
Tempi e modalita'
Categoria: RLS. Aperta il 13/11/2019 da Enoc 74. Messaggi postati: 5.
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Autore | Messaggio |
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Buongiorno, sono un RLS di un grande sito produttivo. Premetto che il DVR tra corpo centrale e allegati arriva alle mille pagine. Il datore di lavoro fissa sempre la riunione periodica a fine anno e rende il testo del DVR aggiornato disponibile una settimana prima e spesso senza gli allegati tecnici aggiornati. Per altro la formazione degli RLS e' stata fissata a dopo la riunione. Vorrei capire se e' tutto regolare poiche' io credo che l' RLS dovrebbe venire consultato prima sulla riunione periodica e che dovrebbe avere il tempo di poter visionare tutti i documenti con piu' anticipo. Grazie per i consigli. Postato il 13/11/2019 alle 14:07 | |
In risposta al messaggio di Enoc 74: Ciao, l'articolo 50 del Testo Unico delinea i diritti e i doveri del RLS. Certamente la consultazione preventiva, il coinvolgimento e la presenza nella riunione periodica sono sanciti dall'articolo in questione ma, ovviamente, i tempi non lo sono.Buongiorno, sono un RLS di un grande sito produttivo. Premetto che il DVR tra corpo centrale e allegati arriva alle mille pagine. Il datore di lavoro fissa sempre la riunione periodica a fine anno e rende il testo del DVR aggiornato disponibile una settimana prima e spesso senza gli allegati tecnici aggiornati. Per altro la formazione degli RLS e' stata fissata a dopo la riunione. Vorrei capire se e' tutto regolare poiche' io credo che l' RLS dovrebbe venire consultato prima sulla riunione periodica e che dovrebbe avere il tempo di poter visionare tutti i documenti con piu' anticipo. Grazie per i consigli. Visto che il DVR è piuttosto corposo puoi chiedere al DL di averlo con congruo anticipo, ma non esiste nessuna prescrizione in merito. Sta alla sensibilità del DL e del RSPP... "Per altro la formazione degli RLS e' stata fissata a dopo la riunione" non capisco cosa intendi. La formazione di aggiornamento RLS è annuale e dipende dalla scadenza della stessa, quindi non ha relazione con la riunione periodica. Saluti e buon lavoro! Postato il 13/11/2019 alle 15:12 | |
Il RLS deve essere preventivamente consultato non solo relativamente al DVR ( vedi art 50/81). La mancata consultazione è sanzionata ( articolo 18 comma 1 s)). La consultazione deve essere preventiva, per consentire al RLS di esprimersi in "tempi utili", anche se il suo parere non è vincolante per l'azienda. Illuminante, da questo punto di vista, la definizione di Consultazione contenuta nella UNI ISO 45001-2018. CONSULTAZIONE: Ricerca di pareri prima di prendere decisioni. Purtroppo la gestione della consultazione dei RLS è una delle maggiori evidenze dell'applicazione prettamente formale dell'81. Si faccia valere..... Postato il 13/11/2019 alle 15:38 | |
Grazie dei consigli, il fatto che un RLS non abbia fatto un aggiornamento prima di una riunione periodica non e' di per se' un reato, ma certamente anche quello denota la scarsa attenzione verso la figura stessa e e il ruolo del RLS che dovrebbe partecipare ad una riunione periodica quindi il momento principale di confronto, con tutta l' esperienza possibile.. Grazie davvero a tutti per i consigli, lo scorso anno come forma di protesta non firmai il DVR e misi a verbale che i processi non erano stati a parere mio corretti. Anche quest' anno credo che se andranno avanti nel metodo faro' lo stesso. Postato il 13/11/2019 alle 17:02 | |
In verità il mancato aggiornamento è un reato penale......... Postato il 13/11/2019 alle 17:34 |
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