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Sicurezza sul lavoro, Corte Conti: manca sistema unico condivisione dati

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 44/2025/G, l’analisi sull’azione di vigilanzasvolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro in materia di salute e sicurezza in ambito professionale, nel triennio 2022-2024.
Ad oggi, specifica la Corte, l’assetto normativo che, in origine, individuava l’Ispettorato come Agenzia unica, con titolarità esclusiva dei servizi ispettivi e piena autonomia organizzativo-contabile, appare evolutosi secondo nuove, intervenute esigenze, orientate a non indebolire, da un lato, il contrasto all'evasione contributiva e assicurativa e mantenere, dall’altro, la vigilanza attiva sul rispetto della legislazione sociale. L’assenza, inoltre, di un sistema unico di condivisione dei dati tra gli istituti deputati alla vigilanza, presupposto fondamentale per l’esercizio di una corretta funzione di coordinamento, rende di primaria importanza il completamento dei sistemi operativi già avviati (Sinp e MiniSinp) e l’entrata in funzione del Portale nazionale del sommerso che potrebbe, in futuro, risolvere questa criticità gestionale.
Sul versante finanziario, la Corte ha raccomandato l’adozione di misure tese a snellire il meccanismo di trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato a quello dell’Ispettorato, rimarcando l’importanza di limitare i vincoli di destinazione esistenti, per un utilizzo delle risorse finalizzato non solo alla prevenzione, ma anche alla copertura delle carenze di personale e alla migliore organizzazione dell’Ispettorato stesso.
Tra gli interventi legislativi auspicati, infine, dalla magistratura contabile, si dovrebbe consentire l’assunzione non solo di personale ispettivo tecnico, ma anche di personale amministrativo, per riservare in via esclusiva il primo ai propri compiti istituzionali, prevedendo, inoltre, un più equo rapporto tra retribuzione e complessità della funzione svolta, per aumentare l’attrattività del ruolo stesso dell’ispettore del lavoro.
La sintesi della relazione
La presente relazione riferisce in merito all’esito dell’istruttoria avviata in ossequio al Programma annuale n. 3/2022 di questa Sezione, con la finalità specifica di verificare l’operato dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) sotto il profilo dell’azione svolta nell’attività di vigilanza c.d. “tecnica” riferita alla salute e sicurezza del lavoro.
L’Inl, istituito con il d.lgs. n. 149/2015, è stato sottoposto dall’art. 1, c. 5, al controllo della Corte dei conti, ai sensi del c. 4 dell’art. 3 della l.n. 20/1994, articolo, assai di recente, integralmente sostituito, dal d.l. n. 25/2025 convertito dalla l. n. 69/2025 con la previsione, all’art. 11-bis, di una diversa modalità di controllo, continuativo sulla gestione finanziaria dell’Ispettorato, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 259/1958. La Sezione, in ogni caso, relaziona, in questa sede, sugli esiti dell’istruttoria, avviata e conclusa sotto la vigenza dell’originario testo dell’art. 1 del d.lgs. n. 149/2015, sull’attività di vigilanza dell’Inl nel periodo 2022 -2024.
Nello specifico, in conformità con le direttive emanate dal Mlps, l’Ispettorato esercita e coordina su tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. “vigilanza tecnica”), estesa a tutti i settori dell’attività lavorativa e sull’applicazione dell’intera legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A sostegno e completamento delle funzioni di vigilanza svolge anche attività di natura propriamente ispettiva, attribuzione che condivide con altri soggetti.
Ricostruita la panoramica d’insieme della natura dell’Inl e dei complessi poteri, nel quadro delle relazioni con altri organismi deputati alla vigilanza ispettiva, l’attenzione della Sezione si è concentrata sull’attività concretamente espletata in materia di salute e sicurezza del lavoro nelle diverse articolazioni, centrale e periferica. Sono stati, pertanto, oggetto di esame i risultati della complessa attività sanzionatoria di vigilanza ottenuti nell’arco temporale oggetto della presente relazione. In tale ambito, la Sezione ha preso atto di quanto rappresentato dall’amministrazione, rilevando un’azione coerente con gli obiettivi fissati ed un’attività in crescita.
Dal punto di vista finanziario è stato oggetto di esame la gestione delle c.d. entrate proprie ed entrate riassegnabili, dovute le prime ad introiti prodotti nel bilancio dell’Inl dalle sanzioni pecuniarie irrogate sui luoghi di lavoro per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che l’Ispettorato ammette a pagare in sede amministrativa o che il datore di lavoro deve pagare a seguito del provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia giuslavoristica o in materia di salute e sicurezza per ottenere la revoca del provvedimento, più di recente estese anche a quelle derivanti dalle violazioni in materia di patente a crediti; le seconde a particolari norme di legge che ne prevedono vincoli, assai dettagliati, di utilizzo.
Sotto questo profilo sono stati posti in rassegna, oltre al complesso quadro normativo, e al meccanismo di incasso di tali entrate da parte dell’Inl, anche la ricostruzione degli ingenti importi confluiti nel periodo 2021-2024. Sono stati verificati, altresì, gli utilizzi di tali entrate e la rigidità dei vincoli che vi sottendono, che impongono motivate riflessioni sull’eventuale, ovviamente normativo, ampliamento della destinazione degli stessi.
Fonte: Corte dei Conti

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Pubblica un commento
Rispondi Autore: Domenico ![]() | 02/07/2025 (10:18:03) |
Questa analisi della Corte dei Conti , in teoria eseguita per verificare il corretto utilizzo dei fondi statali per la sicurezza, dimostra in pratica che attualmente l'INL non è in grado di assicurare, non per propria colpa ma per l'impostazione giudica ricevuta, un concreto controllo in campo a vantaggio della prevenzione infortuni. Il problema più elevato è questo: chi potrà o dovrebbe tenere conto e adempiere a quanto afferma e propone la Corte dei Conti? |