Candreva dopo aver affrontato i dati relativi agli infortuni nel settore costruzioni e avere constatato che “le cause di morte nei cantieri sono le stesse di 50 anni fa”, affronta l’analisi delle singole norme del
Decreto legislativo 81/2008 corredando il documento di diverse foto esemplificative.
In modo particolare l’autore si sofferma sulle
novità relative ai ponteggi fissi, ad esempio ricordando la corrispondenza tra l’
allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e la
circolare 25/2006 o tra l’allegato XI e la
circolare 46/2000, relativa alle verifiche di sicurezza dei
ponteggi metallici fissi. Inoltre riassume le
sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e dei lavoratori per le violazioni relative ai
ponteggi.
Ad esempio si ricorda che i lavoratori rischiano l’arresto fino ad un mese o l’ammenda da 150 a 600 euro per la violazione di:
- art. 124: deposito di materiali sulle impalcature;
art. 138, cc. 3 e 4: divieto di gettare dall’alto gli elementi del
ponteggio e divieto di salire e scendere lungo i montanti.
Il documento enuncia anche altre novità dovute all’introduzione del D.Lgs. 81/2008, ad esempio:
- l’ultimo comma dell’art. 111: si dispone il divieto di assumere e somministrare
bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;
- l’art. 109: si tiene conto della Direttiva Cantieri 92/57/CEE e si enuncia che il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni;
- l’art. 117 “Lavori in prossimità di
parti attive”: si supera il limite dei 5 m (al di sotto dei quali non era consentito effettuare lavori in prossimità di
linee elettriche aeree nude), previsto dal DPR 164/56, rinviando alle norme di buona tecnica;
- l’art. 119: dispone che nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi;
- l’art. 139: limita i ponti su cavalletto ad altezze non superiori a 2 m e quindi, in coerenza con l’articolo 126 e l’allegato XVIII, tali ponti “possono non essere provvisti sui lati verso il vuoto di
parapetto”;
- l’art. 149: introduce per le paratoie e i cassoni “il rispetto di requisiti costruttivi, gli obblighi di sorveglianza diretta da parte di un preposto e l’obbligo di verifiche periodiche”.
Nel documento correlato all’intervento si possono trovare riferimenti:
- alla normativa vigente: secondo l’art. 112 del D.Lgs. 81/2008 le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro;
- alle norme tecniche;
- ai regolamenti europei in merito all’applicazione delle regole tecniche;
- ai dati sugli infortuni: dove si ricorda che il 4% di infortuni nei cantieri della Unione Europea sono dovuti a cedimenti strutturali di attrezzature provvisionali.
Si ricorda infine che il D.Lgs. 81/2008 si occupa di normativa tecnica relativa ai
ponteggi fissi all’art. 131:
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Art. 131.
Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione. |
Tiziano Menduto