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Prevenzione incendi: i tre decreti che sostituiranno il DM 10 marzo 1998

Prevenzione incendi: i tre decreti che sostituiranno il DM 10 marzo 1998

Autore: Ufficio Stampa

Categoria: Valutazione del rischio incendio

13/04/2022

Approvati i tre provvedimenti che danno attuazione al D.Lgs. n. 81/2008 ridefinendo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Gli strumenti per la gestione della sicurezza antincendio.

Prevenzione incendi: i tre decreti che sostituiranno il DM 10 marzo 1998

Approvati i tre provvedimenti che danno attuazione al D.Lgs. n. 81/2008 ridefinendo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Gli strumenti per la gestione della sicurezza antincendio.

Il Decreto Legislativo 81/2008 all’articolo 46 ricorda che la prevenzione incendi è una ‘funzione di preminente interesse pubblico’ e segnala, al comma 3 dell’articolo, che in relazione ai fattori di rischio devono essere adottati nuovi decreti per sostituire le disposizioni in materia del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

 

Questi i nuovi decreti approvati e adottati:

  • Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
  • Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
  • Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Con l’entrata in vigore del decreto del 3 settembre 2021, che avverrà il 29 ottobre 2022, sarà definitivamente abrogato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

 

A causa di tutti questi cambiamenti è necessario approfondire quali saranno gli obblighi dei datori di lavoro per il prossimo futuro.

 

Quali sono le indicazioni e gli obblighi correlati ai nuovi decreti? Esistono strumenti informatici che permettono ai tecnici di adempiere alla gestione della sicurezza antincendio?

 

Le novità dei decreti in materia di gestione della sicurezza antincendio

Prevenzione incendi: come gestire la sicurezza con Blumatica Antincendio

 

Le novità dei decreti in materia di gestione della sicurezza antincendio

Il Decreto 1 settembre 2021, definito come Decreto controlli, entra in vigore il 25 settembre 2022 ed indica sia i requisiti che devono possedere i tecnici manutentori sia i criteri generali per il controllo degli apprestamenti antincendio. Manutenzione e controllo di impianti ed attrezzature vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo l'Allegato II che definisce le "Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato" individuando anche i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione.

 

Quali sono i compiti del manutentore qualificato?

Relazionarsi con il datore di lavoro è fondamentale per coordinare le attività da eseguire con particolare riferimento a:

  • controlli documentali;
  • controlli visivi e di integrità dei componenti;
  • controlli funzionali, manuali o strumentali;
  • registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
  • manutenzione degli apprestamenti secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente.

 

Il Decreto 2 settembre 2021, definito decreto GSA, entra in vigore il 4 ottobre 2022 e riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

Oltre a confermare l'obbligo da parte del datore di lavoro circa l'adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, il decreto specifica anche i contenuti di informazione e di formazione antincendio da destinare ai lavoratori.

 

Nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o quelli aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere il piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, conforme all'Allegato II. Negli altri luoghi, le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

 

Inoltre il datore di lavoro designa gli addetti alla gestione delle emergenze che vengono formati in base ai nuovi criteri e da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto. Finora non era prevista una specifica periodicità per l'aggiornamento formativo di queste figure della sicurezza che ora è da svolgersi ogni 5 anni.

 

Il Decreto 3 settembre 2021, che entra in vigore il 29 ottobre 2022 ed è denominato decreto Mini Codice, è relativo ai criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. I cantieri sono esclusi.

 

Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio?

  • Luoghi con attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco o non dotati di specifica regola tecnica verticale;
  • luoghi con affollamento complessivo minore o uguale 100 occupanti.

 

In queste realtà la valutazione del rischio semplificata prevede:

  • l'individuazione dei pericoli d'incendio;
  • la descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
  • l'individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
  • l'individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

 

Prevenzione incendi: come gestire la sicurezza con Blumatica Antincendio

Per favorire un’adeguata gestione della sicurezza antincendio, Blumatica ha sviluppato dei prodotti specifici per la redazione del Documento di Valutazione del Rischio Incendio e del Piano di Emergenza ed Evacuazione con la gestione avanzata dei controlli dei diversi apprestamenti antincendio, il dimensionamento e il disegno interattivo degli stessi.

 

 

Il software “ Blumatica Antincendio” permette una valutazione analitica del rischio incendio e relativa gestione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del Testo Unico di Prevenzione Incendi (Decreto Ministeriale 3 Agosto 2015 e s.m.i.).

 

 

Alcuni vantaggi di Blumatica Antincendio:

  • Rigore scientifico nella valutazione analitica
  • Massima flessibilità per il calcolo del carico di incendio. Blumatica Antincendio è il primo software che considera anche merci e arredi oltre ai materiali combustibili. È il primo a consentire anche un calcolo semplificato orientativo per attività e a valutare il contributo degli elementi strutturali in legno laddove necessario
  • Semplicità d’uso grazie ad interfacce che ti guidano per una corretta procedura di analisi
  • Integrazione con il piano di emergenza ed evacuazione

 

L'aggiornamento ai nuovi decreti avverrà prima dell'entrata in vigore in quanto le novità impatterebbero con la gestione attuale, ad esempio con le periodicità della formazione degli addetti emergenza.

 

Il link per avere ulteriori informazioni su Blumatica Anticendio

 

Per avere altri dettagli su questo prodotto è possibile visitare il sito Blumatica, scrivere a commerciali@blumatica.it e scaricare la versione di prova gratuita per 30 gg che consente di valutare tutte le funzionalità incluse nel software.



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