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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 12 - numero 2369 di martedì 06 aprile 2010
Le responsabilita' in edilizia: RSPP, RLS e medico competente I soggetti responsabili della sicurezza nell’edilizia: compiti e responsabilità di RSPP, obblighi principali del medico competente, diritti e doveri del RLS.
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Continuiamo l’approfondimento del documento " La
valutazione dei rischi nelle costruzioni edili" - un manuale che
nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione
Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia ( C.P.T. Torino) e l’ INAIL Piemonte – nella parte relativa
ai soggetti responsabili della sicurezza.
In un precedente articolo, con specifico riferimento a quanto indicato nel Decreto
legislativo 81/2008, abbiamo affrontato ruoli, competenze e responsabilità
del datore di lavoro, del delegato alla sicurezza, del dirigente e del
preposto. Continuiamo con le figure di RSPP,
medico competente e RLS.
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Responsabile
e addetti al servizio di
prevenzione e protezione
Il manuale ci ricorda che il Servizio
di
Prevenzione e Protezione (SPP) è “l’insieme delle persone, sistemi e
mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori”: può essere
composto di
una sola persona ( RSPP) o di più persone, tra cui deve essere
individuato il responsabile.
Inoltre:
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione ( RSPP)
è “la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali
previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, designata dal datore di
lavoro, a cui
risponde, per coordinare il SPP”;
- l’Addetto del Servizio di Prevenzione Protezione (ASPP) è la persona,
sempre
in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti
dall’art. 32,
facente parte del SPP;
- la loro designazione deve avvenire “previa consultazione del RLS/RLST”
e le
loro capacità e requisiti professionali “devono essere adeguati alla
natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative”;
- tutti i componenti del SPP sono “tenuti al segreto sui processi
lavorativi di
cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni;
- il datore di lavoro può “organizzare il SPP
all’interno
dell’azienda o unità produttiva, o incaricare persone o servizi
esterni”, ricordando che nel settore
edile “il SPP interno è obbligatorio
per le aziende industriali con oltre 200 lavoratori”;
- il datore può anche scegliere di svolgere direttamente i compiti
propri del
SPP nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008: “il caso
relativo al
settore edile, in genere, risulta essere quello inerente alle aziende
artigiane
e industriali fino a 30 lavoratori”.
Veniamo ai compiti del SPP, compiti
che sono relativi:
- “all’individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- all’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di
prevenzione e
protezione oggetto della valutazione dei rischi e dei relativi sistemi
di
controllo;
- all’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
- al proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della
salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (art. 35);
- all’informazione dei lavoratori (art. 36)”.
Medico competente
È un medico
con specifici titoli e requisiti formativi e professionali (art. 38 del
D.Lgs.
81/2008) che:
- “collabora con il datore di lavoro e il RSPP alla valutazione dei
rischi a
cui sono esposti i lavoratori dell’impresa”;
- è “nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza
sanitaria” nei casi previsti dalla normativa e per tutti gli altri
compiti
previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- può essere “libero professionista, dipendente del datore di lavoro,
dipendente o collaboratore di una struttura esterna privata o pubblica
convenzionata con l’imprenditore; se è dipendente di una struttura
pubblica
l’incarico di medico competente è incompatibile con l’attività di
vigilanza”.
Vediamo quali sono gli obblighi
principali del medico competente (art. 25 del Testo Unico):
- “collaborare con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei
rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela
della
salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di
formazione
e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza,
e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programmare ed effettuare la sorveglianza
sanitaria prevista dalla normativa attraverso protocolli sanitari
definiti
in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli
indirizzi
scientifici più avanzati;
- esprimere per iscritto il giudizio
di
idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente, con
prescrizioni o
limitazioni), inidoneità temporanea o inidoneità permanente e darne
copia al
lavoratore e al datore di lavoro;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità,
una
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza
sanitaria; la cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale
presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro;
- consegnare al datore
di
lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria
in
suo possesso, nel rispetto delle disposizioni definite dal D.Lgs. 196
del 30
giugno 2003, con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro,
copia della
cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie
relative
alla sua conservazione;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche
dopo la cessazione dell’attività; fornire altresì, a richiesta,
informazioni
analoghe ai RLS;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza
sanitaria e, a richiesta, rilasciare allo stesso copia della
documentazione
sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche
previste
dalla norma, al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul loro
significato per attuare le misure per la tutela della salute e della
integrità
psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con
cadenza
diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di
una
periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai
fini della sua annotazione nel DVR”.
In particolare nei cantieri, la cui durata presunta dei lavori è
inferiore ai
200 giorni lavorativi (dove prevista la sorveglianza sanitaria) “la
visita del medico
competente agli ambienti di lavoro con caratteristiche analoghe ad
altri
già visitati e gestiti dalle stesse imprese è sostituita o
integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame
di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro
attività
i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza”.
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Il Rappresentante
dei
lavoratori per la sicurezza ( RLS),
eletto
o designato per rappresentare i lavoratori in merito alla salute e
sicurezza:
- “nelle aziende o unità
produttive
fino a 15 dipendenti è di norma eletto direttamente dai lavoratori
tra i dipendenti dell’azienda oppure è individuato per più aziende
nell’ambito
territoriale o di comparto produttivo ( RLST)”:
l’RLST
“esercita le competenze del RLS
in tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di
competenza in cui non sia stato eletto o designato il RLS”;
- nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti “è eletto o
designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda;
in assenza di queste ultime il rappresentante è eletto dai lavoratori
dell’azienda al loro interno”.
- “non può subire pregiudizio per la sua attività e a esso sono dovute
le
stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali”, ricordando che
tuttavia le sue funzioni sono incompatibili con la nomina a RSPP e ASPP.
Il manuale indica anche alcuni diritti e
doveri del RLS:
- “deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico
senza
perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi adeguati per
l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati relativi agli infortuni
contenuti in applicazioni informatiche”
- “su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve
copia del DVR
dell’impresa, anche su supporto
informatico, da consultare esclusivamente in azienda”;
- “è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice in materia di
protezione
dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003) e del segreto
industriale
relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto sui
processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle
funzioni”.
Ricordiamo infine i compiti del RLS
secondo il Testo Unico (art. 50):
- “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica
della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato in merito alla designazione del RSPP/ASPP
e
del medico competente, alla attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione (art. 37);
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione
dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti
alle
sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla
organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie
professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella
prevista
dall’art. 37;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure
di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei
lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle
autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica (art. 35);
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso
della
sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire
la
sicurezza e la salute durante il lavoro”.
Concludiamo ricordando che nel manuale - che vi invitiamo a visionare -
sono
contenute ulteriori informazioni su queste figure, anche in relazione ai requisiti professionali necessari e al percorso
formativo individuato dalla legge.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo
2
: I soggetti responsabili della sicurezza (formato PDF, 122
kB);
- La
valutazione
dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato
ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni
edizione
2009 (formato PDF, 496 kB): contiene
alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da
consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di
valutazione dei rischi.
PDC
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