Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

SGSL nelle micro imprese: pianificazione e definizione dei compiti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione del rischio incendio

20/04/2012

Uno strumento a supporto del datore di lavoro delle micro e piccole imprese per verificare il livello di implementazione di un sistema di gestione della sicurezza. La fase di pianificazione e la definizione dei compiti e delle responsabilità.

 
Roma, 20 Apr – Con riferimento all’importanza assunta nella normativa vigente dai sistemi di gestione della sicurezza (SGSL) e alla necessità per le piccole e medie imprese di un ausilio per l’adozione di SGSL e per la gestione della sicurezza, torniamo a parlare del documento “ Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Queste check-list di autovalutazione - elaborate da ITACA  (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) nell’ambito del Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti” – sono una prima tappa intermedia per aiutare le imprese verso una corretta “valutazione del grado di applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 81/2008 e degli elementi tipici di un SGSL nella propria organizzazione”.


Pubblicità
Upgrade a Easygest 3.0 da versioni 2.x
Upgrade a versione Easygest Sicurezza e Ambiente 3.0 per i possessori di Easygest Safety 2.x

Ci soffermiamo su alcune indicazioni che si possono trarre dalla check-list in merito alla pianificazione e alla definizione dei compiti e delle responsabilità.
Il documento, che vi consigliamo di leggere, riporta per ogni domanda sia le motivazioni (relative alla normativa), che le sanzioni generate dall’inadempienza e gli elementi del sistema di gestione che risultano esimenti ai fini della responsabilità amministrativa delle imprese.
 
Riguardo alla fase di pianificazione il documento sottolinea che gli obiettivi generali espressi nella politica della sicurezza devono tradursi in obiettivi specifici.
Si ricorda in questo caso la sanzione (ammenda da 2.000 a 4.000 euro) riferita alla mancata individuazione nel DVR del programma delle misure di prevenzione e protezione attuate.
Inoltre sono stati definiti gli obiettivi specifici congruenti con la politica? E per ogni obiettivo specifico è stato definito un programma di attuazione con tempi, priorità, ruoli, responsabilità e procedure?
Riguardo a quest’ultimo punto, importante anche in riferimento alla responsabilità amministrativa, si ricorda che “gli obiettivi di miglioramento sono fondamentali per definire il programma di miglioramento richiesto dal DVR”.
 
Estrapoliamo dal documento altre indicazioni relative alla fase di pianificazione.
Ad esempio è necessario:
- definire procedure e/o prassi per l’attuazione dei programmi;
- quantificare gli obiettivi specifici di SSL (es. numero di ore di infortunio /anno, numero infortuni/anno, ecc.);
- per la realizzazione degli obiettivi specifici di SSL fare dei piani e/o programmi, nei quali sono individuate le relative modalità di attuazione (anche questo è uno degli elementi del sistema di gestione che risultano esimenti ai fini della responsabilità amministrativa delle imprese);
- che gli obiettivi ed i relativi piani/programmi per la SSL siano coerenti con i risultati della valutazione dei rischi per la SSL e con le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate;
- che le procedure organizzative/operative necessarie alla gestione della attività dell’azienda comprendano le necessarie indicazioni in materia di salute e sicurezza;
- definire obiettivi “di mantenimento” ovvero obiettivi necessari a garantire il mantenimento, nel tempo, delle misure valutate idonee ed adeguate;
- definire obiettivi “di miglioramento” ovvero obiettivi necessari a garantire, nel tempo, il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- che al momento della definizione di ciascun obiettivo siano stati determinati: il programma con eventuali obiettivi intermedi, ove necessari; i criteri di valutazione per dimostrarne l’effettivo raggiungimento; le modalità di verifica dell’effettivo raggiungimento; le risorse assegnate (umane, economiche e di attrezzature);  i lavoratori coinvolti nella sua realizzazione con i compiti e le responsabilità relative;
- che il processo di valutazione dei rischi sia stato pianificato;
- il Ddl, previa consultazione dei lavoratori e/o RLS/RLST, abbia effettuato la valutazione dei rischi e la predisposizione del Documento di valutazione (sono varie le sanzioni riportate relativamente a questo punto);
- che, nell’ipotesi che il datore di lavoro abbia fatto l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le aziende con meno di 10 dipendenti, sia stata valutata l'opportunità di elaborare il DVR (esimente dalla responsabilità amministrativa);
- sia stato effettuato correttamente il computo dei lavoratori;
- che nella pianificazione del SGSL siano stati presi in considerazione anche eventuali lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi, lavoratori di imprese subappaltatrici e visitatori occasionali;
- che i risultati della pianificazione siano documentati;
- che l’azienda abbia stabilito e mantenga aggiornate le procedure per identificare le possibili situazioni di emergenza e per rispondere attivamente al verificarsi di tali situazioni, per prevenire e limitare al massimo la probabilità del verificarsi di infortuni o malattie professionali (esimente dalla responsabilità amministrativa);
- che l’azienda abbia predisposto piani e procedure per la gestione delle emergenze;
- che l’azienda abbia riesaminato e revisionato in base all’esperienza acquisita tali piani e procedure;
- che questo riesame sia stato effettuato dopo il verificarsi di un’emergenza;
- che l’organizzazione effettui periodicamente, prove delle sue procedure di emergenza.
 
