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Ritardato pagamento della sanzione ridotta ed estinzione dei reati ex d. lgs. 758/1994

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Vigilanza e controllo

08/04/2008

Il ritardato pagamento della sanzione ridotta in sede amministrativa ex d. lgs. n. 758/1994 per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro non è idoneo ad estinguere i reati. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
In questa sentenza la Corte di Cassazione ribadisce quanto già dalla stessa affermato in passato e cioè che l'estinzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, secondo le procedure fissate dal D. Lgs. n. 758/1994, si realizza solo dopo l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e dopo il pagamento entro i termini della relativa sanzione ridotta.
 
Nel caso della sentenza in esame il direttore dei servizi tecnici e manutentivi di un Comune, esercente la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati comunali, era stato condannato con le attenuanti generiche alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per i reati previsti dagli articoli 267 e 328 del D.P.R. n. 547/1955 e dall’articolo 7 del D.P.R. n. 303/1956 per aver omesso di adeguare l'impianto elettrico di un edificio comunale alle norme tecniche del CEI (Legge n. 46 del 1990), di curare che l'impianto di terra posto a protezione della struttura elettrica fosse omologato e verificato dall'ISPESL e di effettuare la manutenzione degli infissi a bilanciere esistenti nel detto istituto i quali all’atto della ispezione dei tecnici della ASL erano risultati bloccati e non movimentabili dal personale.
 
Al contravventore, così come previsto dal D. Lgs. n. 758/1994, veniva assegnato un termine per l'adeguamento alle prescrizioni e lo stesso, invitato, dopo che è stata accertata la eliminazione delle violazioni, a pagare le sanzioni amministrative entro i trenta giorni successivi non avrebbe nella sostanza adempiuto. Il versamento della somma, infatti, è risultato essere stato fatto solo successivamente alla data fissata, per l'effetto di un provvedimento del Sindaco del Comune con il quale era stato disposto il pagamento, e quindi lo stesso non è stato considerato dal Tribunale equipollente al pagamento richiesto né idoneo ad estinguere i reati.
 
Il contravventore ricorreva alla Corte di Cassazione sostenendo che si era attivato per ottenere il provvedimento sindacale, emesso tra l’altro tempestivamente, e che perciò l'omesso versamento nei termini previsti non era imputabile a lui ma all'Ufficio Ragioneria del Comune e poneva in evidenza, altresì, una illogicità motivazionale nella sentenza nel punto in cui, pur dando atto che il versamento avvenuto fuori termine era stato dovuto ad una condotta non direttamente imputabile a lui, lo aveva lo stesso riconosciuto colpevole.
 

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La Corte di Cassazione ha comunque rigettato il ricorso confermando la condanna dell’imputato. “Premesso – sostiene la Corte Suprema - che le cause estintive del reato comportavano, nel caso di specie, l'adempimento delle prescrizioni e il pagamento della sanzione amministrativa, è un fatto come l'imputato, pur avendo adempiuto alle prescrizioni, non ha tempestivamente eseguito, con le modalità e nei tempi previsti dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994 articolo 21 comma 2, il relativo pagamento, che, astrattamente, gravava, non già sul Comune di C., ma sull'imputato - soggetto attivo dell'illecito perché, nella sua qualità di direttore dei servizi tecnici e manutentivi del Comune di C., era il solo garante dell'attuazione delle misure di sicurezza del lavoro in quella specifica e circostanziata situazione; e quindi il solo responsabile”.
 
La Sez. III poi, pur avendo preso atto che il Sindaco aveva provveduto, ritualmente e nei tempi previsti, ad indicare le modalità con le quali provvedere al pagamento della disposta sanzione amministrativa riferendolo ai competenti capitali di spesa, ha sostenuto che a questo atto non può attribuirsi il valore di un'attestazione di pagamento.
 
La circostanza, poi – conclude la Corte - che il ritardo nel pagamento sia dipeso da una condotta concomitante sul piano della mera esenzione dell'adempimento dei responsabili di altri Uffici è irrilevante: perché il solo responsabile - nel contesto dell'adempimento di un atto “complesso”, demandato ai compiti di funzionari diversi - è il soggetto al quale, per legge, è demandato l'adempimento degli obblighi connessi ad una specifica e impugnabile posizione di garanzia”.
 
Già in passato la stessa Sez. III della Corte di Cassazione aveva avuto modo di esprimersi in tal senso nella Sentenza n. 23921 del 30 maggio 2003 *. In tale sentenza la Suprema Corte, alla quale aveva fatto ricorso il P. M. a seguito dell’assoluzione del contravventore da parte del Tribunale, aveva avuto modo di precisare che il termine per il versamento della sanzione ridotta è perentorio e che l'estinzione del reato si perfeziona solo se il pagamento della sanzione stessa sia stato effettuato nei termini ed affermava, inoltre, che "la fattispecie estintiva in questione è “formazione progressiva”, e si realizza all'atto della compiuta verificazione, in tutte le sue fasi e passaggi, dei provvedimenti ed adempimenti indicati dagli artt. 20 e segg. D. Lgs. cit., ultimo dei quali il tempestivo pagamento con il quale si perfeziona".
In quest’ultima circostanza la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata e rinviava gli atti al Tribunale.
 


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Rispondi Autore: Mimmo Didonna - likes: 0
09/04/2008 (11:43)
Ho letto con attenzione sia la sentenza e sia il commento alla sentenza in questione (ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa e quindi non depenalizzazione del reato)e condivido il tutto.
Purtroppo nessuno ha evidenziato una questione molto importante e che non credevo che succedesse.
La sanzione amministrativa, comminata al direttore dei servizi tecnici e manutentivi del comune per responsabilità personali derivanti da inadempienze a obblighi di legge in materia di igiene e sicurezza (quindi con ripercussioni negative sulla salute e sicurezza dei cittadini di quel comune), E' STATA PAGATA CON I SOLDI DEL COMUNE (provvedimento del sindaco che ordinava all'Ufficio ragioneria di pagare la sanzione amministrativa comminata al direttore dei servizi tecnici del comune per essere stato inadempiente di norme).
Veramente assurdo, i cittadini e lavoratori di quel comune, non solo hanno subito gli effetti negativi dell'inadempienza ma hanno dovuto pagare (tasse e tributi comunali e statali) la multa che doveva pagare di tasca propria i direttore inadempiente. Ma la Corte dei Conti che fa? nessuno la interpella? Veramente assurdo. In questo modo, finchè i cittadini pagheranno, i dipendenti pubblici non faranno mai il proprio dovere in quanto erroneamente agli altri vengono fatti pagare le loro multe.
Mi piacerebbe sapere qual'è il comune interessato in modo tale che si possa interpellarlo per la "intelligente" trovata oltre che dare uno stop a tale illecita pratica.
Mimmo DIDONNA

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