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INL: locali sotterranei e semisotterranei, comunicazioni e vigilanza

Roma, 17 Lug - Come ricordato nell’articolo “ Disposizioni in materia di lavoro: modifiche al decreto 81 e nuova nota INL”, la legge n. 203/2024 - pubblicata in data 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025 – ha modificato i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 81/2008 arrivando a consentire, in deroga a quanto riportato al comma 1, l'uso lavorativo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
In particolare, il comma 2 indica che “è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. E per questa deroga “il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali”, allegando adeguata documentazione individuata “con apposita circolare dell'Ispettorato, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2”.
I locali (comma 3) “potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione” e qualora “l'ufficio territoriale dell'Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'Ufficio medesimo” (comma 3).
Sul tema, e per fornire ai propri ispettori precisazioni e indicazioni operative in ordine all’espletamento dei controlli in materia di locali interrati e seminterrati, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) ha recentemente emanato – dopo altre note precedenti ( nota n. 9740 del 30 Dicembre 2024, nota n. 811 del 29 gennaio 2025, nota n. 4867 del 29 maggio 2025, …) – una nuova nota, la nota n. 5945 dell’8 luglio 2025 che ha in oggetto “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli”.
Per presentare la Nota ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Locali chiusi sotterranei o semisotterranei: definizioni
- Locali chiusi sotterranei o semisotterranei: comunicazioni in deroga
- Locali chiusi sotterranei o semisotterranei: attività di vigilanza
Locali chiusi sotterranei o semisotterranei: definizioni
Si indica che facendo seguito alla Nota INL prot. n. 811 del 29 gennaio 2025, con la quale sono state fornite le prime indicazioni in merito alla modifica dei commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. 81/2008, si forniscono ora “alcune precisazioni e indicazioni operative in ordine all’espletamento dei controlli”.
Sono riportate alcune definizioni.
Si segnala che, in realtà, riguardo alla definizione di locale interrato e seminterrato si “sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento, tenuto conto anche dell’Intesa tra Governo, Regioni e Comuni circa l'adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che considera:
- Piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
- Piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio”.
E conseguentemente, riguardo alla “Comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008”, nel constatare “che il regolamento edilizio-tipo non è stato uniformemente recepito su tutto territorio nazionale, si rende necessario che ogni singola Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l’individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, faccia riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza”.
Si indica poi che “i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, etc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente siano da ritenersi esentati dalla presentazione della Comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008”.
Locali chiusi sotterranei o semisotterranei: comunicazioni in deroga
La nota INL si sofferma poi sulla comunicazione (ricordiamo che allegato alla nota è presente un “modulo di comunicazione in deroga”).
Si ricorda che le comunicazioni in questione “dovranno essere assegnate al Processo Servizi all’Utenza al fine esclusivo di una verifica circa la completezza formale delle varie dichiarazioni/asseverazioni accluse nella preordinata modulistica (obbligatoria) e individuate con nota INL prot. n. 811 del 29/01/2025”. E in tal senso – continua la nota - sarà dunque sufficiente “verificare la presenza dei seguenti elementi” come indicato nella seguente tabella che riprendiamo dalla nota:
Si indica poi che la relazione dovrà contenere “la descrizione del tipo di attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente. Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all’emissione di agenti nocivi”.
Si ricorda che laddove la Comunicazione in deroga “risulti carente o incompleta della necessaria documentazione, l’Ispettorato che ha ricevuto la comunicazione procederà, entro i 30 gg dalla presentazione della stessa, alla richiesta di “ulteriori informazioni” di cui all’art. 65 co. 3 del d.lgs. 81/2008, comunicando i termini entro i quali dovrà essere fornito il riscontro richiesto e comunicando, contemporaneamente, il diniego all’uso dei locali medesimi”. E una volta verificata la regolarità formale della comunicazione - anche a seguito di integrazione della “documentazione inizialmente carente - il Processo Servizi all’Utenza trasmetterà la stessa comunicazione al Processo Vigilanza tecnica segnalando:
- le comunicazioni formalmente corrette;
- le comunicazioni successivamente integrate;
- le comunicazioni rispetto alle quali non sono pervenute le integrazioni richieste.
Si segnala anche che la totalità delle comunicazioni pervenute potrà “essere oggetto di eventuale approfondimento da parte del Processo Vigilanza tecnica, il quale provvederà a programmare accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano riscontrato la richiesta di integrazione documentale e valuterà accertamenti a campione riferiti prioritariamente alle comunicazioni inizialmente carenti e alle attività di cui al punto 1.1 della Circolare INL prot. n. 811 del 29/01/2025:
- verniciatura;
- processi di saldatura;
- uso di minerali a spruzzo;
- uso di solventi e collanti non ad acqua;
- ricarica di batterie;
- lavorazione di materie plastiche a caldo;
- officine con prova motori;
- falegnamerie;
- tinto-lavanderie;
- sviluppo e stampa;
- tipografia.
Locali chiusi sotterranei o semisotterranei: attività di vigilanza
Infine, riguardo all’attività di vigilanza, si ricorda quanto contenuto nell’articolo 65 e si forniscono “indicazioni, con riferimento alle ipotesi prospettate e di seguito riportate, qualora durante l’accesso ispettivo emerga la presunta ‘non veridicità’ della sussistenza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell’attività”.
Sono riportati alcuni casi.
Caso 1: “dichiarazione non veritiera
L’ufficio riterrà non veritiera una dichiarazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- emissioni di agenti nocivi,
- non idonee condizioni di aerazione,
- non idonee condizioni di illuminazione,
- non idonee condizioni di microclima”.
Si indica che “per quanto concerne invece l’eventuale mancato rispetto dei requisiti dell’allegato IV del d.lgs. n. 81/2008, in quanto applicabili, dovrà ritenersi non veritiera la dichiarazione in presenza di violazioni di più precetti rientranti nelle categorie omogenee 1.5, 1.6, 1.7 (almeno due precetti in almeno due diverse categorie). Pertanto, l’Ufficio dovrà procedere:
- alla notizia di reato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei confronti del richiedente, in quanto l’art. 76 del menzionato decreto prevede una responsabilità penale per i soggetti privati che rilasciano dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso;
- alla contestazione della violazione ai sensi dell’art. 65 co. 1 del d.lgs. n. 81/2008, imponendo tramite verbale di prescrizione l’interruzione delle lavorazioni vietate.
Rimandiamo alla lettura integrale della nota che fa riferimento anche ad altri due casi:
- Caso 2: mancato rispetto di uno o più requisiti di cui all’allegato IV del d.lgs. n. 81/2008 (ad eccezione delle categorie omogenee 1.5, 1.6 e 1.7), in quanto applicabili
- Caso 3: evidenza di una o più asseverazioni non veritiere
Si sottolinea, infine, che, “qualora l’Organo di vigilanza, diverso dall’INL, accerti il mancato rispetto di quanto sancito all’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, dovrà darne opportuna comunicazione all’ITL/IAM territorialmente competente”.
Ricordiamo ancora che insieme alla nota n. 5945 dell’8 luglio 2025 è fornito anche il “Modello-Variazione Lavori in deroga”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa e i documenti citati:
LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 - Disposizioni in materia di lavoro.

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