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Nel mese di gennaio 2005 è stata pubblicata la legge n. 5 del 28/1/2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica".
La legge vuole assicurare la coesistenza fra colture transgeniche, convenzionali e biologiche secondo criteri che garantiscano la non contaminazione dei diversi generi, anche nel rispetto di specifici indirizzi comunitari in materia.
Il provvedimento, inoltre, sancisce il principio che le colture debbano essere praticate senza che l’esercizio di una possa compromettere lo sviluppo delle altre.
La legge prevede infine specifiche responsabilità in capo al conduttore agricolo che intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati, nonché sanzioni per chi non rispetti il divieto di impiantare colture transgeniche prima dell’adozione da parte delle Regioni dei piani di coesistenza.
Il provvedimento prevede infatti che la data per l’avvio delle coltivazioni OGM a fini agricoli sarà variabile da regione a regione.
Queste le nuove disposizioni legislative sugli OGM, ma cosa sono gli OGM? Quali i rischi ed i vantaggi di queste culture?
Un breve opuscolo, curato dall’Arpa Veneto, riporta una sintetica risposta a queste ed altre domande sull’argomento.
Si tratta di una raccolta di schede informative, rivolte ai non addetti ai lavori.
Realizzata nel marzo 2004, la pubblicazione non riporta gli aggiornamenti legislativi relativi alla coltivazione degli OGM, che abbiamo sopra descritto.
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"A proposito di...OGM"
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Nel mese di gennaio 2005 è stata pubblicata la legge n. 5 del 28/1/2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica".
La legge vuole assicurare la coesistenza fra colture transgeniche, convenzionali e biologiche secondo criteri che garantiscano la non contaminazione dei diversi generi, anche nel rispetto di specifici indirizzi comunitari in materia.
Il provvedimento, inoltre, sancisce il principio che le colture debbano essere praticate senza che l’esercizio di una possa compromettere lo sviluppo delle altre.
La legge prevede infine specifiche responsabilità in capo al conduttore agricolo che intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati, nonché sanzioni per chi non rispetti il divieto di impiantare colture transgeniche prima dell’adozione da parte delle Regioni dei piani di coesistenza.
Il provvedimento prevede infatti che la data per l’avvio delle coltivazioni OGM a fini agricoli sarà variabile da regione a regione.
Queste le nuove disposizioni legislative sugli OGM, ma cosa sono gli OGM? Quali i rischi ed i vantaggi di queste culture?
Un breve opuscolo, curato dall’Arpa Veneto, riporta una sintetica risposta a queste ed altre domande sull’argomento.
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Realizzata nel marzo 2004, la pubblicazione non riporta gli aggiornamenti legislativi relativi alla coltivazione degli OGM, che abbiamo sopra descritto.
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