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Per le aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi niente lavoratori "in affitto"

E’ entrato in vigore il 24 ottobre 2003 il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Legge Biagi)".

Il D.Lgs. 276/03 apporta significative innovazioni riguardo ai rapporti di lavoro diversi da quelli di dipendenza a tempo pieno, introducendo nuove figure contrattuali e ridisciplinando alcuni tipi di rapporti già previsti prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 276/03 riguardano anche la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevedendo precisi obblighi per le aziende che intendono utilizzare questi contratti di lavoro. Ad esempio, alle aziende che non abbiano ancora effettuato la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 626/94 sarà preclusa la possibilità di ricorrere al “lavoro intermittente” o a quello "in affitto".

Per alcuni tipi di contratto diverso da quello di "dipendente", è comunque previsto che si applichino le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro previste dal D.Lgs 626/94.

Di seguito illustriamo alcune delle novità introdotte in materia di tutela della salute e della sicurezza.
Il D.Lgs. n. 276/03 prevede o ridisciplina i seguenti rapporti di lavoro:
a) la somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale), l'appalto di servizi e il distacco;
b) il contratto a orario ridotto, modulato e flessibile;
c) l'apprendistato e il contratto di inserimento;
d) tipologie contrattuali a progetto e occasionali.

Somministrazione di lavoro
I nuovi lavoratori interinali sono equiparati, per quanto concerne gli obblighi di tutela della salute e sicurezza, al lavoratore dipendente.
All’art.23 del D.Lgs. n. 276/03 prevede obblighi sia per l’utilizzatore che per il somministratore.
“Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.”

Inoltre l’art.20 comma 5 lettera c, prevede che il contratto di somministrazione di lavoro sia vietato "da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche."

Lavoro a orario ridotto, modulato e flessibile
Il D.Lgs. n. 276/03 introduce i seguenti obblighi.
L'art. 34, comma 3 lett. a), fa divieto di ricorrere al lavoro intermittente “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.
L’art. 35 dispone che nel contratto di lavoro intermittente siano indicate “le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto”.
L’art. 42 dispone che nel contratto di lavoro ripartito siano indicate “le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto”.
L’art. 39 dispone che il prestatore di lavoro intermittente sia “computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre”.

Lavoro a progetto
Il lavoro a progetto sostituisce la collaborazione coordianta e continuativa.
Riguardo alla tutela della salute e sicurezza del lavoro per i lavoratori a progetto, l'art. 66, comma 4 del D.Lgs. n. 276/03 stabilisce che ai lavoratori a progetto “ si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonchè le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.”

Anche nel caso del lavoro a progetto le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie devono essere indicate nel contratto.

Lavoro occasionale.
Per le prestazioni occasionali, cioè i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, non si applicano le disposizioni relative al lavoro a progetto, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro.

Quindi nel caso di un lavoratore occasionale che percepisca un compenso complessivo superiore a 5 mila euro nel corso dell'anno solare da parte dello stesso committente, oppure nel caso un lavoratore occasionale la cui prestazione di lavoro supera in durata i 30 giorni nel corso dell'anno solare si applicano le disposizioni previste per il lavoratore a “progetto”, comprese quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza.
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