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Edilizia: il processo di verifica dell’idoneità tecnico professionale
Milano, 24 Nov – Il tema della qualificazione delle imprese in edilizia e della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, è un tema rilevante in materia di sicurezza e per garantire competenze adeguate alla realizzazione dei lavori in cantiere.
Ad affrontare questi delicati temi sono le “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, un documento approvato dalla Regione Lombardia il 20 dicembre 2024 con la Deliberazione n. 3679/2024. Linee di indirizzo che hanno l’obiettivo di promuovere la “legalità” e “regolarità” dei lavoratori e favorire la riduzione degli infortuni e degli incidenti mortali nei cantieri di grandi opere.
A questo proposito nel capitolo “Idoneità tecnico professionale delle imprese e lavoratori autonomi” si evidenzia che, riguardo al tema dell’assegnazione e affidamento di opere e appalti, ai fini della sicurezza, “nella valutazione delle offerte, quando si utilizza il criterio dell’Offerta Economica più vantaggiosa (OEVP):
- può formare oggetto di autonomo criterio di valutazione l’elemento afferente alla sicurezza nel cantiere, in quanto riconducibile alla qualità delle proposte migliorative offerte dal concorrente in sede di gara, in funzione del progetto posto a base della procedura di affidamento, e fermo restando - in ogni caso - l’obbligo di adozione degli standard di sicurezza minimi di legge;
- è opportuno prevedere criteri premiali per la valutazione delle offerte, che premino la capacità degli offerenti di coinvolgere le piccole e medie imprese nella fase esecutiva e l’effettiva gestione collaborativa della filiera”.
Si indica poi che nel caso di utilizzo della procedura negoziata, “nella fase di selezione delle imprese, e nell’OEVP, quale criterio valutativo, è opportuno il principio di prossimità dell’impresa rispetto al luogo di realizzazione dei lavori, previsto dall’art. 108. comma 7 del D.Lgs n. 36/2023, considerando che una simile clausola permetterebbe, tra l’altro, un consistente risparmio energetico-ambientale (ad esempio, in relazione ai trasporti), così come - sul piano occupazionale - un notevole stimolo al tessuto economico-sociale dell’area di riferimento”.
Il capitolo si sofferma poi ampiamente sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale. Nell’articolo riprendiamo alcuni contenuti affrontando i seguenti argomenti:
- L’idoneità tecnico professionale: indicazioni normative
- L’idoneità tecnico professionale: specifici requisiti e lavoratori autonomi
- L’idoneità tecnico professionale: parte formale e parte sostanziale
L’idoneità tecnico professionale: indicazioni normative
Il documento ricorda che le modifiche normative introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 sono intervenute anche sul processo di verifica dell’idoneità tecnico professionale che il Committente “è tenuto ad eseguire ai sensi dell’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008”.
Ricordiamo che il comma 9 dell’articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo debba:
- “verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- verificare il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA”.
L’idoneità tecnico professionale: specifici requisiti e lavoratori autonomi
Il documento segnala, con riferimento all’allegato XVII del decreto 81/2008, anche altri specifici requisiti che devono essere dimostrati:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi;
- documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14”.
E i lavoratori autonomi “dovranno esibire almeno:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti;
- documento unico di regolarità contributiva”.
Inoltre, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria “verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri”.
L’idoneità tecnico professionale: parte formale e parte sostanziale
Si segnala poi che il processo di verifica dell’ idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che sono chiamati ad operare in cantiere “è tra le fasi più rilevanti per garantire la sicura e corretta esecuzione dei lavori”.
Si indica, tuttavia, che la norma pone, dunque, in capo al Committente o al Responsabile dei Lavori “un compito fondamentale ma al contempo arduo. Infatti, la verifica dell’idoneità tecnico professionale richiede competenze proprie del verificatore che, specialmente nei cantieri privati, spesso sono carenti”.
In particolare, la norma prevede “alcuni elementi formali che devono comunque e sempre essere verificati e presenti. Tali elementi, tuttavia, non possono bastare a garantire l’effettiva coerente verifica delle imprese”.
Il processo “non devo limitarsi ad un riscontro formale o documentale rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 90 ma, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, deve prevedere una idoneità sostanziale”.
In definitiva il committente “non deve verificare, solo, che l’impresa o il lavoratore autonomo cui intende affidare i lavori sia munito dei titoli previsti dalla norma ma verificare altresì la capacità tecnico professionale coerentemente al tipo di lavori da svolgere ed alle modalità con cui gli stessi devono essere eseguiti”.
Dunque il processo di verifica si deve comporre di una parte formale, “ove verrà verificato il possesso dei titoli formali, e di una parte sostanziale, dove dovrà essere verificata la capacità da parte di quell’impresa a poter svolgere i lavori affidati, o parte di essi, con le proprie risorse umane e strumentali, nonché ricevere informazioni su precedenti lavori svolti in sicurezza, anche evidenziando precedenti infortuni o esiti di accessi ispettivi che non hanno portato a provvedimenti per i quali è obbligatoria la comunicazione”.
Le linee di indirizzo ricordano che, come indicato con l’Interpello n. 7 del 02/05/2013, “il Committente o il Responsabile dei Lavori, al fine di svolgere una diligente e accurata verifica dell’idoneità tecnico professionale, ha la facoltà di richiedere ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso di documentazione o requisiti non espressamente previsti quali obbligatori nel citato allegato”.
In conclusione, il paragrafo dedicato alla verifica dell’idoneità tecnico professionale – “fermo restando quanto previsto dall’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008” e con riferimento alle opere pubbliche – ricorda che anche il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) “prevede specifiche disposizione in merito alla qualificazione degli esecutori di lavori, cui si rimanda”.
Segnaliamo, infine, gli altri argomenti trattati dal documento regionale nel capitolo “Idoneità tecnico professionale delle imprese e lavoratori autonomi”:
- la patente a crediti
- accesso di imprese e lavoratori in cantiere
- verifica della regolarità dei lavoratori
- distacco di lavoratori
- requisiti del distacco
- distacco transnazionale
- condizioni di lavoro e di occupazione durante il periodo di distacco
- durata del distacco
- obblighi del distaccante
- responsabilità solidale tra distaccante e distaccatario
- contratto di rete – distacco nazionale e codatorialità
- verifica della regolarità contributiva e della congruità della manodopera
- tesserino di riconoscimento
RTM
Scarica i documenti citati nell'articolo:
Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3679 del 20 dicembre 2024 “Approvazione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico e dello schema di accordo per la diffusione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” e “Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” a cura della Cabina di Regia relativa al Protocollo d’Intesa per il lavoro, la legalità, la sicurezza, la sostenibilità, la promozione della partecipazione e del confronto sui temi connessi a PNRR e PNC, Piano Lombardia, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, edizione 2024.I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: pietro delrio | 24/11/2025 (13:22:03) |
| bisogna chiedere anche L'Unilav del lavoratore per verificare data di assunzione o di eventuale cessazione del rapporto di lavoro. | |
| Rispondi Autore: mauro | 12/12/2025 (10:46:42) |
| Quando si tratta di lavoratori autonomi, va specificato che non si tratta di appalto, ma di contratto d'opera che sono due cose completamente diverse. | |