Inoltre nella valutazione del rischio il DdL ha:
-  “definito le modalità di tenuta e di periodico aggiornamento?
-  tenuto conto sia dell’attività lavorativa ordinaria che di quella straordinaria, comprese le situazioni di emergenza?
-  tenuto conto delle interferenze con le attività lavorative svolte del personale che ha accesso al luogo di lavoro (inclusi lavoratori con contratto atipico, ecc.)?
-  tenuto conto di tutto il personale (inclusi fornitori, visitatori, ecc.), che ha accesso al luogo di lavoro?
-  tenuto conto dei luoghi di lavoro e dei metodi di lavoro, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze utilizzate (sia quelle proprie dell’azienda sia quelle che vengono fornite da ditte esterne)?
-  identificato le misure di prevenzione e protezione adottate per il controllo dei rischi, incluse quelle previste da specifiche norme di legge?”.
 
Senza dimenticare - anche questo è un punto “esimente dalla responsabilità amministrativa” - che devono essere pianificate le seguenti attività:
-  “identificazione, accesso, adeguamento e diffusione di prescrizioni di legge, regolamenti e accordi sottoscritti che trovano applicazione nella realtà aziendale specifica;
-  definizione e adozione delle misure di prevenzione e protezione;
-  introduzione e/o modifiche di macchine, impianti, posti e cicli di lavoro, processi produttivi, sostanze e preparati pericolosi utilizzati tenendo conto degli aspetti di SSL;
-  gestione delle emergenze;
-  gestione della documentazione del SGSL (es. DVR, procedure, manuali d’uso e manutenzione, schede di sicurezza, ecc.);
-  informazione, formazione e addestramento;
-  coinvolgimento del personale e/o dei suoi rappresentanti;
-  comunicazione interna ed esterna;
-  realizzazione delle misure di controllo;
-  monitoraggio delle prestazioni e del sistema e la sua effettuazione;
-  definizione e attuazione di azioni preventive e correttive;
-  riesame del SGSL”. 
 
Infine riportiamo brevemente le domande della check-list relative alla definizione dei compiti e delle responsabilità:
- sono state definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza?
- è stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o, in alternativa, i compiti del RSPP sono svolti direttamente dal datore di lavoro? 
- sono stati designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza?
- è stato nominato il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.?
- la definizione delle responsabilità in materia di sicurezza tiene conto delle competenze professionali e ruoli dei singoli lavoratori nel sistema organizzativo aziendale?
- la definizione dei ruoli e compiti in materia di sicurezza è stata comunicata ai lavoratori?
- il personale è informato su chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici (RSPP, RLS/RLST, Responsabili e addetti per le emergenze, Medico competente, se previsto)?
- la definizione dei compiti e ruoli in materia di sicurezza è stata condivisa ed accettata dai lavoratori e/o RLS/RLST?
- il Datore di Lavoro ha individuato all’interno dell’azienda un soggetto, dotato di adeguata capacità ed autorità a cui affidare in tutto o in parte il compito di coordinare e verificare il SGSL? Il documento ricorda che generalmente nelle aziende di piccole dimensioni il gestore del SGSL coincide con il RSPP. “Tuttavia, non è stata fatta una stretta correlazione tra il ‘gestore’ del SGSL con l’RSPP perché si potrebbe verificare il caso che il DdL svolga le funzione del servizio di prevenzione e protezione e che, magari, affidi il SGSL ad un’altra persona più esperta, ad esempio il responsabile SGQ”;
- i compiti in materia di prevenzione sono stati documentati e formalizzati secondo le modalità in essere nell’organizzazione e secondo quanto disposto dalle leggi vigenti?
- il datore di lavoro ha assunto la responsabilità di effettuare la valutazione dei rischi? E di definire la struttura organizzativa, compresa la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e l’assegnazione delle connesse responsabilità?
 
Senza dimenticare che il vertice aziendale (titolare o dirigente) deve assumere la responsabilità di definire:
- gli obiettivi di mantenimento e di miglioramento;
- le risorse, incluse quelle tecniche ed economiche, finalizzate alla realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi.
 
 
Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, “ Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, documento elaborato nell’ambito del Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti” con il coordinamento dell’ing. Marco Masi - Regione Toscana (formato PDF, 683 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!